Contratto Integrativo Aziendale

Articolo 1

Criteri di inquadramento nelle aree professionali ovvero di riconoscimento di livelli retributivi superiori ai lavoratori che svolgono mansioni comportanti responsabilità gerarchiche.

Presso la Direzione Centrale
Presso Sistemi Informativi
Presso le Direzioni Territoriali
Presso le Filiali, i Centri Servizi Territoriali, le Agenzie di città, le Agenzie foranee e il Centro Servizi
Presso gli Sportelli Speciali Distaccati
Nota a verbale

a) Presso la Direzione Centrale:

– al lavoratore, in possesso di elevata preparazione professionale e/o di particolare specializzazione, che – nell’ambito di una unità organizzativa o di un comparto – è incaricato di coadiuvare un dirigente od un funzionario nella sovrintendenza e nel coordinamento di un “gruppo” di almeno quattro appartenenti alla III area professionale addetti in via continuativa e prevalente al “gruppo” medesimo con compiti omogenei, è riconosciuto il I livello retributivo della IV area professionale;

– al lavoratore che, nell’ambito della “centrale operativa allarmi”, sovrintende ad uno dei turni di cui all’art. 71 del vigente c.c.n.l. è riconosciuto il I livello retributivo della IV area professionale;

– al lavoratore che, nell’ambito di una unità organizzativa o di un comparto, coordina e/o controlla il lavoro di almeno quattro ovvero di almeno tre appartenenti alla III area professionale, con compiti d’ordine e/o di dattilografia, addetti all’unità organizzativa o comparto medesimi in via continuativa e prevalente è riconosciuto, rispettivamente, il III ovvero il II livello retributivo della III area professionale;

– l’incarico di sovrintendere ai lavoratori inquadrati nella II area professionale (limitatamente agli addetti a mansioni di commesso) è affidato ad un appartenente alla III area professionale al quale viene riconosciuto il II livello retributivo della medesima area qualora i lavoratori siano almeno quindici o ad un appartenente alla II area professionale al quale è riconosciuto il III livello retributivo della medesima area qualora i suddetti lavoratori siano almeno nove;

b) Presso Sistemi Informativi:

– al lavoratore preposto ad un ufficio ossia che sovrintende al lavoro di tutti gli appartenenti alla III area professionale e degli eventuali appartenenti alla II ed alla I area professionale addetti ad un medesimo ufficio, è riconosciuto il II livello retributivo della IV area professionale;

– il lavoratore preposto di cui al precedente alinea è coadiuvato da un appartenente alla III area professionale – che può anche essere incaricato di sostituirlo in caso di assenza – al quale è riconosciuto il IV livello retributivo della medesima area;

– al lavoratore incaricato di coadiuvare il funzionario preposto ad un ufficio cui siano addetti in via continuativa e prevalente almeno quattro lavoratori (compreso il coadiutore ed esclusi gli eventuali appartenenti alla II ed alla I area professionale adibiti a mansioni di commesso o ausiliario) è riconosciuto il I livello retributivo della IV area professionale.

La previsione si applica anche qualora all’ufficio siano assegnati più funzionari;

– al lavoratore che, nell’ambito di un ufficio, sovrintende al lavoro di almeno tre ovvero di almeno otto appartenenti alla III area professionale addetti all’ufficio in via continuativa e prevalente è riconosciuto, rispettivamente, il III ovvero il IV livello retributivo della III area professionale.

Qualora in un ufficio cui sia preposto un appartenente alla IV area professionale risulti riconosciuto il IV livello retributivo della III area professionale a più lavoratori, uno dei medesimi viene incaricato di coadiuvare il preposto e di sostituirlo in caso di assenza;

– al lavoratore che, nell’ambito delle sale elaboratori, sovrintende ad uno dei turni di cui all’art. 69 del vigente c.c.n.l. è riconosciuto il II livello retributivo della IV area professionale;

– il lavoratore di cui al precedente alinea è coadiuvato da uno degli appartenenti alla III area professionale addetti ai turni – che può anche essere incaricato di sostituirlo in caso di assenza – al quale è riconosciuto il IV livello retributivo della medesima area;

– al lavoratore che, nell’ambito del cd. “turno titoli” e “postalizzazione”, sovrintende ad uno dei turni di cui all’art. 69 del vigente c.c.n.l. è riconosciuto il III livello retributivo della III area professionale;

– l’incarico di sovrintendere ai lavoratori inquadrati nella II area professionale (limitatamente agli addetti a mansioni di commesso) è affidato ad un appartenente alla III area professionale al quale viene riconosciuto il II livello retributivo della medesima area qualora i lavoratori siano almeno quindici o ad un appartenente alla II area professionale al quale è riconosciuto il III livello retributivo della medesima area qualora i suddetti lavoratori siano almeno nove;

c) Presso le Direzioni Territoriali:

– al lavoratore preposto ad un reparto è riconosciuto il I livello retributivo della IV area professionale;

– al lavoratore incaricato di coadiuvare il funzionario preposto ad un reparto cui siano addetti, in via continuativa e prevalente, almeno cinque ovvero almeno tre appartenenti alla III area professionale (compreso il coadiutore) è riconosciuto, rispettivamente, il IV ovvero il III livello retributivo della III area professionale.

La previsione si applica anche qualora al reparto siano assegnati più funzionari;

– il lavoratore preposto di cui al primo alinea della presente lettera c) è coadiuvato da un appartenente alla III area professionale – che può anche essere incaricato di sostituirlo in caso di assenza – al quale è riconosciuto il IV ovvero il III livello retributivo qualora al reparto siano addetti, in via continuativa e prevalente, rispettivamente almeno cinque ovvero almeno tre appartenenti alla III area professionale (escluso il preposto);

d) Presso le Filiali, i Centri Servizi Territoriali, le Agenzie di città, le Agenzie foranee e il Centro Servizi:

– al lavoratore preposto ad un ufficio, ossia che sovrintende al lavoro di tutti gli appartenenti alla III area professionale e degli eventuali appartenenti alla II ed alla I area professionale addetti ad un medesimo ufficio è riconosciuto il II livello retributivo della IV area professionale;

– il lavoratore preposto di cui al precedente alinea è coadiuvato da un appartenente alla III area professionale – che può anche essere incaricato di sostituirlo in caso di assenza – al quale è riconosciuto il IV livello retributivo della medesima area;

– al lavoratore incaricato di coadiuvare il funzionario preposto allo sportello è riconosciuto il II livello retributivo della IV area professionale;

– il lavoratore di cui al precedente alinea è coadiuvato da un appartenente alla III area professionale – che può essere anche incaricato di sostituirlo in caso di assenza – al quale è riconosciuto il III livello retributivo della medesima area.

