Fisac Cgil in Unicredito

Accordo generale di armonizzazione dei trattamenti normativi ed economici


Il giorno 31 maggio 2008, in Milano

UniCredit e le Aziende del Gruppo (elenco in allegato),

e le Delegazioni delle Organizzazioni Sindacali DIRCREDITO-FD, FABI, FALCRI, FIBA/Cisl, FISAC/Cgil, SINFUB, SILCEA, UGL Credito e UILCA

premesso che

  • i Consigli di Amministrazione di UniCredit S.p.A. e di Capitalia S.p.A. hanno deciso - con delibere del 20 maggio 2007 - di procedere alla fusione per incorporazione nella Capogruppo UniCredit S.p.A. (nel prosieguo anche “UniCredit”) della Capogruppo Capitalia S.p.A. (nel prosieguo anche “Capitalia”); in data 30 luglio 2007 le rispettive Assemblee hanno approvato l’operazione in parola e in data 1° ottobre ha avuto efficacia l'atto di fusione;
  • detta fusione ha costituito il primo passo del più ampio progetto di integrazione tra i due Gruppi, che, per la sua complessità, si sta attuando attraverso fasi di realizzazione successive;
  • in merito al conseguente processo di integrazione sono già state sottoscritte importanti intese quali il Protocollo del 3 agosto 2007, l’Accordo del 28 settembre 2007, gli Accordi del 18 e 29 dicembre 2007;
  • tra le Parti sono stati altresì definiti Accordi concernenti le soluzioni condivise relative alle singole operazioni societarie sin ad ora intervenute (Capitalia Informatica 29 febbraio 2008; CAM 18 marzo 2008; ecc.), che mantengono la loro piena validità nei confronti dei lavoratori interessati dai rispettivi progetti riguardanti l’azienda/ramo di azienda di appartenenza;
  • eventuali diversi trattamenti stabiliti nella presente intesa troveranno applicazione anche nei confronti del personale destinatario degli Accordi sin qui definiti nell’ambito del processo di integrazione;

considerato che:

  • l'esistenza di differenti trattamenti normativi e retributivi applicati alle risorse oggetto dell’integrazione dianzi citata comporta l'esigenza, allo scopo di realizzare la piena integrazione delle risorse umane oltre che delle funzioni e dei processi, di pervenire ad una armonizzazione dei trattamenti applicati al personale delle Aziende dell’ex Gruppo Capitalia con quelli in essere presso le Aziende del Gruppo UniCredit;
  • da parte aziendale è stato dichiarato che – a seguito dell’avvenuta definizione dei contratti preliminari che porteranno nel breve alla cessione fuori dal Gruppo degli Sportelli oggetto del provvedimento dell’Antitrust nonchè di Irfis - al personale interessato dalle predette operazioni sino al momento della cessione continueranno ad essere applicate le previgenti normative delle rispettive aziende di origine;
  • in merito, a fronte delle riserve e posizioni espresse dalle OO.SS. (contenute nella lettera avente data odierna) circa quanto dichiarato in corso di trattativa dall’azienda, UniCredit ha precisato che le tematiche relative al personale di cui al precedente alinea ed alle conseguenze giuridiche, economiche e sociali e misure previste nei confronti del personale predetto verranno affrontate nell’ambito delle specifiche procedure sindacali previste dalle vigenti norme di legge e di contratto; UniCredit ha inoltre dichiarato che al predetto personale troveranno applicazione le previsioni sul premio aziendale contenute nel presente accordo in relazione al periodo di tempo antecedente all’uscita dal Gruppo;

tutto quanto sopra premesso e considerato,
le Parti
al temine di una complessa ed articolata fase di confronto
hanno convenuto quanto segue:

Art. 1
La premessa costituisce parte integrante della presente intesa.

Art. 2
Fermo quanto stabilito nel Protocollo sottoscritto il 3 agosto 2007 e nell’Accordo del 28 settembre 2007, salvo quanto riportato e disposto nel presente Accordo, nei confronti del personale delle Aziende dell’ex Gruppo Capitalia il cui rapporto di lavoro è disciplinato dai CCNL ABI di cui in premessa non destinatario di precedenti intese rientranti nel piano di integrazione (nel prosieguo anche “personale”), dal 1° giugno 2008 cesserà di produrre effetto ogni accordo ed intesa, di qualunque natura, in essere presso la Società di origine e verrà applicata - in termini globalmente sostitutivi, anche di trattamenti e provvidenze frutto di delibere aziendali - la normativa nazionale e aziendale applicata al personale della Capogruppo/Azienda specializzata UniCredit.
Per quanto non espressamente previsto nell'ambito del presente accordo varranno le prassi in vigore presso UniCredit.

Art. 3
Nei confronti del personale destinatario di un trattamento economico complessivamente inteso (vale a dire comprensivo di tutte le voci mensili/annuali non legate ad aspetti indennitari e/o di disagio, ivi compreso l'importo corrispondente all'eventuale quota dell'ex premio di rendimento eccedente lo standard di settore, cd "surplus") superiore al trattamento economico come sopra definito applicato ad un dipendente di UniCredit/Azienda specializzata UniCredit di pari inquadramento ed anzianità di servizio, si conviene di mantenere la differenza di importo, nella misura in essere alla data del 31 maggio 2008, sotto forma di "assegno ad personam ex intesa 31 maggio 2008", suddiviso in tredici mensilità, assorbibile a seguito di promozioni non di merito.

