Il giorno 4 febbraio 2017, in Milano
UniCredit/Aziende del Gruppo, nelle persone dei Sigg. Emanuele Recchia, Gianluigi Robaldo, Silvio Lops, Igor Dò, Cinzia Falcone, Marinella Rosato, Massimo Giovannelli, Miriam Travaglia, Flavia Di Felice, Annalisa Rizza, Giovanni Paloschi, Renato De Mattia, Gianpaolo Pierno, Antonio Saetta, Franca Giordano, Carlo Biella, Antonio Beraldi, Fabio Croci, Gianluigi Pistillo, Victor Martin, Fabrizio Rinella, Franco Scaccabarozzi, Monica Carta, Emanuela Grillo
e le Organizzazioni Sindacali FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, SINFUB, UGL CREDITO, UILCA e UNISIN nelle persone dei Sigg.
FABI: Mauro Morelli, Stefano Cefaloni, Emanuele Amenta, Giuseppe Angelini, Felice Filippo Borsa, Giovanni Galli, Massimo Longoni, Marco Muratore, Aldo Quarantiello, Zanaboni Davide, Claudio Voghera, Paola Cogli Ciccarelli, Francesco Colasuonno;
FIRST/CISL: Pierluigi Ledda, Sandra Paltrinieri, Giancarlo Ticca, Maddalena Acquaviti, Patrizia Amico, Antonio Barbato, Nicola Bismuto, Gianluca D’Auria, Roberto Muzzi, Michele Pizziol, Renato Ronchin, Fabrizio Stanghellini, Paolo Tammaro, Gabriele Urzì;
FISAC: Elena Aiazzi, Marco Salvi, Roberto Ballini, Alfonso Botta, Francesco Franceschi, Vito La Francesca, Luisa Livatino, Paola Morgese, Caterina Serra, Gaetana Sicolo;
SINFUB: Pietro Pisani, Domenicantonio Valentini, Carmelo Cadili, Rosario Angelo Avigliano, Mario Castorina, Decio Bartolomeo, Roberto Caso, Antonio Dalicco, Luigi Spera;
UGL: Pietro Agrillo, Carlo Gagliardi, Alessandro Merlo, Gianfranco Pensabene, Mariano Marrone;
UILCA: Mariangela Verga, Guido Diecidue, Rosario Mingoia, Luciano Teresi, Giorgio Giovanardi, Salvatore Li Castri, Stefano Streccioni, Paolo Piccollo;
UNISIN: Roberto Vitantonio, Sergio Isella, Renato Carlo Bianchi, Flavio Varesano, Diego Turco, Fulvio Chiodo, Luca Betteni, Paola Ghilardi, Andrea Cavagna, Bruno Carta;
premesso che
–> presso il Gruppo UniCredit è in essere il Fondo Pensione per il Personale delle Aziende del Gruppo UniCredit (iscritto all’Albo Covip con il nr. 1101) – nel prosieguo “Fondo di Gruppo” o “Fondo” -, quale forma di riferimento per tutto il Personale Italia dipendente dalle Aziende del Gruppo medesimo, dotato di due Sezioni gestite in regime, la prima, di capitalizzazione collettiva e la seconda, di capitalizzazione individuale;
–> presso il Gruppo UniCredit sono altresì ancora in essere le seguenti forme pensionistiche aziendali complementari tutte rispettivamente dotate di una sezione in regime di capitalizzazione individuale:
1. Fondo Pensione per il personale dell’ex Banca di Roma (di seguito, Fondo Bdr), iscritto all’Albo Covip col nr. 1162);
2. Fondo Pensione per il Personale della ex Cassa di Risparmio di Trieste Banca Spa – Ramo Credito (di seguito Fondo CrTs), iscritto all’Albo Covip col nr. 1264;
3. Fondo di previdenza Gino Caccianiga a favore del personale della Cassamarca Spa (di seguito, Fondo Caccianiga), iscritto all’Albo Covip col nr.1119;
–> con il Protocollo 18 giugno 2002 relativo al Progetto denominato S3 (che aveva dato vita alle allora banche di segmento), le Parti avevano condiviso gli obiettivi generali di razionalizzazione delle forme pensionistiche complementari operanti nel Gruppo, da realizzarsi anche valutando l’implementazione e/o l’allargamento del Fondo di Gruppo, individuato sin da allora quale forma di riferimento per tutto il Personale Italia dipendente dalle Aziende del Gruppo medesimo;
