Accordo sul processo di ridimensionamento degli organici dirigenziali nella II parte del Piano Strategico 2018

Il giorno 8 marzo 2016, in Roma

UniCredit/Aziende del Gruppo

e la Delegazione trattante di Gruppo delle Organizzazioni Sindacali FABI, FIRST/Cisl, FISAC/Cgil, SINFUB, UGL Credito, UILCA e UNISIN

premesso che

=> in data 11 marzo 2014 il Consiglio di Amministrazione di UniCredit ha deliberato il “Piano Strategico globale 2018” (nel prosieguo anche “Piano Strategico 2018”, “Piano 2018” o “Piano”) in cui sono rappresentati obiettivi, strategie e azioni programmate di riequilibrio strutturale del complesso dei costi aziendali: detto Piano, in rapporto alle mutate condizioni del contesto economico e sociale ed alle diverse abitudini ed esigenze della clientela che hanno condotto ad un nuovo modello di servizio, esplica i propri effetti sino alla fine del 2018, coinvolgendo tutte le realtà del Gruppo presenti nei diversi Stati in cui lo stesso opera;

=> con la Comunicazione del 9 maggio 2014 (e relativa Documentazione) UniCredit ha dato avvio alla procedura contrattuale afferente nel suo complesso alla gestione delle ricadute del Piano 2018 in Italia;

=> con l’Accordo 28 giugno 2014 (e successive intese applicative) le Parti, nell’ambito delle più ampie iniziative funzionali agli obiettivi del citato Piano, hanno concordato l’effettuazione di una “prima fase” della predetta gestione, attivando un piano di esodo con accesso diretto al trattamento pensionistico per 2.400 risorse FTE (ulteriori rispetto a quelle residue di cui al Protocollo 18 ottobre 2010/Accordo 15 settembre 2012);

=> l’art. 16 della L. n. 161/2014, in vigore dal 25 novembre 2014, ha modificato l’art. 24 della L. n. 223/1991 estendendo la procedura di licenziamento collettivo anche ai Dirigenti;

=> con il Verbale di riunione del 29 maggio 2015 si è avviata la raccolta degli EcoCert e della documentazione previdenziale di tutto il personale (ivi compreso quello dirigenziale) nato dal 1° gennaio 1960 al 31 dicembre 1965 (confermando – all’art. 3 di detto Verbale – che qualora dovessero emergere ulteriori casi di personale in possesso dei requisiti pensionistici si adotterà – secondo quanto già previsto dalle intese del 28 giugno e del 24 novembre 2014 – il principio del pensionamento volontario incentivato ovvero, in caso di mancata adesione volontaria all’esodo, l’applicazione della procedura ex lege 223/1991);

=> con l’Accordo 12 giugno 2015 si è consentito, in via eccezionale ed alle specifiche condizioni ivi definite, l’accesso alle prestazioni Ordinarie e Straordinarie del Fondo di Solidarietà di settore ai dipendenti ex Uccmb/Uccmi interessati dall’operazione di cui alla Comunicazione 11 maggio 2015;

=> in data 11 novembre 2015 il Consiglio di Amministrazione di UniCredit ha approvato una revisione del Piano – relativo al periodo residuo (triennio 2016/2018) – dovuta al perdurante andamento del quadro macroeconomico, all’appesantimento dell’assetto normativo, ai cambiamenti della domanda, alla sempre maggiore competizione degli operatori bancari/non bancari e all’intervenuta riduzione delle attività produttive; tale revisione è finalizzata ad un pronto ritorno ai parametri di efficienza/competitività del Gruppo, ad oggi non consentito (specie nelle tre principali geografie del Gruppo dell’Europa Occidentale) sia dalla presenza di un costo medio più alto rispetto a quello di settore, legato in particolare alla presenza di una forza lavoro eccedente rispetto al bisogno effettivo, sia da disallineamenti di carattere specifico non risolvibili in base alla fisiologica azione di assorbimento delle diversità retributive;

