Il giorno 24 febbraio 2021, in Milano
UniCredit/Aziende del Gruppo,
e le Organizzazioni Sindacali FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, UILCA e UNISIN
Premesso che
- in data 2 aprile 2020 è stato sottoscritto l’”Accordo sulle ricadute nel perimetro Italia del Piano di Innovazione denominato Team 23” (le cui previsioni si intendono qui integralmente richiamate);
- l’art. 14 dell’Accordo in parola ha disposto – in considerazione dell’abrogazione dell’art. 46 del CCNL 31 marzo 2015 in base all’Accordo di rinnovo dello stesso sottoscritto il 19 dicembre 2019 e fermo quanto da quest’ultimo previsto – di mantenere a favore del personale di prima occupazione assunto con contratto di apprendistato, una contribuzione datoriale del 4% per 3 anni dalla data di assunzione (ivi compresi i destinatari del citato ex art. 46 del CCNL 31 marzo 2015) a valere sull’iscrizione al Fondo Pensione di Gruppo;
considerato che
- in data 2 dicembre 2020 le Parti hanno sottoscritto il “Verbale per l’adeguamento della governance del Fondo Pensione di Gruppo a seguito della realizzazione del processo concentrazione dei fondi pensione aziendali”, con cui, nel condividere la finalità di incentivare l’adesione a programmi di previdenza complementare da parte dei neoassunti, hanno concordato, compatibilmente con le vigenti previsioni di legge, il criterio della iscrizione automatica nella Sezione a capitalizzazione individuale del Fondo Pensione di Gruppo;
le Parti
– valutata la necessità di rendere compatibile tale criterio di iscrizione con la libertà di scelta di destinazione del TFR maturando – hanno concordato quanto segue
A far tempo dal 1° gennaio 2021, al fine di agevolare l’iscrizione del personale di prima occupazione assunto con contratto di apprendistato di cui all’Accordo di rinnovo del CCNL Credito del 19 dicembre 2019, le Parti concordano che in favore di detto personale che aderisca al Fondo Pensione di Gruppo l’Azienda riconoscerà il contributo a proprio carico pari al 4% sin dal primo mese di assunzione a prescindere dal momento in cui intervenga l’effettiva adesione nel corso del primo semestre (il contributo individuale del Lavoratore/Lavoratrice decorre dal mese in cui intervenga la specifica manifestazione di volontà in sede di adesione).
Fermo per ogni altro aspetto l’applicazione delle vigenti norme di legge in ambito di conferimento del TFR maturando e degli altri accordi aziendali vigenti.
UniCredit/Aziende del Gruppo
FABI FIRST/CISL FISAC/CGIL UILCA UNISIN
- Verbale di Accordo sul Premio Una Tantum di Produttività Esercizio 2020
- Verbale di accordo banca del tempo Covid 2021
- Verbale integrativo in materia di conferimento del TFR maturato ante 2007
- Verbale di riunione sui profili applicativi relativi alla consegna degli EcoCert per i nati dal 1° gennaio 1966 al 31 dicembre 1970
- Attivazione dal 1° marzo 2021 delle novità introdotte con l’art. 15 (Politiche di conciliazione) dell’Accordo del 2 aprile 2020