Accordo trasformazione del regime previdenziale a prestazione definita in quello a capitalizzazione individuale per specifici iscritti

Il giorno 4 febbraio 2017, in Milano

UniCredit/Aziende del Gruppo, nelle persone dei Sigg. Emanuele Recchia, Gianluigi Robaldo, Silvio Lops, Igor Dò, Cinzia Falcone, Marinella Rosato, Massimo Giovannelli, Miriam Travaglia, Flavia Di Felice, Annalisa Rizza, Giovanni Paloschi, Renato De Mattia, Gianpaolo Pierno, Antonio Saetta, Franca Giordano, Carlo Biella, Antonio Beraldi, Fabio Croci, Gianluigi Pistillo, Victor Martin, Fabrizio Rinella, Franco Scaccabarozzi, Monica Carta, Emanuela Grillo

e le Organizzazioni Sindacali FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, SINFUB, UGL CREDITO, UILCA e UNISIN nelle persone dei Sigg.
FABI: Mauro Morelli, Stefano Cefaloni, Emanuele Amenta, Giuseppe Angelini, Felice Filippo Borsa, Giovanni Galli, Massimo Longoni, Marco Muratore, Aldo Quarantiello, Zanaboni Davide, Claudio Voghera, Paola Cogli Ciccarelli, Francesco Colasuonno;
FIRST/CISL: Pierluigi Ledda, Sandra Paltrinieri, Giancarlo Ticca, Maddalena Acquaviti, Patrizia Amico, Antonio Barbato, Nicola Bismuto, Gianluca D’Auria, Roberto Muzzi, Michele Pizziol, Renato Ronchin, Fabrizio Stanghellini, Paolo Tammaro, Gabriele Urzì;
FISAC: Elena Aiazzi, Marco Salvi, Roberto Ballini, Alfonso Botta, Francesco Franceschi, Vito La Francesca, Luisa Livatino, Paola Morgese, Caterina Serra, Gaetana Sicolo;
SINFUB: Pietro Pisani, Domenicantonio Valentini, Carmelo Cadili, Rosario Angelo Avigliano, Mario Castorina, Decio Bartolomeo, Roberto Caso, Antonio Dalicco, Luigi Spera;
UGL: Pietro Agrillo, Carlo Gagliardi, Alessandro Merlo, Gianfranco Pensabene, Mariano Marrone;
UILCA: Mariangela Verga, Guido Diecidue, Rosario Mingoia, Luciano Teresi, Giorgio Giovanardi, Salvatore Li Castri, Stefano Streccioni, Paolo Piccollo;
UNISIN: Roberto Vitantonio, Sergio Isella, Renato Carlo Bianchi, Flavio Varesano, Diego Turco, Fulvio Chiodo, Luca Betteni, Paola Ghilardi, Andrea Cavagna, Bruno Carta;

premesso che

–> presso il Gruppo UniCredit è in essere il Fondo Pensione per il Personale delle Aziende del Gruppo UniCredit (iscritto all’Albo Covip con il nr. 1101) – nel prosieguo “Fondo di Gruppo” o “Fondo” -, quale forma pensionistica aziendale di riferimento per tutto il Personale Italia dipendente dalle Aziende del Gruppo medesimo, dotato di due Sezioni gestite in regime, la prima, di capitalizzazione collettiva e la seconda, di capitalizzazione individuale;