=> nello specifico, le ricadute occupazionali per il perimetro italiano – fermo il completamento delle cessazioni alla data di apertura della prima finestra pensionistica da parte di ciascun interessato che maturi i requisiti pensionistici entro il 2018 – risultano pari a circa 7.000 posizioni FTE (“full time equivalent”), costituite da:
—> circa 1.360 efficientamenti gestibili mediante processi di riqualificazione professionale;
—> e circa 5.640 riduzioni di personale, di cui:
—–==> 2.401 gestiti con la cd “prima fase” (art. 2 Accordo 28 giugno 2014 e successive intese, ivi compreso il Accordo del 24 novembre 2014 applicativo della Legge 223/91), attraverso un piano di esodo per tutti i Lavoratori/Lavoratrici maturanti il primo requisito di pensionamento sino al 31 dicembre 2018;
—–==> 2.700 riduzioni riferibili al periodo 2016-2018 (già deliberate dal CdA dell’11 marzo 2014);
—–==> cui si sono aggiunte le ulteriori 540 riduzioni conseguenti agli interventi di aggiornamento al Piano 2018 decisi dal CdA dell’11 novembre 2015;

=> con la Comunicazione del 15 dicembre 2015 – e relativo Documento allegato – si è dato corso alla procedura afferente alla cd “seconda fase” del Piano 2018 che si è positivamente conclusa con la sottoscrizione dell’Accordo 5 febbraio 2016, con il quale le Parti – al fine di ridurre il più possibile gli effetti occupazionali e di mobilità conseguenti e correlati all’attuazione del Piano medesimo – hanno definito le modalità attuative del Fondo di Solidarietà di settore per la risoluzione consensuale dei rapporti di lavoro in relazione al personale delle Aree Professionali ed ai Quadri Direttivi, concordando altresì sulla necessità di accompagnare i processi di cambiamento organizzativo e di riorganizzazione (che impatteranno con maggiore intensità le strutture di Corporate Center) mediante processi di riconversione/riqualificazione professionale;

=> nel corso del confronto che ha condotto al citato Accordo 5 febbraio 2016 le Parti hanno altresì concordato (art. 12) di effettuare congiuntamente, senza soluzione di continuità – entro il 29 febbraio 2016 – approfondimenti volti ad individuare forme specifiche di intervento relativamente alle ulteriori 540 riduzioni conseguenti agli interventi di aggiornamento del Piano 2018 decisi dal CdA dell’11 novembre 2015 con riferimento all’organico dirigenziale;

=> nell’ambito dei conseguenti incontri, UniCredit ha dichiarato indispensabile correlare il dimensionamento del personale dirigenziale all’evoluzione della struttura organizzativa aziendale procedendo quindi alla revisione complessiva degli organici dirigenziali medesimi, configurandosi, in tale ambito, i presupposti per procedere alla risoluzione ad iniziativa aziendale dei relativi rapporti di lavoro in base alle vigenti normative;

=> il presente Accordo è finalizzato a ricercare e condividere tra le Parti gli strumenti più idonei a favorire la cessazione volontaria ed incentivata di un numero di appartenenti agli organici dirigenziali oggetto dell’odierno accordo attraverso l’attivazione di adeguati strumenti di sostegno del reddito e di agevolazione alla rioccupazione;

hanno stipulato il presente accordo sul processo di ridimensionamento degli organici dirigenziali nella seconda fase (triennio 2016/2018) del Piano Strategico 2018

Art. 1 – Premesse

Le premesse formano parte integrante del presente accordo.

Art. 2 – Personale Dirigente aderente all’art. 2 dell’Accordo 28 giugno 2014.

In analogia a quanto definito dall’art. 3 dell’Accordo 5 febbraio 2016, in via di assoluta eccezione e con riferimento anche agli appartenenti al personale Dirigente (70) già aderenti alle forme di esodo incentivato di cui all’art. 2 dell’Accordo 28/6/2014 (cd “prima fase”), le Parti, ferma l’adesione alle forme di esodo incentivato di cui sopra, convengono di consentire entro il 22 aprile 2016 le seguenti modifiche/integrazioni:

1. per coloro la cui decorrenza del trattamento pensionistico intervenga tra le date del 1° luglio 2017 e del 1° dicembre 2017 (comprese): riapertura dei termini per effettuare l’opzione della sospensione totale per 12 mesi dell’attività lavorativa mediante la Sezione Ordinaria del Fondo di Solidarietà (con le modalità previste dall’art. 3 lett. c dell’Accordo 28 giugno 2014 e con l’applicazione integrale dei trattamenti ivi previsti);