Norma transitoria
Fermo restando quanto già previsto dagli accordi di integrazione sin ad ora definiti per il relativo personale interessato, ai fini di cui sopra:

  • la valorizzazione della quota del “surplus” del premio di rendimento legata alle presenze in servizio è effettuata prendendo a riferimento il numero delle presenze annue più elevato fra quelle registrate nell’ambito dell’ultimo quadriennio (2004/2007);
  • la valorizzazione della quota del “surplus” del premio di rendimento legata alla presenza in rete è effettuata prendendo a riferimento la situazione alla data del presente accordo;
  • per la determinazione di tutte le quote da mensilizzare si fa riferimento al profilo inquadramentale/retributivo al 31 maggio 2008;
    per la definizione della quota del “surplus” legata alla valutazione professionale che confluisce nell’assegno ad personam ex intesa di cui al presente articolo, si fa riferimento ai criteri già in uso presso le Aziende dell’ex Gruppo Capitalia (valutazioni dell’ultimo quadriennio, 2004/2007).
    Le quote dinamiche del “surplus” del premio di rendimento (di cui all’art. 8, commi 1 e 4, nonché all’art. 9, ex Accordo di concentrazione 18 giugno 1992, come pure all’art. 4 Cia Bipop 23 ottobre 1996, nonché previsioni analoghe applicate in altre aziende ex Capitalia), prima di confluire in via definitiva nell’assegno ad personam mensile di cui al presente articolo, rispetto all’importo determinato con riferimento alla data del 31 maggio 2008, vengono maggiorate del 4%.

Art. 4
In favore del personale delle Aziende del ex Gruppo Capitalia che alla data del 31 maggio 2008 svolga mansioni per il cui esercizio è prevista un'indennità mensile di reggenza, la stessa verrà mantenuta in un'apposita voce denominata "indennità transitoria reggenza" sino al cessare dell’incarico; tale voce sarà assorbibile per qualsiasi avanzamento di carriera e/o attribuzione di ruolo chiave.

Art. 5
In favore del personale delle Aziende del ex Gruppo Capitalia che alla data del 31 maggio 2008 svolga mansioni per il cui esercizio è previsto il trattamento economico da Ruolo Chiave, lo stesso verrà mantenuta in un'apposita voce denominata "indennità transitoria RC" sino al cessare dell’incarico (fatto salvo quanto previsto dal comma 8 dell’art. 73 CCNL 12 febbraio 2005 - così come modificato ed integrato dall’Accordo di rinnovo dell’8 dicembre 2007 - e dalle preesistenti normative aziendali in tema); tale voce sarà assorbibile per qualsiasi avanzamento di carriera e/o attribuzione di ruolo chiave.

Art. 6
Il personale che alla data del 31 maggio 2008 svolga mansioni comportanti l’attribuzione oltre che dell’indennità di “rischio” anche di “tenuta chiavi” (per quest’ultima limitatamente a coloro che abbiano svolto tale attività in via prevalente nel corso degli ultimi dodici mesi) il cui importo risulti complessivamente superiore a quello previsto dal CCNL per le unità site su piazze “Capoluoghi di Provincia e centri aventi intenso movimento bancario”, manterrà fino al cessare delle mansioni di cassa, l’importo eccedente in un’unica apposita voce denominata "indennità transitoria rischio"; tale voce sarà assorbibile per qualsiasi avanzamento di carriera ed ogni incremento retributivo.

Norma Transitoria
Sino alla revisione del modello di gestione dell’attività di credito su pegno (prevista entro il 31 ottobre 2008), in favore del personale che alla data del presente accordo svolga mansioni per il cui esercizio sono previste forme indennitarie legate all’attività predetta, le stesse continueranno ad essere gestite secondo le normative della rispettiva azienda di origine. In relazione all’avvio del nuovo modello gestionale, le Parti firmatarie del presente Accordo si incontreranno per definire i trattamenti da applicarsi al personale svolgente attività di credito su pegno dal momento di entrata in vigore della revisione organizzativa in parola.

Art. 7
Fermo restando quanto definito per il personale di Capitalia Holding, relativamente al premio aziendale da corrispondere nell’anno 2008 (con riferimento all’esercizio 2007), in applicazione degli accordi già definiti (per le aziende dell’originario Gruppo UniCredit: 5 marzo 2007 e 27 settembre 2007; per le Aziende dell’ex Gruppo Capitalia 21 febbraio 2007 e 28 settembre 2007), le Parti si danno atto che al personale delle Aziende dell’ex Gruppo Capitalia il cui rapporto di lavoro è disciplinato dai CCNL ABI l’importo medio annuo che verrà erogato risulta pari a 2.250,00 Euro (fermi i criteri e le modalità stabiliti nell’Accordo del 21 febbraio 2007). La corresponsione del premio in parola interverrà nel corso del mese di luglio.

