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VERBALE Dl ACCORDO

Regolamentazione della previdenza complementare nei riguardi dei dipendenti del Credito Italiano S.P.A. assunti a far tempo dal 28 aprile 1993 privi del requisito di una precedente partecipazione ad una forma pensionistica complementare

 

Il giorno 21/5/97 in Milano

tra il Credito Italiano

e

le Segreterie degli organi di Coordinamento delle Rappresentanze Sindacali Aziendali FABI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL e UIB/UIL premesso che:

 

 

ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 1, del già citato D. Lgs. n. 124/1993 viene concordato e stipulato quanto in appresso riportato.

 

Art. 1 Ai lavoratori privi del requisito di partecipazione in data anteriore al 28/411993 ad una forma pensionistica complementare istituita prima del 15/11/1992, assunti a far tempo dal 281411993 presso il Credito Italiano S.P.A. è data facoltà di aderire al "Fondo Pensione per il Personale delle Aziende del Gruppo Credito Italiano" presentando apposita domanda scritta. La facoltà anzidetta, che ha carattere di assoluta volontarietà, può essere esercitata dai nominativi assunti dal 28/4/96 al 30/11/97, entro il 30/11/97; dai nominativi assunti successivamente al 30/11/97, all'atto dell'assunzione, previa presa visione dello statuto e di una apposita scheda informativa delle caratteristiche del Fondo medesimo. Per brevità di dizione, negli articoli che seguono: ... il "Fondo Pensione per il personale delle Aziende del Gruppo Credito Italiano" è denominato "Fondo"; ... i lavoratori oggetto del presente accordo vengono denominati "nuovi iscritti"; ... il Credito Italiano S.P.A. e denominato ""Banca".

 

Art. 2 - L'accoglimento della domanda d'iscrizione al Fondo è subordinata unicamente all'accettazione da parte di chi la sottoscrive delle condizioni previste nel presente accordo. Contestualmente alla presentazione della domanda d'iscrizione, il "nuovo iscritto" conferisce alla Banca mandato irrevocabile ad operare sulla retribuzione le trattenute a proprio carico a favore del Fondo sino a quando perdura la sua iscrizione a quest'ultimo. L'iscrizione al Fondo decorre dalla data dell'assunzione presso la Banca qualora l'esercizio della facoltà di cui all'art. 1 avvenga entro i termini, ivi indicati. ove l'iscrizione avvenga successivamente a detti termini essa produce effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di presentazione della domanda.

 

Art. 3 - I "nuovi iscritti" sono tenuti a versare al Fondo un contributo nella misura del 2% della retribuzione assunta a base della determinazione del Trattamento di Fine Rapporto (T.F.R.), comunque nei limiti di deducibilità fiscale stabiliti ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente dall'art. 48, comma 2, lett. a) del T.U.I.R. approvato con D.P.R. n. 917/1986, secondo il testo modificato dall'art. 11, comma 1 della legge 81811995, n. 335 e con decorrenza dalla data da cui è ammessa la deducibilità stessa.

Art. 4 - Con decorrenza dalle date indicate nell'ultimo comma dell'art. 2, la Banca versa al Fondo in favore dei "nuovi iscritti": . I'ammontare del T.F.R. maturato e disponibile alla data di adesione e, successivamente, alla fine di ciascun anno l'intera quota annua destinata all'accantonamento del trattamento anzidetto. Il tutto al netto della contribuzione aggiuntiva dovuta all'INPS (attualmente nella misura dello 0,50% della retribuzione ai sensi dell'art. 3, penultimo e ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297) e di ogni ulteriore prelievo disposto per legge; . un contributo nella misura del 2% della retribuzione assunta a base della determinazione del T.F.R., nei limiti complessivamente stabiliti per la deducibilità ai fini fiscali dal reddito d'impresa dall'art. 13, comma 2, del D. Lgs. n. 124/1993, secondo il testo attualmente vigente e dal Decreto Legislativo 14/12/1 99S n. 579. L'obbligo per la Banca di versare il contributo suddetto è strettamente correlato al permanere dell'iscrizione al Fondo da parte del dipendente interessato. L'eventuale cessazione di tale iscrizione determina il venir meno, con uguale decorrenza, dell'obbligo stesso, senza diritto ad alcunché di sostitutivo, neppure ad altro titolo.

Art. 5 - Il versamento al Fondo dei contributi di cui ai precedenti artt. 3 e 4 viene effettuato dalla Banca nei termini e con le modalità indicate nello Statuto del Fondo medesimo.

Art. 6 - Fino a quando non aderiscono al Fondo, i "nuovi iscritti" non hanno diritto a fruire del contributo al Fondo medesimo previsto in loro favore a carico della Banca ad altro titolo e comunque ad alcunché di sostitutivo. Resta fermo in tal caso il diritto al trattamento di fine rapporto in conformità alle previsioni dell'art. 2120 del codice civile ed alle disposizioni del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, salvo gli effetti previsti per il caso di adesione successiva.

Art. 7 -In conformità ai criteri di corrispettività ed al principio della capitalizazione, il Fondo garantisce ai "nuovi iscritti" prestazioni pensionistiche complementari, in regime di contribuzione definita, di vecchiaia, di anzianità e di reversibilità, nonché prestazioni di capitale, secondo le disposizioni che verranno introdotte nello statuto o regolamento del Fondo stesso, nei limiti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. n. 1 24/1 993. Il Fondo copre anche gli eventi di premorienza e di invalidità, utilizzando all'uopo le disponibilità rivenienti dai contributi a carico dei lavoratori e delle Aziende di cui all'art. 3 e all'art. 4 del presente accordo.

Art. 8 - I "Nuovi iscritti" per i quali sia stato destinato il T.F.R. presso il Fondo, possono conseguire una anticipazione di tale trattamento nei limiti e secondo le previsioni indicate nell'art. 212O, commi 6 e seguenti del codice civile, come modificato dalla legge 291511982 n. 297, nell'accordo Assicredito di attuazione in data 29 settembre 1983, nonchè nelle intese aziendali.

Art. 9 - In applicazione dell'art. 10, comma 3 bis, del D. Lgs. n. 124/1993, lo statuto del Fondo prevederà per i "Nuovi iscritti", la facoltà di trasferimento della posizione individuale presso altro Fondo pensione pur in costanza di rapporto di lavoro, fermo quanto previsto dall'art. 4, ultimo comma, del presente accordo.

Tale facoltà potrà essere esercitata decorsi 3 anni dalla data di iscrizione al Fondo e comunque non prima del 30 novembre 2000. Il trasferimento suddetto sarà eseguito entro sei mesi dalla data di esercizio della facoltà.

Art. 10 - Per la costituzione e l'erogazione delle prestazioni previste dal presente Accordo collettivo, il Fondo istituisce un'apposita gestione tecnico finanziaria separata e provvederà ad apportare al proprio statuto le necessarie modifiche. L

Art. 11 - Per le materie non espressamente disciplinate dal presente accordo, si applicano le disposizioni contenute nel più volte menzionato D. Lgs. n. 124/1993, nonchè nei decreti di attuazione di cui è prevista l'emanazione. In presenza di modifiche legislative o di altri eventi che rendano impossibile l'attuazione di quanto previsto nel presente Accordo, le parti si incontreranno per definire soluzioni atte a consentire la sua realizzazione. Resta inoltre convenuto che, trascorso almeno un anno dall'attuazione di quanto previsto dal presente accordo, verrà fornita alle organizzazioni sindacali un'informativa su quanto realizzato e su eventuali conseguenti effetti.