A tale lavoratore è riconosciuto il IV livello retributivo della III area professionale qualora allo sportello siano addetti in via continuativa e prevalente almeno dieci appartenenti alla III ovvero alla II area professionale (con esclusione di coloro che svolgono mansioni di commesso o operaio) compreso il coadiutore;

– al lavoratore incaricato di coadiuvare il funzionario preposto ad un ufficio cui siano addetti in via continuativa e prevalente almeno quattro lavoratori (compreso il coadiutore ed esclusi gli eventuali appartenenti alla II ed alla I area professionale adibiti a mansioni di commesso o ausiliario) è riconosciuto il I livello retributivo della IV area professionale.

La previsione si applica anche qualora all’ufficio siano assegnati più funzionari;

– al lavoratore che, nell’ambito di un ufficio, sovrintende al lavoro di almeno tre ovvero di almeno otto appartenenti alla III area professionale addetti all’ufficio in via continuativa e prevalente è riconosciuto, rispettivamente, il III ovvero il IV livello retributivo della III area professionale.

Qualora in un ufficio cui sia preposto un appartenente alla IV area professionale risulti riconosciuto il IV livello retributivo della III area professionale a più lavoratori, uno dei medesimi viene incaricato di coadiuvare il preposto e di sostituirlo in caso di assenza;

– qualora nell’ambito dello sportello operino più “operatori di sportello”, ad uno dei medesimi – cui viene affidato l’incarico di coordinare il movimento dei fondi – è riconosciuto il IV livello retributivo della III area professionale se allo sportello operano almeno tre operatori, ovvero il III livello retributivo della III area professionale se allo sportello operano due operatori; qualora operi un solo “operatore di sportello”, al titolare di tale posizione di lavoro è riconosciuto il II livello retributivo della III area professionale;

– l’incarico di sovrintendere ai lavoratori inquadrati nella II area professionale (limitatamente agli addetti a mansioni di commesso) è affidato ad un appartenente alla III area professionale al quale viene riconosciuto il II livello retributivo della medesima area qualora i lavoratori siano almeno quindici o ad un appartenente alla II area professionale al quale è riconosciuto il III livello retributivo della medesima area qualora i suddetti lavoratori siano almeno nove;

– l’incarico di sovrintendere ai lavoratori inquadrati nella II area professionale (limitatamente agli addetti a mansioni di commesso) del Centro Servizi Territoriale della D.T.” Milano”, distaccati presso il complesso di Via Bianca di Savoia, è affidato ad un appartenente alla III area professionale al quale viene riconosciuto il II livello retributivo della medesima area;

e) Presso gli Sportelli Speciali Distaccati:

– al lavoratore preposto a sportello speciale distaccato è riconosciuto il II livello retributivo della IV area professionale (anche qualora sia addetto il solo preposto);

– qualora operino almeno tre ovvero almeno due “operatori di sportello” (uno in via permanente ed uno in via continuativa per almeno 25 ore al mese), ad uno dei medesimi – cui viene affidato l’incarico di coordinare il movimento dei fondi – è riconosciuto, rispettivamente, il IV ovvero il III livello retributivo della III area professionale;

f) Presso gli Sportelli Aziendali, Doganali ed Aeroportuali:

– al lavoratore preposto a sportello aziendale, doganale o aeroportuale funzionante in via continuativa è riconosciuto il IV livello retributivo della III area professionale ovvero il I livello retributivo della IV area professionale qualora allo sportello siano stabilmente addetti più di tre elementi (compreso il preposto ed esclusi gli eventuali appartenenti alla II ed alla I area professionale);

– al lavoratore preposto per almeno 37 ore e 30 minuti al mese a sportello speciale distaccato aziendale, doganale, aeroportuale, funzionanti non in via continuativa è comunque riconosciuto il II livello retributivo della III area professionale;

Nota a verbale
Ai lavoratori incaricati di sostituire durante le temporanee assenze gli operatori di sportello spetta l’indennità di rischio di cui all’art. 45 del vigente c.c.n.l. in misura pari al 70% di quella indicata al punto a) della tabella ivi richiamata.
L’adibizione dei lavoratori di cui sopra nei compiti anzidetti non può superare, nell’arco di ciascun anno, il 50% del complessivo orario di lavoro.

Articolo 2

Criteri di inquadramento nelle aree professionali ovvero di riconoscimento di livelli retributivi superiori ai lavoratori che abbiano maturato qualificazione professionale in particolari posizioni di lavoro.

Presso la Direzione Centrale
Presso Sistemi Informativi
Presso le Direzioni Territoriali
Presso le Filiali, i Centri Servizi Territoriali, le Agenzie di città, le Agenzie foranee e gli Sportelli Speciali Distaccati
Chiarimenti a verbale
Avvertenza
Nota a verbale
Norma transitoria

a) Presso la Direzione Centrale:

– ai lavoratori addetti in via continuativa e prevalente alle mansioni di:

operatori addetti ai mercati presso l’unità organizzativa “tesoreria”;

operatori addetti alla trattazione di valori mobiliari presso l’unità organizzativa “mercato secondario”

è riconosciuto, dopo tre anni di adibizione a tali mansioni, il IV livello retributivo della III area professionale;

– ai lavoratori che, nell’ambito delle unità organizzative “gestione acquisti” e “tecnico”, svolgono autonomamente le mansioni indicate in uno dei seguenti punti e le disimpegnano, anche alternativamente, in via non saltuaria:

redazione e/o analisi di preventivi di spesa ovvero trattative con le imprese e le ditte fornitrici;

sorveglianza sul lavoro di una o più squadre di appartenenti alla II area professionale, I livello retributivo (lavoratori adibiti a mansioni di operaio), dipendenti dall’Istituto o da aziende esterne, durante lavori edili di manutenzione, ristrutturazione o costruzione