Fermo restando quanto già stabilito dagli accordi di integrazione sin ad ora definiti per il relativo personale interessato, con riferimento all’esercizio 2008 (erogazione 2009) al personale delle Aziende dell’ex Gruppo Capitalia il cui rapporto di lavoro è disciplinato dai CCNL ABI si procederà ad erogare (ove ne ricorrano i presupposti) un premio aziendale così calcolato:
- a stralcio, sei dodicesimi dell’importo medio – Euro 2.250 - del premio aziendale corrisposto per l’esercizio 2007 (sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti nell’Accordo del 21 febbraio 2007);
- sei dodicesimi del premio medio erogato al personale UniCredit (sulla base dei criteri e modalità definiti dall’Accordo di Gruppo UniCredit del 27 settembre 2007, ivi compresa l’opzione a previdenza).

Dichiarazione a verbale
Nei confronti del personale interessato dalle operazioni di cessione di cui in premessa troveranno applicazione le previsioni sul premio aziendale contenute nel presente articolo in relazione al periodo di tempo antecedente all’uscita dal Gruppo.

Art. 8
Fermo restando quanto già stabilito per il relativo personale interessato dagli accordi di integrazione sin ad ora definiti, a far tempo dalla data del 1° giugno 2008, al personale destinatario del presente accordo verrà riconosciuto il buono pasto nelle misure in essere per il personale UniCredit, secondo quanto disposto dall’art. 5 dell’Accordo 28 settembre 2007.
Nell’assegno ad personam ex intesa di cui all’art. 3 verrà valorizzata la differenza tra il valore del buono pasto riconosciuto presso l’azienda di provenienza e quello definito nel comma che precede; tale importo sarà assorbibile a seguito di variazione di valore del buono pasto medesimo nonché – per il personale a tempo parziale – anche nel caso di passaggio a tempo pieno.

Art. 9
Il sistema inquadramentale e la struttura organizzativa di riferimento saranno quelle in essere presso le relative aziende specializzate dell’originario Gruppo UniCredit.
Sulla tematica inquadramentale verrà costituita un'apposita Commissione Tecnica – i cui lavori verranno avviati nel corso del presente trimestre, avranno termine entro il 31 dicembre 2008 e la correlata intesa verrà ricercata entro il 31 marzo 2009 – con l'intento di valutare le effettive omogeneità tra le figure professionali. Alla luce delle valutazioni della Commissione Tecnica, le Parti firmatarie della presente intesa definiranno se ed in quale misura possano essere considerati utili ai fini dell'inquadramento le anzianità professionali pregresse.

Norma transitoria
Per effetto di quanto stabilito nell’Accordo del 28 settembre 2007, nei confronti del personale proveniente da Aziende dell’ex Gruppo Capitalia sino allo scadere del Piano Industriale (31 dicembre 2010) continuano a produrre effetti eventuali preesistenti normative aziendali in materia di inquadramenti ed automatismi. Gli inquadramenti ed automatismi maturati in tale periodo temporale non comportano assorbimenti dell’assegno ex intesa di cui all’art. 3.
In merito, si conviene inoltre che la Commissione Tecnica di cui al presente articolo possa valutare nell’ambito dei propri lavori di proporre alle Parti firmatarie l’adozione di diverse previsioni sui temi di cui alla presente Norma Transitoria, tenuto anche conto delle tempistiche correlate al consolidamento/modifica delle strutture organizzative.

Art. 10
Nei confronti del personale che, dal 1° giugno 2008, venisse coinvolto in processi di mobilità territoriale, fermo quant'altro previsto dal Protocollo sottoscritto il 3 agosto 2007, verranno applicate le prassi in essere presso UniCredit.

Norma transitoria
I Lavoratori/Lavoratrici che all'atto dell’armonizzazione (31 maggio 2008) siano destinatari di un trattamento di pendolarismo connesso a trasferimento pregresso continueranno a percepire il trattamento medesimo, secondo le originarie caratteristiche, sino alla naturale scadenza e/o, ove non prevista, al cessare della situazione oggettiva che ne ha determinato l'origine.

Dichiarazione aziendale
UniCredit utilizzerà la mobilità territoriale quale strumento residuale da attuare preferibilmente con il consenso del Lavoratore/Lavoratrice e minimizzando ovunque possibile il disagio dei dipendenti interessati.
Da parte aziendale si fornisce la disponibilità a valutare l’applicazione delle prassi UniCredit in sede di cessione ad altra azienda con contestuale chiusura di distacco che abbia comportato una mobilità territoriale (a fronte della quale non sia stata riconosciuta altra forma di trattamento).

Art. 11
Nel quadro delle compensazioni economiche generali intervenute, in deroga a quanto applicato presso le Aziende dell’ex Gruppo Capitalia, le Parti convengono che a favore del personale destinatario della presente intesa si terrà conto, ai fini della maturazione dei requisiti previsti per l'erogazione dei cd "premi di fedeltà" (25° e 35° anno di servizio), anche delle anzianità di effettivo servizio maturate nelle società dell’ex Gruppo Capitalia, fermo restando che i relativi importi verranno riconosciuti pro-quota secondo il seguente criterio:

  • misure previste dalle rispettive aziende di origine per le anzianità maturate presso le medesime sino alla data del 31 maggio 2008;
  • misure previste da UniCredit per il periodo successivo.