–> in data 16 ottobre 2006 e 18 dicembre 2006 le Parti hanno rispettivamente stipulato il “Verbale di accordo sul contributo di solidarietà iscritti post assunti dal 19 dicembre 1994” e il “Protocollo di Gruppo per l’applicazione della riforma previdenziale e il conferimento del TFR maturando”, prevedendosi in entrambe le intese la possibilità dei dipendenti delle Aziende del Gruppo, aderenti a forme pensionistiche diverse dal Fondo, di trasferirvi la propria posizione a capitalizzazione individuale allo scopo di fruire, per gli iscritti “post”, della maggior aliquota di contributo aziendale ovvero mantenendo la misura del contributo aziendale già in essere nel fondo pensione di provenienza (come previsto dall’art. 2 dell’Accordo concernente l’opzione per il mantenimento del contributo aziendale in essere nel Fondo di provenienza del 27 novembre 2009);
–> in data 3 agosto 2007 – in relazione alla fusione per incorporazione nella Capogruppo UniCredit S.p.A. della Capogruppo Capitalia S.p.A. – è stato stipulato il “Protocollo di gestione del processo di integrazione del nuovo Gruppo UniCredit” con cui Aziende e Organizzazioni Sindacali hanno ribadito la valenza degli obiettivi generali di razionalizzazione delle forme pensionistiche complementari operanti nel nuovo Gruppo (confermando quanto già stabilito dal già citato Protocollo 18 giugno 2002);
–> le Parti si danno atto che, in conformità dell’individuazione del Fondo di Gruppo come forma aggregante, a far tempo dal citato Protocollo 2002, sono state realizzate diverse operazioni di confluenza nel Fondo medesimo di iscritti ad altre forme pensionistiche aziendali (quali, ad es., il Fondo Pensione Bipop-Carire, il Fondo Pensione CariVerona, il Fondo Pensione ex CAM, il Fondo Pensione CRR, il Fondo Pensione Banca dell’Umbria, il Fondo Locat, il Fondo FAPA);
tenuto conto che
–> con Lettera datata 9 maggio 2014 (di avvio della procedura concernente le ricadute del Piano Strategico 2018 del Gruppo UniCredit), l’Azienda, nell’ottica di un ineludibile processo generale di contenimento di tutti i fattori del costo medio pro-capite, ha dichiarato la necessità di procedere alla rimozione delle inefficienze economiche connesse agli strumenti di welfare, in particolare nell’ambito della previdenza complementare;
–> in relazione a quanto sopra, ad esito del confronto che ha condotto all’Accordo/Protocollo del 28 giugno 2014, le Parti, anche a completamento del percorso delineato fin dal Protocollo 2002 e con le ulteriori successive intese di cui in premessa, hanno condiviso la necessità – all’interno di una rivisitazione generale del welfare – di un riordino complessivo del sistema previdenziale complementare nel Gruppo Italia, volto al conseguimento della maggiore efficienza e sostenibilità, senza incidere sul livello di tutela fino ad oggi assicurato;
–> con l’Accordo programmatico di percorso dell’8 ottobre 2015 (che qui si intende integralmente richiamato), le Parti, in adesione ai razionali dell’allora Piano 2018 ed in attuazione dei principi del Protocollo 2002 (e intese seguenti), hanno condiviso (art. 3) l’assoluta priorità di procedere alla rivisitazione complessiva del sistema di welfare di Gruppo (perimetro Italia), adottando politiche e soluzioni atte ad assicurare adeguati livelli di tutela a tutti i dipendenti, garantendone la necessaria sostenibilità nel tempo e l’equità distributiva attraverso una serie di interventi, tra i quali la necessaria semplificazione della previdenza complementare, al fine di renderla più efficiente, più sostenibile nel tempo e più coerente con l’evoluzione normativa in materia nonché perseguendo la razionalizzazione dei costi aziendali e delle attività connesse; a tal fine, pertanto, hanno definito un programma di realizzazione progressiva di detto processo di composizione, mediante la stipula di specifiche intese, in correlazione a definite fasi di attuazione;