è riconosciuto, dopo un periodo di complessiva adibizione alle mansioni, rispettivamente, di tre e sei anni, il III ovvero il IV livello retributivo della III area professionale;

– ai lavoratori che svolgono in via continuativa e prevalente mansioni di docente nell’ambito dei corsi indetti ed organizzati dall’azienda presso il “centro di formazione professionale” di Lesmo è riconosciuto, dopo un anno di adibizione a tali mansioni, il III livello retributivo della III area professionale;

– agli addetti alla gestione delle reti di trasmissione dati – ossia a coloro che esercitano il controllo operativo dello stato di efficienza delle reti e degli elaboratori di “interfaccia” cui le reti medesime fanno capo, con il compito di rilevare le eventuali anomalie in atto e di intervenire per il ripristino delle normali condizioni di funzionamento nonché per eventuali commutazioni delle linee – è riconosciuto il III livello retributivo della III area professionale;

b) Presso Sistemi Informativi:

– ai lavoratori che svolgono autonomamente le mansioni indicate in uno dei seguenti punti e le disimpegnano, anche alternativamente, in via continuativa e prevalente è riconosciuto il II livello retributivo della IV area professionale:

partecipazione alla stesura di piani di analisi di procedure di elaborazione elettronica dei dati e formulazione delle richieste di programmazione (“specifiche”) inerenti singoli programmi a struttura elementare o di media complessità, seguendo le direttive di massima fornite dall'”analista” capo progetto e con la revisione di quest’ultimo, secondo prefissate norme di documentazione interna;
stesura di qualsiasi tipo di programma per l’elaborazione elettronica dei dati, sviluppando le richieste di programmazione (“specifiche”) – formulate dagli incaricati dell’analisi – sino alla realizzazione del programma ed alla verifica del corretto funzionamento dello stesso mediante la predisposizione dei relativi “giochi di prova”;

– ai lavoratori addetti all’impiantistica delle reti presso “Telecomunicazioni” è riconosciuto, dopo tre anni di adibizione a tali mansioni, il IV livello retributivo della III area professionale;

– ai lavoratori che svolgono autonomamente le seguenti mansioni e le disimpegnano in via continuativa e prevalente è riconosciuto il III livello retributivo della III area professionale e, dopo quattordici mesi di adibizione alle mansioni, il IV livello retributivo della medesima area:

stesura di programmi per l’elaborazione elettronica dei dati a struttura elementare o di media complessità, sviluppando le richieste di programmazione (“specifiche”) – formulate dagli incaricati dell’analisi – sino alla realizzazione del programma ed alla verifica del corretto funzionamento dello stesso mediante la predisposizione dei relativi “giochi di prova”;

– ai lavoratori che partecipano alla sorveglianza sulle applicazioni, effettuano in maniera autonoma le concatenazioni tra le relazioni applicative nell’ambito delle procedure assegnate al proprio coordinamento procedure e partecipano

alla stesura dei piani di lavoro secondo gli standard prefissati è riconosciuto il III livello retributivo della III area professionale e, dopo tre anni, il IV livello retributivo della medesima area;

– ai lavoratori che hanno autonome responsabilità della conduzione di calcolatori periferici in linea o fuori linea rispetto al sistema centrale – ossia che rispondono dell’efficiente utilizzo di tali calcolatori durante l’esecuzione dei lavori – è riconosciuto il III livello retributivo della III area professionale;

– all’addetto all’unica “console”, o alle “consoles”, di un elaboratore operante in multiprogrammazione – ossia a colui che ha la responsabilità del funzionamento dell’intero sistema, della corretta esecuzione dei lavori (programmi) necessari a consentire lo svolgimento delle elaborazioni – è riconosciuto il III livello retributivo della III area professionale;

– ai lavoratori che, su richiesta degli addetti alla progettazione ed allo sviluppo applicazioni (“programmatori” e “analisti”), provvedono all’aggiornamento delle biblioteche ufficiali dei programmi e delle tabelle centralizzate e alla gestione dei supporti magnetici che impattano direttamente sulla produzione – cd. spazio disco – è riconosciuto il II livello retributivo della III area professionale e, dopo tre anni, il III livello retributivo della medesima area;

c) Presso le Direzioni Territoriali:

– ai lavoratori addetti in via continuativa e prevalente al reparto legale in quanto curino la gestione del contenzioso giudiziario, sia in sede amministrativa che civile, e provvedano alla predisposizione dei relativi atti, è riconosciuto, dopo

tre anni di adibizione a tali mansioni, il IV livello retributivo della III area professionale;

– ai lavoratori che, nell’ambito del reparto “stabili e sicurezza”, svolgono autonomamente le mansioni indicate in uno dei seguenti punti e le disimpegnano, anche alternativamente, in via non saltuaria:

redazione e/o analisi di preventivi di spesa ovvero trattative con le imprese e le ditte fornitrici;
sorveglianza sul lavoro di una o più squadre di appartenenti alla II area professionale, I livello retributivo (lavoratori adibiti a mansioni di operaio), dipendenti dall’Istituto o da aziende esterne, durante lavori edili di manutenzione, ristrutturazione o costruzione,

è riconosciuto, dopo un periodo di complessiva adibizione alle mansioni, rispettivamente, di tre e sei anni, il III ovvero il IV livello retributivo della III area professionale;

d) Presso le Filiali, i Centri Servizi Territoriali, le Agenzie di città, le Agenzie foranee e gli Sportelli Speciali Distaccati:

– ai lavoratori addetti in via continuativa e prevalente all’attività di “gestore di portafoglio” è riconosciuto, dopo due anni di adibizione a tali mansioni, il I livello retributivo della IV area professionale;

– al lavoratore cui viene affidato l’incarico di “responsabile dell’organizzazione locale” è riconosciuto, dopo un anno di adibizione a tali mansioni, il I livello retributivo della IV area professionale;

– ai lavoratori addetti in via continuativa e prevalente all'”organizzazione locale” è riconosciuto, dopo tre anni di adibizione a tali mansioni, il IV livello retributivo della III area professionale;

– ai lavoratori addetti in via continuativa e prevalente all’attività di “addetto alla gestione personalizzata” è riconosciuto, dopo tre e dopo cinque anni di adibizione a tali mansioni, rispettivamente il IV livello retributivo della III area professionale, ovvero il I livello retributivo della IV area professionale;

Ai fini della maturazione dei riconoscimenti di cui al presente alinea si terrà conto dei periodi di adibizione alle mansioni di gestore di portafoglio.

