L’ufficio di giudice popolare è obbligatorio ed è parificato a tutti gli effetti all’esercizio delle funzioni pubbliche elettive. (rif. dall’art. 11 della legge n. 278 del 1 aprile 1951, come sostituito dal D.L. n. 31 del 14.2.1978, convertito nella legge n. 74 del 24.3.1978).
In considerazione di tale previsione legislativa, quindi, al dipendente che si assenti dal servizio per l’espletamento delle funzioni di giudice popolare si applica la medesima disciplina prevista per i lavoratori che siano chiamati a svolgere funzioni pubbliche elettive, i quali hanno diritto a percepire, durante tutto il relativo periodo di assenza, la normale retribuzione.
Il permesso da inserire (per singolo evento) nel Gruppo Unicredit è Permesso Funzioni Pubbliche (FUB), fruibile e giornata intera o ad ore.
Diverso è il caso in cui tale funzione preveda una richiesta di aspettativa, in quest’ultimo caso l’assenza è da considerarsi non retribuita (art 31 comma 1 Legge 300/70: I lavoratori che siano eletti membri del parlamento nazionale o di assemblee regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato).
La Segreteria Fisac/Cgil
Gruppo UniCredit
Settembre 2018