Norma transitoria
Per effetto di quanto stabilito nell’Accordo del 28 settembre 2007, il personale di provenienza Aziende dell’ex Gruppo Capitalia che nel corso del piano industriale (vale a dire sino al 31 dicembre 2010) maturi il premio di fedeltà del 30° anno di servizio può optare per il riconoscimento di detto premio secondo i criteri dell’azienda di origine; in tal caso, non si darà luogo all’erogazione del premio di fedeltà previsto al raggiungimento del 35° anno di servizio.

Art. 12
Con decorrenza 1° gennaio 2009 il personale proveniente da Aziende dell’ex Gruppo Capitalia destinatario della presente intesa fruirà delle copertura assicurative previste per il personale UniCredit.
Con la sopraindicata decorrenza verrà altresì estesa ai citati dipendenti provenienti da Aziende dell’ex Gruppo Capitalia la copertura kasko per danni conseguenti all'utilizzo dell'autovettura personale per motivi di servizio, compreso il rischio in itinere (percorso dall'abitazione al luogo di lavoro e ritorno), come pure la possibilità dell’estensione della polizza kasko ai rischi extra-professionali (con onere a carico dei dipendenti interessati) in essere presso UniCredit.

Norma transitoria
Fermo restando quanto definito per il personale di Capitalia Holding (nonché di CAM trasferito ad UGIS e MCC trasferito ad UCFin), sino al 31 dicembre 2008 viene confermata l’applicazione delle forme di copertura assicurativa in essere presso le Aziende dell’ex Gruppo Capitalia.

Art. 13
Per quanto riguarda i profili relativi all’assistenza sanitaria, nei confronti del personale destinatario della presente intesa continuano a valere sino al 31 dicembre 2008 le forme di assistenza sanitaria integrativa esistenti presso le Aziende dell’ex Gruppo Capitalia secondo quanto definito nel Protocollo del 3 agosto 2007 e nell’Accordo del 28 settembre 2007.
In relazione a quanto previsto nelle dianzi citate intese, è stata istituita sulla materia una Commissione Tecnica di studio di Gruppo che sta operando dall’inizio del presente trimestre secondo le linee definite nelle intese medesime.

Norma Transitoria
In riferimento a quanto previsto nel Protocollo del 3 agosto 2007, le Parti, alla luce delle indicazioni già emerse nell’ambito dei lavori della Commissione di cui al presente articolo, concordano che a favore degli attuali destinatari delle prestazioni del FAP (Bipop/Fineco) verranno mantenute le coperture assistenziali sino alla naturale scadenza (30 giugno 2009) con applicazione dei livelli ordinari di contribuzione previsti nelle predette aziende di provenienza. Per il secondo semestre del 2009 nonchè per l’anno 2010, da parte aziendale si provvederà a versare al FAP la differenza tra il contributo aziendale ordinario relativo al semestre/anno di riferimento e quello che verrà versato ad UniCA.
Per gli attuali destinatari delle prestazioni della Cassa Assistenza BdS, da parte aziendale viene fornita la disponibilità ad approfondire - nell’ambito dei lavori della Commissione Assistenza - il complesso delle relative tematiche al fine di formulare proposte da sottoporre alla Delegazione di Gruppo per la ricerca di soluzioni condivise; per l’intanto se ne estende l’ultrattività dell’applicazione e del finanziamento sino al 31 dicembre 2010.

Art. 14
In relazione alla previdenza complementare le Parti richiamano le previsioni di cui all’Accordo 28 settembre 2007, nonché i verbali in allegato alla presente intesa.
In considerazione della complessità e dell’importanza della previdenza complementare, le Parti concordano che i lavori della competente Commissione di studio (prevista dall’art. 10 del Protocollo 18 giugno 2002, art. 10 del Protocollo 3 agosto 2007 e art.10 dell’Accordo 28 settembre 2007) si concluderanno entro il 31 marzo 2009.

Art. 15
Le Parti, nell’intento di favorire lo sviluppo delle competenze e affrontare i processi di riconversione e riqualificazione del personale attraverso un ampio utilizzo delle iniziative formative, attribuiscono alla formazione ed alla riqualificazione professionale un ruolo strategico per la piena realizzazione della riorganizzazione prevista dal progetto di integrazione in corso.
Da parte aziendale verranno assicurati alle risorse coinvolte in processi di riconversione e riqualificazione professionale, ove necessario, adeguati percorsi di formazione e addestramento, anche mediante affiancamento, previa verifica - anche attraverso colloqui individuali - delle competenze e delle attitudini.
A tale scopo le parti si danno atto che i programmi di formazione professionale e addestramento operativo sono conseguenti a processi di ristrutturazione e riorganizzazione e, come tali, rientrano tra quelli finanziabili con gli appositi strumenti previsti dalle vigenti normative di settore, nazionali e/o comunitarie, anche avvalendosi delle prestazioni ordinarie di cui all'art. 5, lett. a), punto 1, del DM 158/2000.
In materia, fermo quanto disposto dal Protocollo del 3 agosto 2007, le Parti aziendali si incontreranno per sviluppare i previsti confronti.