Inoltre, sempre ai suddetti fini, si terrà conto dei periodi di adibizione alle mansioni di addetto alla trattazione affari in titoli con la clientela, ex addetto ai fidi/sviluppo affari nonchè della metà del periodo di adibizione alle mansioni di ex operatore commerciale ovvero addetto alla clientela universale, fermo restando che i nominativi interessati dovranno svolgere le mansioni di addetti alla gestione personalizzata:

per almeno un anno per acquisire il IV livello retributivo della III area professionale;
per almeno due anni per acquisire il I livello retributivo della IV area prefessionale.

Le parti si danno atto che in caso di riforme organizzative o di revisioni di posizioni di lavoro connesse all’andamento del mercato che non consentissero l’utilizzo dei suddetti lavoratori nei compiti propri della IV area professionale, l’azienda potrà utilizzare i medesimi in tutte le attività di pertinenza della III area professionale;

– ai lavoratori addetti in via continuativa e prevalente all’attività di “addetto alla clientela universale” è riconosciuto, dopo tre e dopo cinque anni di adibizione a tali mansioni, rispettivamente, il III ovvero il IV livello retributivo della III area professionale;

Ai fini della maturazione dei riconoscimenti di cui al presente alinea si terrà conto dei periodi di adibizione alle mansioni di gestore di portafoglio, addetto alla gestione personalizzata, ex addetto alla trattazione affari in titoli con la clientela, ex addetto ai fidi/sviluppo affari, ex operatore commerciale ed ex addetto all’attività esterna di “sviluppo diversi”, fermo restando che gli interessati dovranno svolgere comunque per almeno sei mesi le mansioni di “addetto alla clientela universale” per acquisire il IV livello retributivo della III area professionale

– ai lavoratori addetti in via continuativa e prevalente all’attività di offerta e vendita di prodotti di “electronic banking” è riconosciuto, dopo tre anni di adibizione a tali mansioni, il IV livello retributivo della III area professionale;

– ai lavoratori addetti in via continuativa e prevalente all’attività di installazione ed assistenza degli strumenti di “electronic banking” presso la clientela è riconosciuto, dopo quattro anni di adibizione a tali mansioni, il III livello retributivo della III area professionale;

– ai lavoratori incaricati della gestione dei “server periferici” del sistema ILIADE, in quanto curino la diffusione delle innovazioni operative con approfondita conoscenza degli applicativi funzionali (ad es. “fidi e garanzie”) ed in quanto forniscano assistenza agli utenti (ad es. “gestori di portafoglio”) è riconosciuto, dopo un anno di adibizione a tali mansioni, il III livello retributivo della III area professionale;

– ai lavoratori che collaborano con le unità organizzative della Direzione Centrale alle trasformazioni di processo e/o curano l’applicazione delle riforme presso le filiali assistendole nella fase di avvio è riconosciuto, dopo tre anni di adibizione a tali mansioni, il IV livello retributivo della III area professionale;

Chiarimenti a verbale

– Le parti si danno atto che:

l’autonomia nello svolgimento delle mansioni di cui alla lettera b), terzo e quarto alinea del presente articolo si raggiunge, normalmente, entro un periodo massimo di sei mesi;

l’autonomia nello svolgimento delle mansioni di cui alla lettera b), quinto alinea del presente articolo si raggiunge, normalmente, entro un periodo massimo di otto mesi;

– Le parti si danno altresì atto che presso le filiali i calcolatori di cui alla lettera b), quinto alinea, si identificano attualmente nei sistemi dipartimentali collegati in rete locale ai CLIENT (P.C.) ed in rete geografica agli HOST di sistemi informativi.

Avvertenza

Le locuzioni utilizzate nel presente articolo per definire particolari posizioni di lavoro (ad es. “gestore di portafoglio”, “addetto alla gestione personalizzata”, “addetto alla clientela universale”, ecc.) vanno intese nell’accezione che si desume dalle vigenti normative interne aziendali.

Nota a verbale

A richiesta delle rappresentanze sindacali dei lavoratori, l’azienda dichiara che nei casi di occorrenze di “addetti alla clientela universale” verrà data la preferenza a operatori di sportello che siano riconosciuti idonei.

Norma transitoria

Presso gli sportelli dove non è ancora stata attuata l’organizzazione commerciale per segmenti di clientela, in luogo del quarto alinea della lettera d) del presente articolo si continua ad applicare, per gli addetti alla “trattazione affari in titoli” con la clientela, la previsione di cui all’art. 2, lett. b), quindicesimo alinea del CIA 21/7/88.

Inoltre, presso i suddetti sportelli, la previsione di cui al quinto alinea della lettera d) del presente articolo si applica anche agli addetti in via continuativa e prevalente all'”area commerciale”.

Articolo 3

Inquadramento nella III e nella II area professionale

Sono inquadrati nella III area professionale, I livello retributivo, oltre ai la

voratori indicati nell’art. 16 del vigente c.c.n.l.:

a) Presso Sistemi Informativi:

– gli addetti in via continuativa e prevalente alle apparecchiature periferiche dei calcolatori elettronici (quali ad esempio unità stampanti) con mansioni di operatore.

