Accordo Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Gruppo Unicredit

Il giorno 11 maggio 2017, in Milano
Unicredit/Aziende del Gruppoo
e la Delegazione di Gruppo delle Organizzazioni Sindacali FABI, FIRST/Cisl, FISAC/Cgil, SINFUB, UGL Credito, UILCA e UNISIN

premesso che

– l’art. 47 del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni rinvia alla contrattazione collettiva l’individuazione del il numero, le modalità di designazione o di elezione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.), nonchè il tempo i lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni;

– l’Accordo Nazionale ABI 4 febbraio 2016 e successiva integrazione del 16 marzo 2016, in ottemperanza all’impegno assunto dalle Parti in sede di rinnovo del CCNL 19 gennaio 2012 di procedere alla revisione dell’Accordo di settore sui rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del 12 marzo 1997, ha definito il numero dei rappresentanti eleggibili in funzione del numero dei dipendenti occupati e in particolare nei Gruppi Bancari con oltre 4.000 dipendenti la possibilità di istituire R.L.S. di gruppo, prevedendo anche la possibilità di individuare una “componente” al suo interno;

– ha inoltre rinviato in sede aziendale la definizione degli ambiti territoriali nei quali eleggere i singoli R.L.S. per lo svolgimento del relativo mandato sulla base del modello organizzativo aziendale anche al fine di garantire un’equa distribuzione sul territorio dei rappresentanti stessi;

– lo stesso Accordo Nazionale ABI ha definito inoltre la dotazione di permessi spettanti per l’esercizio delle funzioni, le materie oggetto della formazione degli stessi;

le Parti convengono quanto segue:

Art. 1 – Premessa
Le premesse formano parte integrante del presente accordo.

Art. 2 – R.L.S. di Gruppo
Secondo quanto previsto dall’art. 3 dell’Accordo ABI 4 febbraio 2016 vengono istituiti i R.L.S. di Gruppo con riferimento alle Aziende facenti parte del Gruppo che alla data di sottoscrizione della presente intesa sono quelle indicate in allegato.

Pertanto il numero dei R.L.S. che faranno parte della rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza del Gruppo Unicredit – in base all’Accordo ABI 4 febbraio 2016 – è pari a 66; la determinazione del predetto numero è individuata come segue:

– con riferimento all’art. 3 comma 3, dell’Accordo ABI 4 febbraio 2016, il numero di “R.L.S.” viene determinato in 61 (appllicando il criterio di 1 R.L.S. ogni 800 lavoratori del Gruppo in forza al 31 dicembre 2016);
– secondo quanto stabilito dall’art. 3 comma 4 del medesimo accordo, la rappresentanza determinata secondo l’alinea precedente viene aumentata di 5 rappresentanti.

Al fine di garantire un’equa distribuzione sul territorio nazionale del numero dei R.L.S. determinato secondo il presente articolo, le Parti condividono l’adeguamento del numero complessivo a 70 (più 2 per Fineco) nonchè la loro distribuzione in relazione all’articolazione organizzativa in Region, in relazione al numero dei dipendenti occupati al 31 dicembre 2016 , e in rapporto al numero dei siti presenti nei vari territori di competenza , secondo l’allegata tabella.

Vedi tabella allegata.

(*) In considerazione della specificità riguardante la Società Fineco S.p.A. e considerato che presso la stessa Società è costituito un apposito Servizio Prevenzione e Protezione, per la valenza del presente Accordo verranno nominati – tra i dipendenti dell’Azienda in parola – due R.L.S. (ulteriori rispetto a quelli di cui alla Tabella allegata) aventi competenza esclusiva per le strutture della Società, uno per quelle site nella piazza di Milano, l’altro per quelle site nella piazza di Reggio Emilia.

I R.L.S. eletti ai sensi del presente articolo svolgeranno le proprie prerogative attribuite dal D.Lgs. 81/2008, esclusivamente nell’ambito territoriale della Regione geografica di appartenenza e per la quale sono stati designati.