Nota a verbale
Per quanto concerne le Commissioni Bilaterali per la Formazione Finanziata, come pure le Commissioni Pari Opportunità, le Parti – dandosi atto sin da ora che gli organismi già costituiti manterranno la propria operatività – valuteranno le modalità di prosecuzione della stessa nei nuovi perimetri.

Art. 16
Con decorrenza 5 ottobre 2008 – compatibilmente con i tempi tecnici - i dipendenti oggetto della presente intesa saranno destinatari delle agevolazioni creditizie applicate al personale UniCredit (per quanto riguarda l’allestimento delle pratiche di mutuo, i dipendenti interessati potranno richiedere l’avvio dell’istruttoria sin dal 1° luglio 2008, in presenza di contratto preliminare di acquisto già stipulato, fermo il rispetto delle modalità applicative UniCredit per la concessione dei finanziamenti e la decorrenza dell’erogazione potrà intervenire non prima del 1° agosto 2008).

Art. 17
Fermo quanto definito nell’intesa del 29 dicembre 2007, le Parti si incontreranno entro il 31 ottobre 2008 per esaminare nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti la materia dei livelli di interlocuzione sindacale che si stabilizzeranno dopo l’integrazione. Nel frattempo in relazione alle singole operazioni societarie le Parti concordano che resteranno di fatto in vigore le rappresentanze, i livelli di confronto/interlocuzione e le modalità in essere presso le relative aziende per un trimestre dalla data dell’operazione societaria medesima (l’ultrattività verrà meno con il 30 aprile 2009 per le banche retail, nonché per la banca corporate e la banca private).

Nota a verbale
Nell’ambito del suddetto incontro le Parti affronteranno anche la tematica dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, ove esistenti, stante il realizzarsi delle operazioni societarie coinvolgenti le tre nuove Banche Retail.

Art. 18
Le Parti provvederanno ad effettuare tempo per tempo una verifica sullo stato di avanzamento del progetto di riorganizzazione e dell’applicazione del presente accordo.
Qualora si dovessero verificare trasformazioni o significative modifiche rispetto al progetto originario, le Parti si incontreranno per ogni conseguente valutazione e determinazione secondo le previsioni di legge e di contratto.
Per le operazioni di integrazione che si verificheranno a valle della odierna intesa, vengono/verranno avviate le procedure sindacali secondo quanto previsto dalle vigenti norme di legge e di contratto e nell’ambito degli eventuali accordi che verranno definiti saranno richiamate le determinazioni di cui alla presente intesa.
.
Art. 19

Per quanto non disciplinato nel presente Accordo, si rimanda alle previsioni contenute nel Protocollo del 3 agosto 2007, nell’Accordo del 28 settembre 2007, negli Accordi del 18 e 29 dicembre 2007 e successive intese concernenti la gestione del processo di integrazione.
Le clausole del presente accordo e quelle delle intese dianzi richiamate sono da intendersi, ad ogni effetto, tra di loro collegate ed inscindibili.

Dichiarazione delle Parti
Da parte aziendale viene dichiarato che in via eccezionale - sino a definizione di specifica normativa/accordi (che verranno ricercati possibilmente entro il 31 ottobre 2008) - manterranno validità le previsioni degli accordi in essere in tema di sicurezza fisica (ivi compreso quello relativo agli Osservatori di BdR e BdS) .

Aziende dell’ex Gruppo Capitalia destinatarie del presente accordo di armonizzazione
(salvo quanto specificatamente previsto nell’accordo stesso)

  • UniCredit Banca di Roma
  • Banco di Sicilia
  • Bipop Carire
  • FinecoBank
  • Fineco Leasing
  • Fineco Prestiti
  • Fineco Credit
  • MCC Mediocredito Centrale
  • UniCredit Credit Management Service
  • Sigrec
  • Capitalia Solutions
  • Romafides
  • European Trust
  • Sofipa
  • Fimit
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Nota esplicativa concernente le questioni definite a latere
dell’Accordo generale di armonizzazione del 31 maggio 2008

Diritti in corso di maturazione
Sono salvaguardati gli automatismi e gli inquadramenti in corso di maturazione nell’arco del Piano Industriale (vale a dire sino al 31 dicembre 2010) per effetto di normative dell’azienda di origine.
La maturazione di tali automatismi/inquadramenti in tale periodo non comporterà l’assorbimento dell’eventuale assegno ad personam ex intesa

Le vicende dell’assegno ad personam ex intesa (art 3)
In virtù dell’accordo, l’assegno ad personam ex intesa (art. 3) è assorbibile solo a seguito di promozioni non di merito (vale a dire quelle di grado correlate ad inquadramento derivante da normativa contrattuale; non è quindi assorbibile in presenza di riconoscimenti di natura economica).
Nel caso di passaggio da full-time a part-time l’assegno ad personam ex intesa (art. 3) viene riproporzionato alla minore durata della prestazione lavorativa; così pure nel caso di passaggio da part-time a full-time l’assegno in parola viene adeguato al 100%.