A tali lavoratori è riconosciuto – dopo un periodo di adibizione, rispettivamente, di tre e sei anni – il II ovvero il III livello retributivo della III area professionale;

b) Presso le Filiali:

– gli addetti all’ “economato” che sovrintendono al lavoro di almeno due appartenenti alla II area professionale, I livello retributivo (adibiti a mansioni di commesso) ed alla I area professionale stabilmente assegnati all’economato medesimo

Sono inquadrati nella II area professionale, III livello retributivo, oltre ai lavoratori indicati nell’art. 15 del vigente c.c.n.l.:

a) Presso Sistemi Informativi:

– gli addetti in via continuativa e prevalente alla spedizione dei fissati bollati e degli altri documenti riguardanti la “contabilità affari in titoli” elaborati dal calcolatore elettronico previa selezione – ai fini del relativo instradamento funzionale – delle varie componenti dei documenti medesimi (cd. “turno titoli”);

– gli addetti in via continuativa e prevalente alle macchine “on line” (imbustatrici, taglierine, strapperine, piegatrici, affrancatrici), con mansioni di operatore;

b) Presso le Filiali:

– gli addetti in via continuativa e prevalente a mansioni di consegna e/o ritiro di contanti, titoli di stato, azionari od obbligazionari, buoni stanza e buoni cassa presso altre aziende, pubbliche amministrazioni od enti, agenti di cambio, ecc. comportanti la responsabilità della contazione (con esclusione di quelli che sono soltanto incaricati del semplice recapito).

Sono inquadrati nella II area professionale, I livello retributivo, oltre ai lavoratori indicati nell’art. 15 del vigente c.c.n.l.:

– gli addetti alla portineria principale delle filiali ove prestano servizio almeno duecento dipendenti, in quanto tale adibizione abbia luogo prevalentemente durante il normale orario di lavoro e comporti anche compiti di ricezione e smistamento di recapiti nonché – al di fuori dell’orario di lavoro osservato dagli operatori adibiti al centralino telefonico – di comunicazioni telefoniche da e per l’esterno.

Note a verbale

– L’azienda prenderà in attenta considerazione la posizione degli appartenenti alla II area professionale adibiti a mansioni di commesso che venissero utilizzati in via prevalente, ma non continuativa, in mansioni proprie del III livello retributivo della medesima area professionale per un periodo di almeno quarantacinque giorni lavorativi, comunque distribuiti nel corso di due anni, al fine di realizzare – anche mediante un accorpamento delle mansioni, ove obiettivamente possibile – il riconoscimento del III livello retributivo della II area professionale.

– Ai fini dell’ultimo comma del presente articolo si intendono per Filiali:

Sistemi Informativi
le unità aziendali comunque denominate


Articolo 4

Riconoscimento del II livello retributivo della II area professionale

Nelle Filiali con un numero di appartenenti alla II area professionale, I livello retributivo (lavoratori adibiti a mansioni di commesso) non inferiore a tre e non superiore a otto è previsto il riconoscimento, ad uno dei medesimi, del II livello retributivo della II area professionale e delle inerenti mansioni.

Nota a verbale

Ai fini del presente articolo si intendono per Filiali:

  • la Direzione Centrale;
  • Sistemi Informativi;
  • le unità aziendali comunque denominate

Articolo 5

Riconoscimento di un assegno mensile ai lavoratori inquadrati nella II area professionale, III livello retributivo.

Ai lavoratori inquadrati nella II area professionale, III livello retributivo (adibiti a mansioni di operaio specializzato) utilizzati presso la “centrale tecnologica” del complesso S. Elia e presso i reparti “stabili e sicurezza” delle Direzioni Territoriali in quanto eseguano, anche in piena autonomia, complesse operazioni di riparazione e/o manutenzione di impianti di elevato contenuto tecnologico (compresi gli impianti di sicurezza) ovvero provvedano alla progettazione ed installazione di quadri generali di controllo, è riconosciuto – dopo tre anni di adibizione a tali mansioni – un assegno mensile di importo equivalente alla differenza rispetto al trattamento economico riferito al I livello retributivo della III area professionale.

Tale assegno resta assorbito nel miglior trattamento inerente all’inquadramento superiore che l’interessato venisse a conseguire (passaggio di area professionale).

Articolo 6

Premio di rendimento

Al Personale viene annualmente corrisposto un premio di rendimento composto da:

– una quota così ripartita:

IV area II livello L. 931.000
IV area I livello L. 915.000
III area IV livello L. 882.000
III area III livello L. 830.000
III area II livello L. 799.000
III area I livello L. 770.000
II area III livello L. 730.000
II area II livello L. 717.000
II area I livello L. 700.000
I area (guardia notturna) L. 669.000
I area (altri ausiliari) L. 658.000

– un importo pari al centocinquanta per cento della gratificazione di natale relativa all’esercizio cui il premio stesso si riferisce, limitatamente alle competenze di cui agli artt. 40, 42, 44, 117, 121 del vigente c.c.n.l.;

– una quota fissa di L. 600.000.

Per i lavoratori che, alla data del 31 dicembre dell’esercizio cui il premio di rendimento si riferisce, abbiano maturato un’anzianità di servizio superiore ai 25 anni ovvero ai 30 anni, la quota fissa di cui sopra viene aumentata – rispettivamente – di L 40.000 e di L. 75.000.

Nel caso di Personale ad orario parziale, il suddetto premio è proporzionato all’orario di lavoro osservato.

Il premio di rendimento spetta ai lavoratori che:

abbiano superato il periodo di prova;
abbiano conseguito, per l’anno cui il premio stesso si riferisce, una classifica non inferiore a quella di “normale”.

Nel caso di assenza dal servizio senza diritto al trattamento economico, il premio di rendimento compete in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi per i quali è stato corrisposto il trattamento stesso.

Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno, il premio di rendimento spetta in proporzione dei mesi di servizio prestato, considerato come mese intero la eventuale frazione.

Il premio di rendimento si computa – ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto di cui all’art. 132 del vigente c.c.n.l. – nella misura in atto alla data di risoluzione del rapporto di lavoro.

L’erogazione del premio di rendimento viene effettuata nei tempi e con le modalità di seguito indicati:

  • nel mese di giugno dell’anno di competenza vengono corrisposti gli importi previsti dal primo e terzo alinea nonché i due terzi dell’importo di cui al secondo alinea del presente articolo;
  • nel mese di giugno dell’anno successivo a quello di competenza viene corrisposto il residuo (pari a un terzo) dell’importo di cui al secondo alinea del presente articolo.

Nei casi di esclusione del premio di rendimento per effetto della condizione di cui al secondo alinea del quarto comma, nonché di quelli in cui si rende necessario recuperare parte del premio in forza delle disposizioni di cui al terzo, quinto e sesto comma del presente articolo, il recupero viene effettuato sugli importi di cui al primo comma, primo e terzo alinea, e sui due terzi dell’importo di cui al secondo alinea del medesimo comma, da erogare nel mese di giugno dell’anno successivo.