Art. 3 – Coordinamento R.L.S. (Specifica componente di cui all’art. 6 comma 5 dell’Accordo ABI 4 febbraio 2016)
Ai sensi dell’art. 6 comma 5 dell’Accordo ABI 4 febbraio 2016 e con le modalità previste nel presente articolo al fine di rafforzare il dialogo tra il Gruppo e i R.L.S. , in via sperimentale saranno individuati – con le modalità previste nel presente articolo – tra i R.L.S. di Gruppo 14 membri che formeranno la “Specifica componente R.L.S.” (di seguito Coordinamento R.L.S.).
Detta Specifica componente coordinerà l’attività dell’intera rappresentanza di cui al precedente art. 2, nella preparazione e nello svolgimento degli incontri periodici con il Gruppo/Azienda di cui all’art. 35 del D. Lgs. 81/2008, cui parteciperanno tutti i R.L.S. di Gruppo.
Ferma restando la piene salvaguardia di tutte le attribuzioni di legge in capo al singolo R.L.S., al fine di garantire le prerogative previste dal D.Lgs. 81/2008 e allo stesso tempo con l’obiettivo di rendere maggiormente efficaci le attività di consultazione previste dall’art. 50 del D.Lgs. 81 alle lettere b), c) e d) i componenti del Coordinamento R.L.S. si confronteranno con tutti i R.L.S. preventivamente e successivamente agli eventuali incontri con il Gruppo/Azienda; a tale scopo la competente struttura aziendale (Servizio Prevenzione e Protezione) fornirà a tutti i R.L.S. la necessaria documentazione e le informazioni utili per consentire a ciascuno la possibilità di fornire al Coordinamento R.L.S. e/o al Gruppo/Azienda (tramite apposita casella di posta elettronica) le proprie indicazioni, anche ai fini della verbalizzazione eventualmente richiesta dai R.L.S..
Tutti i R.L.S. non facenti parte del Coordinamento R.L.S. potranno assistere a detti incontri tramite idoneo collegamento audio/video.
Qualora le consultazioni previste riguardino solo ambiti territoriali individuati queste verranno svolte con tutti i R.L.S. competenti (secondo quanto previsto al precedente art. 2) per il territorio interessato.

Il Coordinamento R.L.S. parteciperà anche ad eventuali ulteriori incontri che si dovessero rendere necessari nel corso dell’anno; gli esiti degli incontri verranno comunicati a ciascun R.L.S., d’intesa tra Gruppo e Coordinamento R.L.S.. In ogni caso i membri del Coordinamento R.L.S. si confronteranno, sia preventivamente che successivamente agli incontri, con tutti i R.L.S..
I membri del Coordinamento R.L.S. saranno individuati – garantendo la presenza di R.L.S. di tutte le Region – entro il mese di gennaio di ogni anno mediante designazione effettuata da tutti i R.L.S. di Gruppo (o successivamente alla predetta scadenza, con lettera congiunta da parte dei Coordinatori di Gruppo delle OO.SS.).
Le OO.SS. firmatarie del presente accordo si impegnano a favorire il corretto svolgimento di quanto previsto al comma che precede nei tempi ivi indicati.
La sperimentazione prevista al presente articolo terminerà il 31 dicembre 2018; entro il mese di novembre 2018, le Parti si incontreranno per una verifica congiunta e valuteranno l’adozione di eventuali nuove determinazioni.

Art. 4 – Permessi retribuiti e operatività dei R.L.S.
Il totale dei permessi spettanti per l’esercizio delle funzioni dei R.L.S. è stabilito in n. 50 ore annuali, fruibili ai sensi di quanto previsto dall’art. 6 dell’Accordo ABI 4 febbraio 2016, con esclusione dei tempi viaggio necessari per raggiungere i luoghi dove effettuare l’accesso.
In via sperimentale il numero di ore annuali previsto al comma che precede sarà aumentato di 5 ore, con decorrenza dall’effettiva costituzione del Coordinamento R.L.S. e per tutto il periodo in cui lo stesso svolgerà le proprie funzioni.
Salvo casi di emergenza o di urgenza, le richieste di permesso sono avanzate telefonicamente e tramite il Portale Intranet di Gruppo, alla Direzione Aziendale e al responsabile dell’unità operativa con un preavviso di almeno 1 giorno lavorativo.
L’accesso presso le unità operative interessate potrà essere effettuato in presenza di un rappresentante aziendale e dallo specialista del servizio prevenzione e dovrà avvenire in modo da non recare pregiudizio alla normale attività lavorativa.
A seguito della visita i R.L.S. sono tenuti ad annotare su un apposito registro, entro due giorni dall’accesso, le eventuali osservazioni conseguenti alla visita effettuata. Vanno su di esso annotate anche eventuali comunicazioni effettuate tramite email.