–> presso il Gruppo UniCredit alla data del 31/12/2016 erano in essere le forme pensionistiche aziendali complementari (nel prosieguo, ‘fondi interni’), prive di autonomia giuridica e di organismi autonomi di governo, inserite nel bilancio dell’Azienda (da ultimo, Bilancio UniCredit S.p.A. esercizio 2015, pagg. 292 e ss.) e ivi elencate come segue:
1. Fondo Pensioni del personale della Cassa di Risparmio di Trieste – Ramo Esattoria (nr. Albo Covip , 9081);
2. Fondo Integrativo Pensioni per il Personale della ex Cassa di Risparmio di Torino (nr. Albo Covip, 9084);
3. Fondo Integrativo Pensioni per il Personale delle Concessioni Riscossione Tributi della ex Banca Crt – Cassa di Risparmio di Torino (nr. Albo Covip, 9085);
4. Contratto per il Trattamento di Quiescenza e Previdenza – Accordo Collettivo Aziendale per il Trattamento di Fine Rapporto per il Personale appartenente alle Categorie: Personale Direttivo/Dirigenti e Funzionari, Quadri, Impiegati, Personale Subalterno e Personale Ausiliario della ex Cariverona Banca S.p.A. (nr. Albo Covip, 9013);
5. Fondo d’Integrazione delle Pensioni della Assicurazione Obbligatoria, Invalidità, Vecchiaia e Superstiti, Gestita dall’I.N.P.S., della ex Cassa di Risparmio di Ancona (nr. Albo Covip, 9033);
6. Fondo Integrativo Pensioni per il Personale dell’ex Istituto di Credito Fondiario delle Venezie S.p.A. (nr. Albo Covip, 9067);
7. Accordo Collettivo Aziendale per un Trattamento di Quiescenza a favore del Personale dell’ex Credito Romagnolo S.p.A. (nr. Albo Covip. 9151);
8. Fondo di Integrazione dell’istituto Nazionale della Previdenza Sociale per l’Assicurazione Generale Obbligatoria di Invalidità Vecchiaia e Superstiti della ex Cassa di Risparmio di Modena (nr. Albo Covip, 9147);
9. Fondo Pensioni Aziendale per il Personale del Ramo Magazzini Generali Raccordati della ex Banca del Monte di Bologna e Ravenna (nr. Albo Covip, 9148);
10. Trattamento degli ex Membri della Direzione Centrale del Credito Italiano cessati dal servizio dal 1° gennaio 1963 al 30 settembre 1989 (nr. Albo Covip, 9029);
11. Regolamento del Fondo di Previdenza Aziendale Complementare delle Prestazioni I.N.P.S. della ex Banca dell’Umbria 1462 S.p.A. – Settore Esattorie (nr. Albo Covip, 9020);
12. Regolamento del Fondo di Previdenza Aziendale Complementare delle Prestazioni I.N.P.S. della ex Banca dell’Umbria 1462 S.p.A. – Settore Credito, sez. ‘A’ (nr. Albo Covip, 9021);
13. Fondo di Previdenza Aziendale Complementare delle Prestazioni I.N.P.S. della ex Cassa Risparmio Carpi S.p.A. (nr. Albo Covip, 9022);
14. Trattamento di Previdenza del Personale dell’ex Istituto Federale delle Casse di Risparmio delle Venezie (nr. Albo Covip, 9068);
15. Fondo Pensione per i dipendenti della ex Unicredit Banca Mediocredito (nr. Albo Covip, 9127);
16. Regolamento del Fondo Integrativo Pensioni per il Personale della Cassa di Risparmio V.E. istituito con accordo del 7.12.1983 (nr. Albo Covip, 9063),
17. Regolamento del Fondo Aziendale Pensioni Complementare dell’Assicurazione Generale Obbligatoria per il Personale della Sezione Credito della ex Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto S.p.A., ovvero del Fondo di Previdenza per i dipendenti dei Concessionari del Servizio di Riscossione dei Tributi per il personale della Sezione Concessionario della ex Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto S.p.A., sez. ‘A’ (nr. Albo Covip, 9131);
18. Fondo di Quiescenza per tutti i Dipendenti della ex Banca Cuneese Lamberti Meinardi & C. S.p.A. (nr. Albo Covip, 9012);
19. Regolamento per il Trattamento Integrativo di Pensione del Personale del Banco di Sicilia (nr. Albo Covip, 9161);
20. Regolamento del Trattamento di Quiescenza e Previdenza per il Personale della Cassa di Risparmio di Roma (nr. Albo Covip, 9096);
21. Regolamento per l’Integrazione delle Pensioni ai Membri della Direzione Centrale della Banca di Roma (nr. Albo Covip, 9165);

–> le Parti si danno atto che, come dall’unito estratto del Bilancio UniCredit 2014 (che si intende quale parte integrante e inscindibile del presente Accordo), i sopracitati fondi interni, chiusi a nuove iscrizioni, attengono prevalentemente a ex dipendenti in quiescenza o cessati dal servizio e in attesa della maturazione dei requisiti AGO (cd. ‘differiti’) a fronte del progressivo esaurirsi degli iscritti attivi oggi assommanti a circa il 5% del complesso degli interessati;

in considerazione del fatto che

=> con lettera del 9 maggio 2014 (di avvio della procedura concernente le ricadute del Piano Strategico 2018 del Gruppo UniCredit S.p.A.), l’Azienda, nell’ottica di un ineludibile processo generale di contenimento di tutti i fattori del costo medio pro-capite, ha dichiarato la necessità di procedere alla rimozione delle inefficienze economiche connesse agli strumenti di welfare, in particolare nell’ambito della previdenza complementare;