Trattamento economico del IV livello III area
A decorrere dal 1° gennaio 2011 (vale a dire dal temine del periodo di ultrattività delle normative sugli automatismi), l’azienda ha confermato la dichiarazione rilasciata alle OO.SS. del Credito Italiano nel luglio 1988 riguardante la disponibilità ad esaminare con criteri di valutazione individuale - a fini dell'attribuzione del trattamento economico della 3 Area 4 Livello - la posizione dei lavoratori con almeno dieci anni di anzianità nella 3 Area 3 Livello (sia che si tratti di grado, sia che si tratti di trattamento economico) “meritevoli di particolare considerazione per requisiti e attitudini professionali”. Per la sua natura tale trattamento non assorbe l’assegno ad personam ex intesa (art. 3).

Ristrutturazione della retribuzione
Ferme restando le decorrenze previste nell’accordo, in considerazione dei tempi tecnici necessari, la ristrutturazione della retribuzione avverrà materialmente di massima con il cedolino del mese di luglio.

Surplus del premio di rendimento
Con il cedolino di giugno si procederà - oltre che alla mensilizzazione - ad erogare il saldo delle competenze 2007 nonchè i cinque dodicesimi dell’intero premio di competenza 2008.

Quota del “surplus” del premio di rendimento legata alla presenza in rete
Da parte aziendale viene fornita la disponibilità a tener conto dei passaggi in rete che interverranno sino al 31 dicembre 2008.

Assorbimento dell’indennità transitoria rischio
Gli incrementi derivanti dagli aumenti tabellari di cui all’Accordo di rinnovo 8 dicembre 2007 non comporteranno assorbimento dell’indennità in parola sino al 31 dicembre 2010.

Provvidenze di studio Bipop
Per i Lavoratori/Lavoratrici di provenienza Bipop Carire l’applicazione delle specifiche provvidenze di studio verrà effettuata con i seguenti criteri:

  • completamento del ciclo regolare di laurea breve (ovvero dei primi tre anni di cicli di laurea di durata superiore) cui sia iscritto il figlio/a del dipendente alla firma del presente accordo;
  • completamento del ciclo regolare delle scuole secondarie cui sia iscritto il figlio/a del dipendente alla firma del presente accordo (ovvero iniziato entro il 31 dicembre 2010).


Tali specifiche provvidenze si intendono sostitutive di quelle previste dal CCNL e dalle prassi UniCredit.

Festività soppresse
A favore di quei Lavoratori/Lavoratrici delle Aziende dell’ex Gruppo Capitalia già beneficiari della previsione dell’ex accordo di concentrazione del giugno 1992 sulle festività soppresse viene mantenuta la stessa sino al termine del Piano Industriale (vale a dire sino al 31 dicembre 2010).

Premi di anzianità
Dal 1° giugno 2008 verranno riconosciuti con il sistema del pro-quota delle anzianità maturate nelle aziende di origine alle condizioni previste dalle stesse e del rateo temporale e quantitativo mancante regolato alle condizioni previste in UniCredit.
Con la predetta decorrenza, le erogazioni saranno effettuate al compimento del 25° e 35° anno di servizio complessivo.
Nel calcolo delle quote si farà riferimento alla mensilità/RAL percepita dal dipendente al momento della corresponsione, nel limite di quanto erogato allo stesso titolo presso UniCredit.

Esempi
Lavoratore/ lavoratrice Aziende dell’ex Gruppo Capitalia con 20 anni di anzianità:
al compimento del 25° anno di servizio complessivo:

  • per i primi 20 anni: 20/25 di quanto erogato presso la banca di provenienza (ad es.: Bipop; 20/25 di una mensilità)
  • per gli ultimi 5 anni: 5/25 del 28% della RAL (sistema UniCredit)

Lavoratore/lavoratrice Aziende dell’ex Gruppo Capitalia con 27 anni di anzianità
al compimento del 35° anno di servizio complessivo percepirà:

  • per i primi 27 anni: 27/35 di quanto erogato presso la banca di provenienza (ad es.: Bipop; nulla)
  • per gli ultimi 8 anni: 8/35 del 14% RAL (sistema UniCredit).

In alternativa, i dipendenti che ne hanno la facoltà che maturino il 30° entro il 31 dicembre 2010 possono optare per la erogazione del premio al compimento del 30° anno di servizio (calcolato con i criteri dell’azienda di origine): parimenti chi abbia già fruito del pagamento del 30° non riceverà l’erogazione relativa al 35°.

Le OO.SS. chiedono che il principio del riconoscimento delle anzianità pregresse e del pro-quota venga riconosciuto anche al personale (Locat, Mediovenezie, ecc.) in servizio alla data del presente accordo.