Qualora detti importi non siano sufficienti ai fini dell’intero recupero, per la parte residua si opererà sulle gratificazioni di natale e di dicembre dell’anno successivo medesimo.

Articolo 7

Premio aziendale

Tenuto conto di quanto disposto dall’art. 49 del vigente c.c.n.l. nonchè delle valutazioni congiunte effettuate dalle parti, il premio aziendale medio procapite (riferito al personale inquadrato nella III area professionale III livello retributivo) viene determinato avendo a riferimento tre variabili: redditività, produttività, obiettivo aziendale.

a) Redditività
Viene calcolato un importo globale da erogare pari all’1,5% dell’utile netto d’esercizio.
La cifra media procapite è ottenuta dividendo il suddetto importo globale per il numero medio del personale non direttivo (semisomma di tale personale all’1/1 ed al 31/12 dell’anno di riferimento del premio aziendale). 

b) Produttività 
Viene preso a riferimento l’incremento percentuale (anno su anno) del Risultato Lordo di Gestione procapite che è dato dal rapporto tra il Risultato Lordo di Gestione ed il numero medio di tutti i dipendenti dell’Istituto (semisomma dei dipendenti all’1/1 ed al 31/12 dell’anno di riferimento del premio aziendale così come riportati nella relazione di bilancio).
A seconda del posizionamento dell’incremento percentuale del Risultato Lordo di Gestione procapite in una delle fasce definite nel presente documento si determina, con le modalità qui di seguito indicate, un importo globale da erogare:

 Fascia – Incremento % del RLG procapite – Importo globale da erogare

  • 1° –  da 0 a 30% – 1,20% del RLG
  • 2° – oltre 30% a 45% – 1,25% del RLG
  • 3° – oltre 45%  – 1,30% del RLG

Qualora il Risultato Lordo di Gestione procapite si attestasse su valori inferiori rispetto all’anno precedente si procederà a determinare l’importo globale da erogare sulla base dei seguenti criteri:

per il primo anno
importo globale pari a 0,85% del Risultato Lordo di Gestione realizzato;

per gli anni successivi
importo globale pari a 0,55% del Risultato Lordo di Gestione realizzato.

La cifra media procapite è ottenuta dividendo l’importo globale per il numero medio del personale non direttivo (semisomma di tale personale all’1/1 ed al 31/12 dell’anno di riferimento del premio aziendale).

c) Obiettivo aziendale

La cifra media procapite è fissata in £. 150.000 in funzione del raggiungimento di un obiettivo aziendale definito annualmente tra le parti.

Per l’esercizio 1997 tale obiettivo è stato individuato nell’incremento medio annuo dell’1,6% dei “depositi clientela lire”. Il dato è di fonte matrice dei conti ed è riportato nella parte introduttiva della Relazione di Bilancio.

Per la definizione dell’obiettivo relativo all’esercizio 1998 le parti si incontreranno entro il 31 gennaio 1998.

d) Determinazione dell’importo medio procapite del premio aziendale

L’importo medio procapite del premio aziendale è dato dalla somma delle cifre medie di cui ai punti a), b) e c).

e) Qualora l’azienda presentasse un risultato economico netto negativo non si procederà all’erogazione del premio aziendale.

L’importo da erogare, essendo riferito al personale inquadrato nella III area professionale III livello retributivo, va scalettato sulla base degli attuali parametri retributivi del c.c.n.l..

Il premio aziendale viene corrisposto, sotto forma di “una tantum”, con le competenze del mese di luglio di ciascun anno successivo a quello dell’esercizio cui si riferisce, a tutto il Personale non direttivo che abbia superato il periodo di prova ed abbia conseguito, per il medesimo esercizio, una classifica non inferiore a quella di “normale”.

Il premio aziendale non viene computato nel trattamento di fine rapporto.

Nel caso di inizio e cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno, il premio aziendale compete in proporzione ai mesi di servizio prestati, considerando come mese intero l’eventuale frazione.

Il premio aziendale per il personale a tempo parziale è proporzionato alla durata dell’orario di lavoro osservato.

Nei casi di assenza dal servizio, il premio aziendale viene ridotto di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di assenza, secondo quanto previsto dall’art. 49, 5° e 6° comma del vigente c.c.n.l..

Le parti convengono che, in presenza di straordinari eventi aziendali di portata significativa, si darà corso ad una verifica congiunta degli eventuali effetti di tali eventi sugli elementi assunti a riferimento per la determinazione del premio aziendale. Ove ritenuto necessario si valuteranno in tale sede eventuali modificazioni e/o revisioni idonee a garantire comunque, a fronte delle mutate condizioni, la coerenza dei parametri interni individuati per la determinazione del premio anzidetto.

Norma Transitoria

Per quanto attiene il premio aziendale riferito all’esercizio 1996 le parti convengono che la determinazione e l’erogazione dello stesso avvengano sulla base dei criteri fissati con l’accordo del 27 gennaio 1992.

Articolo 8

Modalità di partecipazione ai corsi di formazione professionale e/o di aggiornamento

In relazione a quanto previsto dall’art. 143, settimo comma del vigente c.c.n.l. l’azienda – al fine di favorire un più attivo coinvolgimento dei partecipanti ai corsi di formazione professionale e/o di aggiornamento – organizzerà i corsi medesimi anche mediante una didattica comprensiva di aspetti operativi.

Le sessioni collettive di formazione non potranno avere, di regola, una durata superiore alle cinque ore giornaliere.

L’effettuazione dei corsi resta sospesa nei mesi di luglio ed agosto.