=> in relazione a ciò, ad esito del confronto che ha condotto all’Accordo/Protocollo del 28 giugno 2014, le Parti, anche a completamento del percorso delineato fin dal Protocollo 2002 (e con le ulteriori successive intese di armonizzazione, hanno condiviso la necessità, ribadita da ultimo nella Comunicazione del 13 dicembre 2016 (di avvio della procedura concernente le ricadute del Piano di Trasformazione 2019 del Gruppo UniCredit) – all’interno di una rivisitazione complessiva del welfare – di un riordino complessivo del sistema previdenziale complementare nel Gruppo Italia volto al conseguimento della maggiore efficienza e sostenibilità, senza incidere sul livello di protezione fino ad oggi assicurato;

=> con l’Accordo programmatico di percorso dell’8 ottobre 2015 (che qui si intende integralmente richiamato), le Parti, in adesione ai razionali del Piano Strategico 2018 ed in attuazione dei principi del Protocollo 2002 (e intese seguenti), hanno quindi concordato sulla:

=> assoluta priorità di procedere alla rivisitazione complessiva del sistema di welfare di Gruppo (Italia) adottando politiche e soluzioni che consentano di continuare ad assicurare adeguati livelli di protezione garantendone la necessaria sostenibilità nel tempo e l’equità distributiva;

=> particolare importanza e urgenza della semplificazione della previdenza complementare finalizzata anche a rendere più coerente il sistema con l’evoluzione normativa in materia, perseguendo efficienza e sostenibilità nel tempo del trattamento previdenziale complementare nonché la razionalizzazione dei costi aziendali e delle attività connesse;
definendo pertanto, ai fini di un serrato confronto, un programma di realizzazione progressiva mediante la stipula di specifiche intese in correlazione alle diverse fasi di attuazione;

=> sulla base del già citato Accordo 8 ottobre 2015, la prima fase realizzativa del processo di concentrazione dei fondi pensione preesistenti in essere nel Gruppo è rappresentata dall’impegno a definire entro il 31 dicembre 2015 le intese necessarie per la confluenza al 1° gennaio 2016 – fatti salvi i necessari tempi e approfondimenti tecnici (ad esempio, le consultazioni assembleari, ove previste) – dei fondi pensione interni nel Fondo Pensione di Gruppo;

=> in tale ottica, in data 9 novembre 2015 la Commissione Tecnica Centrale, attivata immediatamente a valle del citato Accordo 8 ottobre 2015 (art. 3.1) per perseguire l’obiettivo della composizione del sistema di previdenza complementare del Gruppo, espletati i necessari approfondimenti, ha sottoscritto un apposito Verbale a valere su detta confluenza;

=> in data 10 novembre 2015, le Delegazioni di Gruppo, recependo il Verbale di cui al punto precedente, hanno sottoscritto l’apposito “Accordo sulla confluenza nel Fondo Pensione di Gruppo delle forme pensionistiche aziendali complementari denominate “Fondi Interni” (ai sensi dell’art. 3.1.1 dell’Accordo programmatico di percorso dell’8 ottobre 2015)”, ed al contempo hanno conferito mandato alla Commissione Tecnica Centrale di proseguire i propri lavori per approfondire la realizzazione di eventuali ulteriori intese, da definirsi entro e non oltre il 31 dicembre 2015 tenendo conto di quanto definito nell’Accordo 10 novembre 2015, inerenti:

=> la capitalizzazione delle prestazioni pensionistiche in corso di erogazione a valere sui fondi interni di cui all’art. 2 dell’Accordo 10 novembre 2015;

=> la trasformazione del regime a prestazione definita in quello a capitalizzazione individuale per gli iscritti attivi al Regolamento per il Trattamento Integrativo di Pensione del Personale del Banco di Sicilia e al Regolamento del Trattamento di Quiescenza e Previdenza per il Personale della Cassa di Risparmio di Roma (rispettivamente, nnrr. 19 e 20 dell’art. 2 dell’Accordo 10 novembre 2015);