L’azienda concorre alle maggiori spese sostenute dai R.L.S. durante la fruizione dei permessi inerenti l’espletamento delle proprie funzioni, secondo le seguenti modalità:

– rimborso spese viaggio per l’utilizzo dei mezzi pubblici, con esclusione di taxi e aereo e in caso di accessi in unità produttive distanti meno di 150 km il rimborso del prezzo del biglietto del treno relativo alla 2° classe;
– in caso di comprovata assenza di collegamenti con mezzi pubblici è possibile in via eccezionale utilizzare, previa autorizzazione aziendale, la propria autovettura: in tal caso è previsto il rimborso chilometrico secondo le tabelle utilizzate in caso di missione;
– qualora l’impegno del R.L.S. si protragga per oltre dieci ore, è previsto il rimborso della cena nella misura massima di 20,00 euro (30,00 euro a decorrere dal 1° gennaio 2018), previa presentazione del giustificativo; resta ferma la percezione del buono pasto giornaliero;
– eventuali pernottamenti saranno preventivamente autorizzati dall’azienda con utilizzo delle convenzioni alberghiere in essere;

Gli spostamenti effettuati nell’ambito dello svolgimento del ruolo di R.L.S. non sono computate per il riconoscimento del trattamento di diaria.

Art. 5 – Regolamento elettorale
Le OO.SS. firmatarie del presente accordo, come previsto all’art. 4 comma 10 dell’Accordo ABI 4 febbraio 2016, predisporranno apposito Regolamento per lo svolgimento delle elezioni dei R.L.S. di Gruppo di cui al precedente art. 2, che dovrà essere inviato all’Azienda entro il 31 luglio 2017.
Ove entro tale data non si addivenga a quanto sopra , nel corso del mese di settembre 2017 le Parti firmatarie del presente accordo si impegnano a definire congiuntamente (con apposito Verbale che farà parte del presente Accordo) il testo del Regolamento elettorale così da effettuare la consultazione elettorale entro la fine del corrente anno, in modo tale che i neoeletti possano entrare in carica dal 1° gennaio 2018, secondo le previsioni del presente Accordo, subentrando agli attuali R.L.S..

Art. 6 – Formazione
Da parte datoriale, tenuto conto di quanto indicato dall’art. 8 dell’Accordo ABI 4 febbraio 2016, si provvederà a dar corso agli interventi formativi ai R.L.S. , nel rispetto di quanto previsto all’art. 37 del D.Lgs n. 81, in sede di prima erogazione entro un mese dall’elezione.
Per i partecipanti alle attività formative sarà riconosciuto il trattamento previsto dalla policy aziendale in tema di formazione.

Art. 7 – Norme finali
Il presente Accordo scadrà il 31 dicembre 2021 e si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non intervenga disdetta da una delle Parti almeno tre mesi prima di ogni scadenza.
In presenza di mutamenti della normativa di settore di riferimento, le Parti si incontreranno, anche prima della scadenza di cui al comma che precede, per valutare congiuntamente le necessarie modifiche del presente accordo.
Per quanto non previsto nel presente accordo si rimanda alle previsioni contenute nell’accordo ABI del 4 febbraio 2016.

Unicredit/Aziende del Gruppo

FABI – FIRST/CISL – FISAC/CGIL – SINFUB – UGL CREDITO – UILCA – UNISIN

Aziende del Gruppo Unicredit perimetro Italia destinatarie del Accordo 11 maggio 2017 sui Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza

Unicredit S.p.A.
Unicredit Business Integrated Solutions S.c.p.A.
Fineco Bank S.p.A.
Unicredit Leasing S.p.A.
Unicredit Factoring S.p.A.
Cordusio (Fiduciaria e Sim)
Unicredit Bank AG – Filiale Italia
Pioneer (Pgam e Pim)

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