Nei casi di innovazioni tecnologiche o di rilevanti ristrutturazioni aziendali che comportino sostanziali modifiche nello svolgimento della prestazione lavorativa di consistenti gruppi di personale, l’azienda e le segreterie degli organi di coordinamento delle rappresentanze sindacali aziendali delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto possono – ad iniziativa di una delle parti – dar luogo ad incontri unitari al fine di concordare l’eventuale organizzazione di corsi di riqualificazione del personale interessato mediante l’utilizzo, globale o parziale, dei quantitativi previsti dal vigente CCNL

Articolo 9

Divise ai lavoratori inquadrati nella II area professionale adibiti a mansioni di commesso

Ai lavoratori inquadrati nella II area professionale adibiti a mansioni di commesso vengono assegnati i seguenti oggetti di vestiario:

– una divisa estiva ed una divisa invernale all’anno, corredate ciascuna di un paio di pantaloni di ricambio ;

– quattro camicie all’anno, con relativi colletti e polsini di ricambio;

– un paio di scarpe estive ed un paio di scarpe invernali all’anno;

– un cappotto ogni tre anni;

– tre cravatte all’anno.

E’ inoltre prevista l’assegnazione di:

– un impermeabile ogni tre anni ai lavoratori adibiti a mansioni di commesso addetti normalmente al servizio esterno;

– tre camici ogni due anni ai lavoratori adibiti a mansioni di commesso addetti, presso i sistemi informativi, a macchine il cui uso giustifichi l’adozione di tali capi per protezione del normale abbigliamento.

La distribuzione agli interessati degli oggetti di vestiario estivi ed invernali viene effettuata, rispettivamente, entro il mese di aprile e di settembre.

Articolo 10

Garanzie volte alla sicurezza del lavoro

Nel quadro delle garanzie volte alla sicurezza del lavoro l’azienda adotterà presso gli sportelli aperti al pubblico – tenendo conto delle diversificate situazioni ambientali, in relazione anche ad eventuali vincoli edilizi, condominiali, ecc. – i provvedimenti concordati tra le parti ed indicati in apposito verbale riservato, sottoscritto in data 27 gennaio 1992.

L’azienda porterà a conoscenza delle segreterie degli organi di coordinamento delle rappresentanze sindacali aziendali il programma di applicazione ai singoli sportelli dei provvedimenti prescelti. Le competenti direzioni aziendali, a loro volta, porteranno a tempestiva conoscenza delle locali rappresentanze sindacali aziendali l’intendimento di dare avvio all’applicazione, presso ogni singolo sportello, dei provvedimenti prescelti; le rappresentanze sindacali aziendali – ciascuna mediante un proprio componente – potranno effettuare un sopralluogo presso lo sportello interessato e, conseguentemente, formulare eventuali osservazioni.

Oltre a quanto sopra esposto ed a quant’altro forma oggetto del citato verbale riservato, è comunque previsto quanto segue:

– l’azienda si impegna ad estendere quanto più possibile il ricorso a società specializzate per il trasporto di valori su tutte le piazze ove tale provvedimento sia concretamente ed obiettivamente attuabile;

– l’operatore di sportello al quale, in caso di rapina, venissero rivolte contestazioni per eccedenze di giacenze di numerario rispetto alle previsioni delle norme interne, può farsi assistere da un rappresentante dell’organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato;

– l’azienda terrà a proprio carico l’onere relativo alla visita medica specialistica eventualmente richiesta dal lavoratore colpito da eventi criminosi;

– l’azienda ha individuato in apposito verbale riservato sottoscritto tra le parti in data 29 maggio 1990 le aree da proteggere presso il complesso “Sant’Elia”, per finalità di sicurezza, con apparecchiature abilitate alla lettura di chiavi magnetiche e collegate con impianti di tipo I.B.M. Personal System 2/70 o similari;

– l’accesso alle aree di cui sopra è consentito esclusivamente mediante tesserini magnetici (c.d. “badges”) personalizzati, che vengono assegnati – per l’esercizio delle attività loro consentite dalle vigenti disposizioni contrattuali e di legge – anche ai dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali costituite nell’unità produttiva ove le aree medesime sono ubicate;

– qualora si rendesse necessaria la stampa del tabulato di controllo, o la visualizzazione, delle registrazioni relative ai normali accessi alle aree protette (estremi dei “badges”, ora di ingresso e di uscita dei titolari dei singoli “badges”), la direzione aziendale competente porterà a tempestiva conoscenza delle locali rappresentanze sindacali aziendali i motivi che inducono a tale decisione e la stampa o la visualizzazione anzidette potranno aver luogo soltanto con la presenza di dirigenti, appositamente designati, delle rappresentanze medesime, i quali siano in possesso della password necessaria per l’accesso alle suesposte funzioni;

– restano peraltro escluse dalla previsione di cui sopra le bussole monopersona poste presso il complesso “Sant’Elia” all’ingresso del piano terreno, la cui funzione è assimilabile a quella dei tornelli per l’accesso del Personale;

– sempre per finalità di sicurezza, l’azienda ha installato presso il complesso “Sant’Elia” telecamere ad inquadratura fissa nei luoghi indicati nel verbale riservato sottoscritto tra le parti in data 29 maggio 1990;

– i nastri registrati dalle predette telecamere vengono custoditi in appositi contenitori a doppia chiave, l’una custodita dalla direzione aziendale competente e l’altra custodita dalle rappresentanze sindacali aziendali: l’immissione e/o l’estrazione dei nastri può aver luogo soltanto con l’intervento delle rappresentanze sindacali aziendali assegnatarie della chiave;

– qualora si rendesse necessaria la visualizzazione delle immagini registrate, la direzione aziendale competente porterà a tempestiva conoscenza delle locali rappresentanze sindacali aziendali i motivi che inducono a tale decisione e la visualizzazione potrà aver luogo soltanto in presenza di dirigenti, appositamente designati, delle rappresentanze medesime;

– l’azienda conferma il proprio impegno a non utilizzare gli impianti di cui al quarto e all’ottavo alinea per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori e, comunque, porterà a tempestiva conoscenza delle segreterie degli organi di coordinamento delle rappresentanze sindacali aziendali – per ottenere l’accordo di cui all’art. 4, secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 – le nuove aree che intendesse proteggere con le suesposte modalità nell’ambito delle proprie unità produttive.

Dichiarazioni a verbale

– L’azienda porterà a conoscenza delle rappresentanze sindacali aziendali – nonchè, all’atto dell’assunzione, dei singoli lavoratori – le condizioni generali e particolari di assicurazione della vigente polizza cumulativa contro gli infortuni del personale e prenderà in esame, nei limiti delle possibilità ammesse dal tipo di contratto, le proposte che dette rappresentanze avessero ad avanzare al riguardo.