=> in data 4 dicembre 2015 è stato sottoscritto l’apposito Accordo sulla capitalizzazione delle prestazioni pensionistiche a valere sui fondi interni di cui all’art. 2 dell’Accordo 10 novembre 2015;

=> in data 17 dicembre 2015 è stata sottoscritta l’Appendice nr.1 all’Accordo 10 novembre 2015 con la quale, in materia di trasformazione del regime previdenziale di cui al secondo alinea della Dichiarazione Congiunta posta in calce all’Accordo in parola, le Parti hanno concordato l’applicazione del citato Accordo a tutti gli iscritti attivi ai fondi interni di cui all’art.2 dell’Accordo stesso inoltre posponendo al 29 febbraio 2016 il termine previsto in detta Dichiarazione;

=> in data 6 giugno 2016 il suindicato termine del 29 febbraio 2016 è stato sostituito con la data del 31 luglio 2016;

=> in data 1° gennaio 2017 i ‘Fondi Interni’ di cui all’art.2 dell’Accordo 10 novembre 2015 sono confluiti nel Fondo Pensione di Gruppo e che quelli che annoveravano iscritti attivi erano i seguenti:
1. Regolamento per il Trattamento Integrativo di Pensione del Personale del Banco di Sicilia (nr. Albo Covip, 9161);
2. Regolamento del Trattamento di Quiescenza e Previdenza per il Personale della Cassa di Risparmio di Roma (nr. Albo Covip, 9096);
3. Fondo di Quiescenza per tutti i Dipendenti della ex Banca Cuneese Lamberti Meinardi & C. S.p.A. (nr. Albo Covip, 9012);
4. Regolamento per l’Integrazione delle Pensioni ai Membri della Direzione Centrale della Banca di Roma (nr. Albo Covip, 9165);

=> la Commissione Tecnica Centrale – attivata dal citato Accordo 8 ottobre 2015 (art. 3.1) per perseguire l’obiettivo della composizione del sistema di previdenza complementare del Gruppo – non ha raggiunto nei tempi necessari le determinazioni per consentire la realizzazione entro il 31 dicembre 2015 di ulteriori intese inerenti la trasformazione del regime a prestazione definita in quello a capitalizzazione individuale per gli iscritti attivi ai fondi di cui al punto precedente;

=> la Commissione Tecnica Centrale, nel prosieguo dei propri lavori ed espletati i necessari approfondimenti, ha quindi raggiunto le determinazioni – riportate nel Verbale del …….. 2017 in allegato, che fa parte integrante del presente Accordo – sottoposte alle Delegazioni di Gruppo per le conseguenti valutazioni e decisioni onde addivenire alla stipula di specifica intesa attuativa degli impegni reciproci assunti con il citato Accordo 8 ottobre 2015 ed al contempo evitare, quale extrema ratio, iniziative aziendali derivanti dall’eccessiva onerosità dell’attuale sistema di previdenza complementare;

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante del presente Accordo.

Art. 2

Ai dipendenti in servizio alla data di sottoscrizione del presente accordo, già iscritti alle forme pensionistiche interne di cui ai punti 1-2-3 del penultimo capoverso delle premesse e confluite nel Fondo Pensione di Gruppo dall’1/1/2017, è data facoltà di richiedere l’iscrizione alla sezione II a capitalizzazione individuale del Fondo stesso, con la conseguente accensione di una posizione individuale nella quale verrà contestualmente conferita una dotazione iniziale, denominata “capitale di mobilità”, definita in via convenzionale secondo i criteri di cui ai successivi artt. 3, 4 e 5, quale strumento individuato dalle Parti al fine di consentire la trasformazione dell’attuale regime previdenziale.

NOTA A VERBALE
Le Parti si danno atto che la facoltà di cui al primo comma del presente articolo attiene anche ai dipendenti, in servizio alla data di sottoscrizione del presente accordo, iscritti alla forma pensionistica interna di cui al punto 4 del penultimo capoverso delle premesse, fatto salvo il previo necessario reperimento dei dati tecnici ed attuariali relativamente ai complessivi trattamenti previdenziali complementari di ciascuno degli interessati.