Bonus di fine rapporto
I Lavoratori/Lavoratrici di Aziende dell’ex Gruppo Capitalia che siano fruitori del cd bonus di fine rapporto (di cui alla lettera a latere dell’ex accordo di concentrazione del 1992 ed analoghi accordi) manterranno l’applicazione dello stesso per tutto il piano di integrazione (vale a dire sino al 31 dicembre 2010).

Trattamento Banco di Sicilia in relazione a parenti disabili
Per quanto concerne i dipendenti che alla data del presente accordo beneficiano del trattamento esistente presso il Banco di Sicilia in relazione a parenti disabili, è prevista una ultrattività sino al termine del piano industriale con gli importi e i criteri attualmente in uso presso detta banca.

Sovvenzioni ipotecarie BdS
Ai finanziamenti ipotecari in essere presso il BdS aventi come parametro di riferimento il tasso di remunerazione dei depositi di conto corrente del personale (ad oggi 1,50%), in caso di aumento del predetto tasso verrà tempo per tempo mantenuto l’attuale differenziale esistente tra il tasso applicato presso il BdS e quello in essere presso UniCredit (ad oggi 2,00%) sino al termine del previsto ammortamento.

Rientro da maggiori scoperti sul C/C di accredito dello stipendio
Per il personale proveniente dalle Aziende dell’ex Gruppo Capitalia il rientro delle eventuali eccedenze di scoperto sul C/C rispetto ai limiti di affidamento stabiliti per il personale UniCredit dovrà avvenire entro il 30 giugno 2009.
A tale scopo verranno messi a disposizione:

  • crediti personali al tasso di favore attualmente stabilito (secondo i criteri ed i tassi di cui alle prassi tempo per tempo vigenti UniCredit);
  • eventuali anticipazioni del TFR ancora presente in azienda.

Dichiarazione aziendale
Preso atto delle richieste avanzate dalle Organizzazioni Sindacali, da parte aziendale si dichiara la disponibilità ad approfondire la possibilità di adottare miglioramenti delle condizioni sui mutui in essere per l’acquisto della prima casa di abitazione a favore dei dipendenti dell’intero Gruppo UniCredit che abbiano contratto mutui a condizioni diverse da quelle riservate al personale in base al welfare di Gruppo.

Riforma del “Fondo interno BdS” accordo 26 aprile 2006 (lettera BdS 21.12.2006)
Da parte aziendale viene confermata la valenza di quanto previsto nella lettera in oggetto.

CRAL: in relazione ai Circoli Ricreativi Aziendali, si procederà ad una loro integrazione secondo il modello già in atto presso il Gruppo UniCredit con allineamento dal 2009 del contributo annuo a carico aziendale (25 Euro).

Verbale di accordo sulla previdenza complementare
a favore dei dipendenti provenienti dalle Aziende dell’ex Gruppo Capitalia

Il giorno 31 maggio 2008, in Milano

UniCredit e le Aziende del Gruppo (elenco in allegato)

e le Delegazioni delle Organizzazioni Sindacali DIRCREDITO-FD, FABI, FALCRI, FIBA/Cisl, FISAC/Cgil, SINFUB, SILCEA, UGL Credito e UILCA

  • fermo che in coerenza con le previsioni ed i presupposti del Protocollo del 3 agosto 2007 e dell’Accordo 28 settembre 2007, il Fondo Pensione di Gruppo costituisce la forma previdenziale di riferimento anche all’interno del nuovo Gruppo UniCredit;
  • nell’intento condiviso di comunque favorire l’iscrizione a piani di previdenza complementare finalizzati a garantire la massima efficienza in materia;
  • fermo quanto al titolo già definito in relazione al personale di CAM e MCC con gli accordi del 19 dicembre 2007, del 1° febbraio 2008 e del 18 marzo 2008;

le Parti convengono
quanto segue

Art. 1
La premessa è parte integrante del presente accordo.

Art. 2
A far tempo dal 1° gennaio 2009, compatibilmente con i tempi tecnici, i dipendenti in servizio a tale data e destinatari del presente accordo iscritti a forme pensionistiche complementari a capitalizzazione individuale, potranno chiedere il trasferimento delle correlate posizioni previdenziali individuali nella Sezione IIa del Fondo Pensione di Gruppo, con l’applicazione dei criteri vigenti nello Statuto del Fondo Pensione medesimo, alle condizioni previste nel Protocollo di Gruppo 18 dicembre 2006.
In relazione a quanto sopra, gli iscritti con qualifica “ante” manterranno la contribuzione aziendale nella misura in essere alla data del presente accordo presso le forme sopra citate. Gli iscritti “post” beneficeranno delle previsioni dell’Accordo di Gruppo 16 ottobre 2006 compresa l’applicazione della contribuzione aziendale del 3% dell’imponibile TFR.