– L’azienda, nel quadro delle garanzie volte alla sicurezza del lavoro, conferma l’impegno a far rispettare il divieto allo svolgimento di operazioni allo sportello al di fuori dell’orario di apertura al pubblico dello sportello medesimo.

– L’azienda concederà un breve periodo di riposo ai lavoratori che, a seguito di rapine sul lavoro, ne facciano richiesta e si impegna ad accogliere le domande di avvicendamento eventualmente formulate dagli interessati.

– Qualora presso le Filiali vengano predisposte strutture protettive interne con accesso senza identificazione, l’azienda ne darà preventiva informazione alle rappresentanze sindacali aziendali, le quali potranno – entro i successivi quindici giorni – formulare eventuali osservazioni.

– L’azienda porterà a conoscenza delle segreterie degli organi di coordinamento delle rappresentanze sindacali aziendali la normativa vigente in materia di trasporto valori nonchè, in via preventiva, le eventuali successive variazioni.

Articolo 11

Tutela delle condizioni igienico-sanitarie nell’ambiente di lavoro

In conformità a quanto previsto dal D.lgs. 626/94, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono attribuiti anche i compiti di cui all’art. 9 della Legge 20 maggio 1970 n. 300.

Dichiarazione dell’azienda

Presso le filiali ove prestano servizio almeno duecento dipendenti l’azienda allestirà apposito locale con attrezzatura di pronto soccorso; inoltre, alle filiali ove prestano servizio almeno cinquecento dipendenti verrà assegnato un appartenente alla II area professionale, III livello retributivo utilizzabile, all’occorrenza, in mansioni di infermiere.

Articolo 12

Adibizione ai video-terminali

Fermo restando quanto previsto nei confronti dei lavoratori di cui all’art. 51 lett. c) del D.lgs. 626/94, i lavoratori assegnati a mansioni che comportano l’utilizzo di videoterminali in via continuativa e prevalente (ossia tutti i giorni lavorativi e per almeno quattro ore al giorno, anche non consecutive) verranno sottoposti, qualora ne facciano richiesta suffragata da motivata certificazione specialistica, a visita medica da effettuarsi a cura del medico competente di cui al succitato D.lgs.

L’azienda eviterà di adibire ai videoterminali, a richiesta delle interessate, le lavoratrici in stato di gravidanza.

Articolo 13

Decorrenza – Durata

Il presente contratto integrativo aziendale si applica al personale in servizio alla data del 22 gennaio 1997 o assunto successivamente ed i relativi effetti decorrono dalla stessa data, salvo quanto previsto dall’art. 7.

Il presente contratto scadrà il 31 dicembre 1998.

DICHIARAZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI DEI LAVORATORI F.A.B.I., F.I.B.A.-C.I.S.L., F.I.S.A.C.-C.G.I.L., U.I.B.-U.I.L.

Le rappresentanze sindacali dei lavoratori F.A.B.I., F.I.B.A.-C.I.S.L., F.I.S.A.C.-C.G.I.L., U.I.B.-U.I.L., stipulanti e firmatarie del contratto integrativo aziendale 22 gennaio 1997 per il personale delle aree professionali (dalla I alla IV) del Credito Italiano, dichiarano che intendono esercitare, ad ogni livello e per qualsiasi titolo, i diritti e le attività scaturenti dallo stesso, o derivanti dalla sua applicazione, in assoluta indipendenza e autonomia rispetto ad ogni altra organizzazione.

Si invita a voler prendere buona nota che le sottoscritte rappresentanze sindacali dei lavoratori intendono essere sempre convocate congiuntamente tra di loro e separatamente rispetto ad ogni altro sindacato.

Milano, 22 gennaio 1997

DICHIARAZIONI DELL’AZIENDA

1) L’incarico di sovrintendere ai lavoratori inquadrati nella II area professionale (limitatamente agli addetti a mansioni di commesso) ai fini previsti dall’art. 1 verrà attribuito a lavoratori provenienti dalla categoria dei commessi.

2) A richiesta delle rappresentanze sindacali dei lavoratori, l’azienda dichiara che:

– verificandosi occorrenze di addetti alla sezione “progettazione e sviluppo applicazioni” di Sistemi Informativi, verrà data la preferenza ai lavoratori delle altre sezioni della medesima unità organizzativa che, a parità di requisiti, abbiano maggiore anzianità di servizio;

– verificandosi occorrenze di consolisti presso la sezione “elaborazione dati” di Sistemi Informativi, verrà data la preferenza ai lavoratori addetti alle stampanti che, a parità di requisiti, abbiano maggiore anzianità di servizio;

– verificandosi occorrenze di lavoratori inquadrati nel I livello retributivo della III area professionale, verrà data la preferenza, compatibilmente con le esigenze organizzative, alle domande di avvicendamento dei lavoratori addetti da almeno cinque anni ai turni presso Sistemi Informativi che, a parità di requisiti, abbiano maggiore anzianità di servizio;

– verificandosi occorrenze di lavoratori inquadrati nel III livello retributivo della II area professionale, verrà data la preferenza ai lavoratori adibiti a mansioni di commesso che siano già stati utilizzati in via continuativa ma non prevalente in mansioni proprie della qualifica superiore e che, a parità di requisiti, abbiano maggiore anzianità di servizio;

– verificandosi occorrenze di lavoratori appartenenti alla II area professionale, I livello retributivo (da adibire a mansioni di commesso) verrà data la precedenza ai lavoratori appartenenti alla I area professionale che siano riconosciuti idonei e, a parità di requisiti, che abbiano maggiore anzianità di servizio. Ai fini dell’accertamento dell’idoneità verranno tenuti presente la capacità professionale, le note di classifica, le particolari attitudini, i precedenti di lavoro.

3) Agli appartenenti alla II area professionale, I livello retributivo (addetti a mansioni di operaio) ed agli appartenenti alla I area professionale (personale di fatica o di pulizia) l’azienda fornisce in dotazione la tenuta di lavoro appropriata al lavoro cui essi sono adibiti ed al luogo nel quale il lavoro stesso si svolge, come previsto dall’art. 36 del vigente c.c.n.l..

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