L’iscrizione alla sezione II a capitalizzazione individuale del Fondo Pensione di Gruppo di cui al comma 1 comporterà il mantenimento della qualifica di “vecchio iscritto” con conseguente applicazione delle vigenti previsioni di legge anche in materia di liquidazione della posizione previdenziale individuale così costituita; inoltre, per quanto attiene il conferimento del Trattamento di Fine Rapporto maturando (TFR), verrà conservata efficacia alle scelte effettuate ai sensi del D. Lgs. 252/05 e successive integrazioni, fermo quanto previsto dal Protocollo 18 dicembre 2006 e dalle vigenti disposizioni di legge per coloro i quali non abbiano conferito detto TFR, anche parzialmente, a previdenza complementare.

L’esercizio della facoltà di cui al comma 1 deve essere effettuato a pena di decadenza entro il termine del 30 marzo 2017, con richiesta scritta indirizzata all’Azienda e si intende perfezionato con la rinuncia al trattamento derivante dall’ex fondo interno di rispettiva afferenza ed ad ogni correlata pretesa.

Ai fini del perfezionamento dell’opzione offerta con il presente accordo, entro il 30 aprile 2017 si procederà attraverso l’effettuazione di conciliazioni individuali da rendersi avanti la Commissione Paritetica di Conciliazione delle Controversie Individuali di Lavoro istituita ai sensi dell’art. 11 del vigente CCNL ABI, secondo i criteri di cui all’apposita comunicazione che, unitamente al testo del verbale di conciliazione, verrà inoltrata a tutti gli interessati.

Dichiarazione dell’Azienda
Al fine di consentire il consapevole esercizio della facoltà attribuita, l’Azienda procederà a comunicare a tutti gli interessati, di massima entro il 28 febbraio 2017, gli importi che costituiranno la dotazione iniziale di ciascuno che, ai sensi del presente accordo, potrà essere trasferita nel Fondo di Gruppo esclusivamente a seguito dell’esercizio dell’opzione di cui all’art. 1 del presente accordo.

Fermi gli adempimenti di cui ai commi che precedono, l’iscrizione alla sezione II a capitalizzazione individuale del Fondo Pensione di Gruppo avverrà con decorrenza dal mese successivo a quello di effettuazione della conciliazione di cui al comma 5 4 e a far tempo dall’iscrizione, nei confronti di ciascun interessato si darà luogo esclusivamente all’applicazione dello Statuto del Fondo di Gruppo tempo per tempo vigente.

Con la decorrenza di cui al comma 6, la posizione individuale correlata all’iscrizione al Fondo di Gruppo verrà alimentata con un contributo aziendale, nella stessa misura di base in essere per gli iscritti con qualifica “ante” nella sezione II a capitalizzazione individuale del medesimo Fondo di Gruppo e pari al 2% dell’imponibile TFR di ciascun aderente. Per ciascun iscritto è previsto un contributo mensile a proprio carico nella misura base del 2% del suddetto imponibile.

Art. 3

In analogia ed in coerenza con le previsioni di cui all’Accordo del 26 aprile 2006 sottoscritto tra l’ex Banco di Sicilia, assistito dall’allora Capogruppo Capitalia, e le Organizzazioni sindacali competenti, ai dipendenti iscritti alla ex forma previdenziale interna dell’ex Banco di Sicilia denominata “Regolamento per il Trattamento Integrativo di Pensione del Personale del Banco di Sicilia” (nr. 9161 Albo Covip) che esercitano la facoltà di cui all’articolo 2 comma 1, è riconosciuto un “capitale di mobilità” di importo pari al valore attuale della rendita spettante dal medesimo fondo interno, così come determinata dalla L. 449/97 art. 59 c.32 lett. a)., calcolato alla data del 31.12.2016.
Tenuto conto della peculiarità della forma pensionistica di cui al presente articolo con particolare riferimento agli effetti sui futuri trattamenti integrativi venutisi a determinare con l’applicazione delle previsioni contenute nella Legge di cui al comma che precede, viene riconosciuto un capitale di mobilità di importo minimo pari ad Euro 2.000,00 (duemila) nei casi in cui il valore attuale della rendita spettante risulti pari a ‘0’ (zero) o inferiore a detto minimo.

