In data 22 marzo 2016 a Milano
Unicredit Spa,
UBIS SCpA,
UGBS GmbH sede di Milano
e
le OO.SS.
FABI,
FIRST,
FISAC,
SINFUB,
UGL CREDITO,
UNISIN
… hanno convenuto quanto segue:
Art. 1
……
Art. 2
Nei confronti del personale trasferito senza soluzione di continuità ad Ubis dal momento del trasferimento stesso cessa di produrre effetto ogni accordo ed intesa, di qualunque natura, in essere presso l’azienda originaria e viene applicata – in termini globalmente sostitutivi, anche di trattamenti e provvidenze frutto di delibere aziendali – la normativa nazionale e aziendale applicata al personale Ubis.
Per quanto non espressamente previsto nell’ambito del presente accordo valgono le prassi in vigore presso Unicredit.
Chiarimenti a verbale
Nei confronti del personale di cui al presente articolo vengono mantenute, senza soluzione di continuità, le posizioni individuali in materia di previdenza integrativa presso i Fondi di riferimento e di piano sanitario presso UniCA.
Per quanto concerne la disciplina del premio di produttività, al Lavoratori/Lavoratrici interessati dal presente accordo si applicheranno, ricorrendone le condizioni individuali, le previsioni definite per la generalità dei dipendenti del Gruppo (da ultimo quelle di cui al verbale di Accordo di Gruppo in data 5 febbraio 2016 relative al “Premio una tantum di produttività 2015”).
Le adesioni ai piani di esodo esercitate da parte del personale della Sede italiana di UGBS, ai sensi dei vigenti Accordi di Gruppo, proseguiranno la loro validità ed ogni conseguente effetto in UBIS.
Tra le prassi di Gruppo applicate al personale anche a seguito della presente operazione rientrano anche quelle relative alle “giornate Target”.
Art. 3
……………