–> sulla base del citato Accordo 8 ottobre 2015 e quale prima fase realizzativa (art. 3.1.1) del processo di concentrazione dei fondi pensione preesistenti in essere nel Gruppo, in data 10 novembre 2015 le Parti hanno sottoscritto l’apposito Accordo per la confluenza dei cd. ‘fondi pensione interni’ nel Fondo Pensione di Gruppo;
–> con l’art. 3.1.2 dell’Accordo 8 ottobre 2015, le Parti hanno condiviso, quale seconda fase realizzativa del processo di concentrazione dei fondi pensione preesistenti in essere nel Gruppo, l’impegno a definire entro il 31 dicembre 2016 le intese necessarie per la confluenza al 1° gennaio 2017 – fatti salvi i necessari tempi tecnici – dei fondi pensione esterni a capitalizzazione individuale nella Sezione II del Fondo Pensione di Gruppo;
–> nella Comunicazione del 13 dicembre 2016 (di avvio della procedura concernente le ricadute del Piano di Trasformazione 2019) UniCredit ha ribadito, nell’ottica di un ineludibile processo generale di contenimento di tutti i fattori del costo medio pro-capite, la necessità di procedere a completare in tempi rapidi tutti gli impegni condivisi con l’Accordo programmatico di percorso dell’8 ottobre 2015, realizzando tra l’altro il processo di razionalizzazione strutturale delle forme di welfare di secondo livello (previdenza complementare, assistenza sanitaria e ricreative) e, per quanto concerne in particolare la tematica previdenziale, rimuovendo le persistenti inefficienze economiche/gestionali in via condivisa (ex art. 3 del citato Accordo programmatico), in alternativa alle iniziative aziendali conseguenti all’eccessiva onerosità dell’attuale sistema;
–> tenuto infine conto delle indicazioni dell’Organo di Vigilanza che, nello spirito dei recenti pronunciamenti, sollecita alla razionalizzazione delle forme di previdenza complementare;
le Parti concordano quanto segue
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.
Art. 2
Nel corso del secondo semestre 2017 e comunque non oltre il 1° gennaio 2018, secondo le modalità di cui al presente accordo, verranno trasferite nella Sezione II del Fondo Pensione di Gruppo tutte le posizioni a capitalizzazione individuale (ivi comprese le eventuali posizioni in favore di familiari a carico) in essere alla data del presente Accordo presso le sezioni a capitalizzazione individuale delle seguenti forme pensionistiche:
=> Fondo Pensione per il personale dell’ex Banca di Roma (di seguito, Fondo Bdr), iscritto all’Albo Covip col nr. 1162);
=> Fondo Pensione per il Personale della ex Cassa di Risparmio di Trieste Banca Spa – Ramo Credito (di seguito, Fondo CrTs), iscritto all’Albo Covip col nr. 1264;
=> Fondo di previdenza Gino Caccianiga a favore del personale della Cassamarca Spa (di seguito, Fondo Caccianiga), iscritto all’Albo Covip col nr.1119.
Art. 3
Ferma l’applicazione delle vigenti disposizioni di legge in materia, in virtù del presente Accordo, a far tempo dalla data di trasferimento di cui all’articolo che precede, in favore degli iscritti alle forme pensionistiche di cui a detto articolo, verranno accese correlate posizioni individuali nella Sez. II a capitalizzazione individuale del Fondo Pensione di Gruppo.
A far tempo da pari data pertanto, la contribuzione, ivi compreso l’eventuale conferimento del Trattamento di Fine Rapporto maturando (TFR), affluirà in via esclusiva su dette posizioni con l’applicazione, per quanto attiene il contributo aziendale, in favore degli iscritti cd. “ante”, delle misure attualmente in essere presso i fondi confluiti di rispettiva iscrizione e, in favore degli iscritti cd. “post”, delle previsioni di cui all’Accordo 16 ottobre 2006 (innalzamento del contributo aziendale al 3% dell’imponibile TFR), ferma altresì l’applicazione dell’art. 12, comma 2, dell’Accordo stipulato in data odierna per la gestione delle ricadute del Piano di Trasformazione 2019 del Gruppo UniCredit.