Art. 4

In analogia e coerenza con le previsioni di cui al Verbale di accordo del 22 dicembre 2009 sottoscritto tra la Capogruppo UniCredit e le Organizzazioni sindacali competenti, ai dipendenti iscritti alla ex forma previdenziale interna dell’ex Cassa di Risparmio di Roma denominata “Regolamento del Trattamento di Quiescenza e Previdenza per il Personale della Cassa di Risparmio di Roma” (nr. Albo Covip, 9096), di seguito Fondo ex CRR, che esercitato la facoltà di cui al comma 1 dell’articolo 2, è riconosciuto un “capitale di mobilità” calcolato con le seguenti modalità:

==> individuazione dei dati iniziali di riferimento per ciascun dipendente iscritto al Fondo ex CRR alla data del presente verbale:
a) retribuzione alla data del 31.12.2016 computata ai sensi dell’art. 10 del vigente Regolamento del Fondo ex CRR (che qui si richiama quale parte integrante del presente verbale);
b) anzianità complessiva di iscrizione al Fondo ex CRR alla data del 31.12.2016 comprensiva di eventuali periodi convenzionali riscattati e/o riconosciuti (ivi compresi i periodi correlati al riscatto della laurea);

==> applicazione delle seguente formula:
( RP x II x AP(max 35 anni) ) / 35 anni = IM
in cui:
IM=importo integrazione minima nell’anno di pensionamento
RP = Proiezione della retribuzione di cui al primo punto, lett. a) fino all’anno presunto del pensionamento di ciascun dipendente iscritto alla data del presente verbale. La proiezione viene effettuata ipotizzando un tasso annuo di crescita delle retribuzioni oltre il tasso di inflazione, come indicati al successivo art. 6;
II = Indice di Intervento individuato convenzionalmente nella misura del 7% della retribuzione dell’anno presunto di pensionamento (RP);
AP = Proiezione dell’anzianità di cui al primo punto, lett. b) fino all’anno presunto del pensionamento di ciascun dipendente iscritto alla data del presente verbale, con un massimo di 35 anni, quale limite già previsto dal vigente Regolamento del Fondo ex CRR;

==> trasformazione dell’importo di IM in Valore Attuale di Integrazione Minima (VAIM) mediante l’attualizzazione al 31.12.2016 del predetto importo minimo. L’attualizzazione avviene attraverso l’applicazione del tasso annuo indicato al successivo art. 6;

==> conversione del Valore Attuale di Integrazione Minima (VAIM) in “capitale di mobilità”. Detta conversione viene effettuata mediante l’utilizzo degli appositi coefficienti costruiti in base alle cd. “tavole di mortalità” di cui al successivo art. 6;

==> nei casi in cui l’importo del predetto “capitale di mobilità” risulti inferiore a quello dell’onere integrativo (riserva matematica) determinato attraverso l’apposito studio tecnico attuariale al 31.12.2005, l’ammontare di detto onere costituirà il “capitale di mobilità” trasferibile a favore di ciascuno interessato al Fondo di Gruppo.

Art. 5

Ai dipendenti iscritti alla forma previdenziale interna denominata “Fondo di Quiescenza per tutti i Dipendenti della ex Banca Cuneese Lamberti Meinardi & C. S.p.A.” (nr. Albo Covip, 9012) che esercitano la facoltà di cui all’articolo 2 comma 1, è riconosciuto un “capitale di mobilità” di importo pari al valore attuale della rendita spettante dal fondo interno in parola, calcolato alla data del 31.12.2016.

Art. 6

Per la determinazione degli importi di cui agli artt. 3, 4 e 5 sono assunte le seguenti principali ipotesi economiche e demografiche:
– tasso di attualizzazione: 2,42%;
– crescita annua delle retribuzioni : 1%;
– tasso di inflazione (ove previsto): 1%;
– tavole di mortalità: ISTAT 2013;

Art. 7

La rinuncia all’esercizio della facoltà di cui all’art. 2 comma 1 da parte dei dipendenti interessati comporterà il mantenimento dell’iscrizione Fondo Pensione di Gruppo secondo il regime previdenziale a prestazione definita in essere alla data del presente Accordo.

Art. 8

Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora i tempi tecnici per realizzare l’intesa nei confronti dei dipendenti iscritti alle quattro forme pensionistiche interne di cui in premessa non consentano il rispetto dei termini più sopra previsti, si incontreranno per valutare le eventuali modifiche.

UNICREDIT/Aziende del Gruppo
FABI FIRST/Cisl FISAC/Cgil SINFUB UGL Credito UILCA UNISIN

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