Art. 3
Le Parti condividono l’opportunità di favorire l’adozione da parte dei dipendenti in servizio al 1° gennaio 2009 e destinatari del presente accordo, iscritti presso il Fondo Pensione Aperto “Pensionepiù Capitalia AM”, di programmi di copertura previdenziale più efficienti.
In relazione a quanto precede, le Parti si impegnano ad agevolare il trasferimento, a far tempo dal 1° gennaio 2009, compatibilmente con i tempi tecnici, delle posizioni previdenziali individuali in essere presso detto Fondo, nella Sezione IIa del Fondo Pensione di Gruppo alle condizioni previste nel Protocollo di Gruppo 18 dicembre 2006.
In relazione a detto trasferimento, gli interessati manterranno la contribuzione aziendale nella misura già in essere nel fondo di provenienza salvo che per i dipendenti iscritti con la cd. qualifica “post” nei confronti dei quali, per effetto dell’Accordo 16 ottobre 2006, a far tempo dal trasferimento stesso, detta misura verrà elevata, con l’applicazione dei criteri vigenti nello Statuto del Fondo Pensione di Gruppo, al 3% dell’imponibile TFR di ciascun interessato.
Fermo che in applicazione di quanto previsto al presente articolo, dalla data di iscrizione al Fondo Pensione di Gruppo i flussi contributivi a carico della azienda e dei dipendenti affluiranno al Fondo medesimo, il trasferimento presso il Fondo Pensione di Gruppo della posizione individuale potrà essere effettuato, attese le complessità organizzative, di massima entro il termine del 30 giugno 2009.


Verbale di integrazione dell’accordo sulla previdenza complementare di MCC

Il giorno 31 maggio 2008, in Milano

UniCredit e le Aziende del Gruppo (elenco in allegato),

e le Delegazioni delle Organizzazioni Sindacali DIRCREDITO-FD, FABI, FALCRI, FIBA/Cisl, FISAC/Cgil, SINFUB, SILCEA, UGL Credito e UILCA

premesso che

  • in data 19.12.2007 è stato stipulato l’Accordo per il trasferimento, con decorrenza 1.1.2008 fermi i tempi tecnici, delle posizioni previdenziali individuali in essere presso il Fondo Pensione Aperto “Pensionepiù Capitalia AM” (nel prosieguo “FPA”) a nome dei dipendenti di MCC alla data citata presso il Fondo Pensione di Gruppo alle condizioni previste nel Protocollo di Gruppo 18.12.2006;
  • il FPA è una forma a capitalizzazione individuale che opera sul mercato finanziario mediante la modalità del multicomparto disponendo più linee di investimento a scelta dell’iscritto;
  • l’Accordo 19.12.2007 è stato stipulato a favore del personale MCC nell’intento di favorire l’adozione di piani di previdenza complementare volti a realizzare la massima efficienza in materia;

tenuto conto che


i predetti trasferimenti comportano necessariamente la preventiva liquidazione delle quote di investimento relative alle posizioni individuali in essere nel citato FPA e che causa l’attuale situazione del mercato finanziario dette posizioni, relative a diversi iscritti che hanno a suo tempo optato per linee di investimento a più alto contenuto di rischio, fanno tuttora registrare un andamento negativo,

è stato convenuto quanto segue:

Art. 1
La premessa fa parte integrante del presente Accordo.

Art 2
Fermo che in applicazione del citato accordo 19.12.2007, a nome dei dipendenti di MCC in essere alla data citata e iscritti al FPA sono state accese correlate posizioni individuali presso il Fondo Pensione di Gruppo e che i flussi contributivi, già a carico della azienda e dei dipendenti stessi, in essere presso il FPA stesso affluiscono con pari decorrenza al Fondo Pensione di Gruppo, gli interessati opereranno il trasferimento della posizione individuale in essere presso il FPA presso il Fondo Pensione di Gruppo di massima entro il termine del 30 giugno 2009.



Lettera OO.SS.

 

Spett.le
UniCredit

Milano, 31 maggio 2008
Oggetto: Personale interessato dalla cessione degli Sportelli e di Irfis

Le OO.SS in merito alla dichiarazione aziendale di impossibilità di variare contrattualmente le caratteristiche del contratto preliminare di cessione degli sportelli, denunciano il vulnus delle prerogative sindacali insito in tale posizione e ritengono che vadano ricercate a livello negoziale fra le Parti stipulanti il CCNL soluzioni che, nel rispetto delle leggi, permettano di svolgere nella pienezza dei ruoli il confronto sindacale e la ricerca delle soluzioni.

Premesso quanto sopra, le OO.SS. invitano l’azienda ad accordare anche al predetto personale, secondo le decorrenze dell’Accordo generale di armonizzazione, le condizioni di conto corrente, l’accesso ai finanziamenti per l’acquisto della prima casa nonché i prestiti personali alle condizioni agevolate per il personale UniCredit, con mantenimento delle stesse sino all’eventuale passaggio individuale ad altro datore di lavoro diverso dall’azienda acquirente.

Le OO.SS. rappresentano infine sin da ora ad UniCredit l’istanza che nell’ambito delle previste procedure sindacali concernenti la cessione, da parte aziendale venga valutata la possibilità (salvo diverse determinazioni che dovessero intervenire in detto contesto) di erogare i pro-quota del rispettivo eventuale premio di fedeltà relativi ai periodi lavorativi nel Gruppo.

Cordiali saluti.

DIRCREDITO-FD FABI FALCRI FIBA/Cisl FISAC/Cgil SINFUB SILCEA UGL Credito UILCA


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