Per quanto attiene il Trattamento di Fine Rapporto maturando (TFR) già conferito presso i fondi confluendi, viene mantenuta la misura in essere alla data del presente Accordo, ferma l’applicazione delle previsioni di cui al Protocollo di Gruppo 18 dicembre 2006 e delle vigenti disposizioni di legge per coloro che, ai sensi del D. Lgs. 252/05 e successive integrazioni, non abbiano conferito, anche parzialmente, il TFR a previdenza complementare.
Inoltre, per quanto attiene l’imputazione degli oneri amministrativi/gestionali, le Parti concordano che – in relazione alla previsione di cui all’art. 12, comma 1, dell’Accordo stipulato in data odierna – l’Azienda manterrà a proprio carico i suddetti oneri in favore degli iscritti cd. “ante” dei fondi confluendi.
Con riferimento alle scelte di investimento, a far tempo dall’accensione sopra citata, nei confronti degli iscritti interessati dal presente Accordo saranno applicate le previsioni statutarie e regolamentari della Gestione Multicomparto del Fondo Pensione di Gruppo, fatti salvi, in ragione dell’eventuale specifica composizione degli asset dei fondi confluiti, i tempi tecnici di uniformazione a detta Gestione. Fino al completamento della citata uniformazione, detti asset saranno conferiti in apposite evidenze contabili specifiche e separate rispetto al patrimonio della Gestione stessa.
In tema di coperture per premorienza, le Parti concordano che – in base di quanto previsto dall’art 3.4 dell’Accordo Programmatico di Percorso 8 ottobre 2015 – i risparmi ottenuti attraverso la razionalizzazione delle forme di previdenza complementare relative ai fondi interni ed alla confluenza delle Sezioni a capitalizzazione individuale consentono la stabilizzazione del sistema integrato di sostegno economico ai superstiti dei dipendenti attivato con l’Accordo del 17 dicembre 2015 e prorogato con Verbale del 20 dicembre 2016, implementandolo – a decorrere dal marzo 2017 – con le coperture IPM (Invalidità permanente da malattia).
Le Parti conferiscono apposito mandato al Consiglio di Amministrazione del Fondo di Gruppo ad operare, per quanto di competenza, per la realizzazione delle previsioni del presente articolo ivi compresa l’adozione delle modifiche statutarie necessarie, nel rispetto di quanto disposto in materia dalle vigenti norme di legge e dallo Statuto del Fondo.
DICHARAZIONE CONGIUNTA
Le Parti, in stretta continuità alla stipula del presente Accordo, conferiscono mandato alla Commissione Tecnica Centrale di proseguire i propri lavori per approfondire la realizzazione di eventuali ulteriori intese, da definirsi entro e non oltre il 30 giugno 2017, in ordine alla confluenza della Sezione 1 a prestazione definita del Fondo Pensione per il Personale della ex Cassa di Risparmio di Trieste Banca Spa – Ramo Credito (iscritto all’Albo Covip col nr. 1264) nel Fondo Pensione di Gruppo nonché sulle istanze di modifica statutaria cui alla Lettera dell’8 novembre 2016 del Consiglio di Amministrazione del Fondo stesso.
Le Parti concordano altresì di istituire un’apposita Commissione bilaterale finalizzata, avuto presente la previsione dell’art. 3.1.2 dell’Accordo di Percorso Programmatico 8 ottobre 2015, ad approfondire entro il 15 dicembre 2017 le valutazioni sull’opportunità dell’istituzione, anche in correlazione a quanto disposto nel successivo art. 4, di un nuovo fondo pensione di riferimento.
Art. 4
Le Parti, nel condividere l’ampliamento e la diffusione del sistema di welfare aziendale, concordano di porre in essere le condizioni necessarie per consentire a soggetti terzi non appartenenti al Gruppo – ferme le vigenti disposizioni di legge – di fruire di programmi di previdenza complementare in linea con i criteri della Gestione Multicomparto del Fondo Pensione di Gruppo nonché dei correlati servizi amministrativi.
DICHIARAZIONE AZIENDALE
L’Azienda provvede tempestivamente a trasmettere copia del presente Accordo all’Autorità di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP) ai fini della prevista autorizzazione.
UNICREDIT/Aziende del Gruppo
FABI FIRST/Cisl FISAC/Cgil SINFUB UGL Credito UILCA UNISIN