Previdenza complementare: versamento una tantum / variazione percentuale contribuzione

Previdenza complementare: versamento una tantum / variazione percentuale contribuzione

Previdenza Complementare – entro il 30/11/2020 è possibile:

1) effettuare un versamento una tantum;
2) variare la propria percentuale di contribuzione.

1) VERSAMENTO UNA TANTUM
Anche per il 2020 è possibile conferire un importo una tantum a favore della propria posizione previdenziale complementare a capitalizzazione individuale. La funzione è disponibile annualmente nel corso del mese di maggio e di novembre (con effetto dal mese successivo) e consente di versare somme una tantum a propria scelta: è pertanto possibile versare un contributo aggiuntivo alla propria posizione individuale entro lunedì 30 novembre 2020, con effetto nel cedolino stipendio di dicembre 2020.

Come fare il versamento
Il conferimento va effettuato tramite il portale Aziendale, seguendo il sottostante percorso:
People Focus Italia > Self service > Welfare / Benefit > Pagamento Una Tantum Fondo Pensione
All’apertura della videata è necessario cliccare su:
Leggi > Nuovo record > Inserire importo del contributo una tantum (alcuni valori tra cui codice fondo, mese e anno sono già avvalorati). Terminare l’operazione cliccando su “Salva”.

Vantaggi fiscali in caso di contribuzioni volontarie aggiuntive
È importante ricordare che la contribuzione volontaria aggiuntiva rappresenta, oltre che un’opportunità di incrementare il “risparmio previdenziale”, anche un’occasione per ottenere un sensibile vantaggio fiscale. Infatti è deducibile dal proprio imponibile fiscale (con un limite complessivo annuale di € 5.164,57), quanto versato dal Lavoratore compresi versamenti volontari, contribuzioni effettuate per familiari, contributo aziendale (quest’ultimo limitatamente alle posizioni a capitalizzazione individuale).
Qualora i versamenti alla previdenza dovessero superare il limite suddetto (€ 5.164,57), la parte eccedente sarà soggetta a tassazione ordinaria (trattenuta in busta paga nel mese di riferimento).
Bisogna comunicare al proprio Fondo di Previdenza Complementare di appartenenza le somme eccedenti il limite di deducibilità fiscale entro il 31 Dicembre dell’anno successivo: in tal modo si evita la tassazione in sede di erogazione della prestazione finale. Quindi quanto versato oltre i 5.164,57 € nel 2020 va segnalato entro il 31/12/2021. Il TFR versato al Fondo Pensione è esente da imposta e non concorrerà al raggiungimento del limite.
Ricordiamo che gli importi destinati a previdenza tramite il Conto Welfare, compresi eventuali residui al 27 novembre 2020, non incideranno sulla soglia di deducibilità solo se derivanti dal Portafoglio 3 (somme rinvenienti da Premio di produttività e/o dal Sistema incentivante).
Attenzione: per quanto riguarda le reintegrazioni di anticipazioni richieste al Fondo Pensione non vale quanto sopra, quindi occorre tenere presente che tali somme concorrono al limite di deducibilità fiscale di Euro 5.164,57 annui.

Come verificare l’eventuale raggiungimento della soglia di deducibilità:
Nel bollettino stipendio alla voce ON.DED.F.DO PENS, posta in basso a destra nel riquadro “DATI STATISTICI”, è riportato il totale dei versamenti deducibili effettuati da inizio anno.

Nell’esempio si fa riferimento alla busta paga del mese di ottobre (ed il 27/11, con la busta paga di novembre, si potrà avere il dato aggiornato al mese di novembre), che è piuttosto significativa per valutare quanto sia possibile versare ulteriormente per non superare la soglia di deducibilità.
È anche possibile verificare nel CU 2020 (riquadro PREVIDENZA COMPLEMENTARE ) al campo 412 a quanto ammonta la contribuzione totale al Fondo (proprio contributo + contributo aziendale) versata nell’anno precedente e, al campo 413 di quanto si è eventualmente superato tale limite (contributi non dedotti).


2) VARIAZIONE PERCENTUALE DI CONTRIBUZIONE
Nel corso del mese di novembre e quindi entro entro lunedì 30 novembre 2020, con effetto dal 1o gennaio 2021, ogni iscritto può variare la percentuale di contribuzione a proprio carico, indicando nell’apposita casella un’aliquota contributiva che si aggiungerà a quella già in essere. L’aliquota può essere variata in aumento o in diminuzione di quella già in essere, fermo il limite minimo eventualmente previsto dallo Statuto/Regolamento del singolo Fondo Pensione di appartenenza.

Come variare la propria contribuzione
La variazione va effettuata tramite il portale Aziendale, seguendo il sottostante percorso:
People Focus Italia > Self service > Welfare / Benefit > Aggiornamento del contributo del fondo All’apertura della videata è necessario cliccare sulla prima riga.

La casella “Aliquota a carico” indica la percentuale minima di contribuzione che non può essere modificata. La casella “Aliquota aggiuntiva persona a carico”, invece, indica la percentuale di contribuzione a proprio carico che il dipendente può decidere di variare.
Quindi, digitare nel campo “aliquota aggiuntiva persona a carico”: la percentuale di contribuzione a proprio carico che il dipendente decide di incrementare (inserendo manualmente da 0,50% a multipli di tale percentuale). Non utilizzate le freccette del menu a tendina.
Terminare l’operazione cliccando su “Salva”.
La variazione avrà effetto a partire dal 01/01/2021.

13 novembre 2020
Dipartimento Comunicazione Fisac CGIL del Gruppo Unicredit

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