2. per coloro la cui decorrenza del trattamento pensionistico intervenga tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018 sarà possibile:
2.1) accedere alla riapertura dei termini per effettuare l’opzione della sospensione totale per 12 mesi dell’attività lavorativa mediante la Sezione Ordinaria del Fondo di Solidarietà (con le modalità previste dall’art. 3 lett. c dell’Accordo 28 giugno 2014 e con l’applicazione integrale dei trattamenti ivi previsti);
2.2) in aggiunta all’opzione della sospensione totale per gli ultimi 12 mesi di servizio (effettuata nell’estate 2014 o secondo il precedente punto 2.1), accedere alla Sezione Straordinaria del Fondo di Solidarietà dal termine del periodo annuale della Sezione Ordinaria e fino alla finestra di pensionamento (in detto caso, l’accesso alla Sezione Ordinaria avrà decorrenza dal 1° luglio 2016). In caso di utilizzo della Sezione Straordinaria del Fondo verrà riconosciuto – in luogo dell’incentivo derivante dall’applicazione dell’Accordo 28 giugno 2014 – un incentivo pari a 4 mensilità (calcolato sulla base di 1/13° della RAL). Tale possibilità sarà limitata ai primi 10 richiedenti (secondo l’ordine temporale di presentazione delle richieste).

Tenuto conto della consistenza del plafond unico del Fondo di Solidarietà di settore (sezione ordinaria), verranno accolte le adesioni in base all’ordine di presentazione (tramite l’applicativo che verrà messo a disposizione dall’azienda). In caso di esaurimento del plafond autorizzato per l’utilizzo della sezione ordinaria del Fondo di Solidarietà di settore, l’azienda si impegna a farsi carico, sussistendone i presupposti operativi (in base al disposto del DM istitutivo del Fondo medesimo), degli oneri connessi alla quota eccedente detto plafond. Tale possibilità sarà limitata ai primi 20 richiedenti (secondo l’ordine temporale di presentazione delle richieste).

Art. 3 – Personale Dirigente maturante il requisito pensionistico nel corso del mese di dicembre 2018 (con diritto a pensione al 1° gennaio 2019)

In analogia a quanto definito dall’art. 4 dell’Accordo 5 febbraio 2016, in relazione al quadro normativo di riferimento ed in particolare ai chiarimenti intervenuti sui termini di applicazione della cd “aspettativa di vita”, le Parti concordano che anche i Dirigenti (3) che maturino il requisito pensionistico nel corso del mese di dicembre 2018 – con decorrenza del trattamento pensionistico il 1° gennaio 2019 – saranno soggetti alle previsioni tutte dell’Accordo 28 giugno 2014 (e successive intese) ed in particolare di quanto previsto agli artt. 2 e 3 di detto Accordo. A tal fine l’Azienda provvederà a dare tempestiva comunicazione ai dipendenti in parola e a raccogliere le adesioni entro il 22 aprile 2016.
I dipendenti oggetto del presente articolo potranno altresì avvalersi della possibilità prevista all’art.2 del presente accordo.
Dell’esito di dette adesioni si terrà conto in sede di incontro di verifica di cui all’art. 9 del presente Accordo.

Chiarimento a Verbale
Le previsioni di cui agli artt. 2 e 3 del presente Accordo non trovano applicazione nei confronti dei dipendenti ex Uccmb/Uccmi (di cui in Premessa, interessati dall’operazione di cui alla Comunicazione 11 maggio 2015) già aderenti alle specifiche forme di esodo definite con l’Accordo 12 giugno 2015.

Art. 4 – Lavoratrici Dirigenti interessate all’esercizio dell’opzione previdenziale per il passaggio al sistema contributivo di cui all’art. 1 comma 9 della Legge n. 243/2004

In analogia a quanto definito dall’art. 5 dell’Accordo 5 febbraio 2016, le Parti – al fine di ricercare altre possibili forme di incentivazione all‘esodo – in considerazione del bacino delle Lavoratrici che potrebbero esercitare l’opzione previdenziale per il passaggio al sistema contributivo di cui all’art. 1° comma 9 della Legge n. 243/2004 (facoltà estesa ai sensi della Legge di Stabilità n. 208 del 28 dicembre 2015) concordano di raccogliere entro il 22 aprile 2016 nuove adesioni all’esodo incentivato mediante l’esercizio della suddetta opzione. Tale adesione che diverrà operativa – in esito alle verifiche di cui al presente accordo – nel limite delle prime 10 (ordinate secondo il criterio della maggiore prossimità alla maturazione del relativo requisito). Le eventuali adesioni aggiuntive verranno valutate nell’ambito dell’incontro di verifica di cui all’art. 9 della presente intesa.
Le Lavoratrici che, per effetto dell’esercizio di tale opzione, anticiperanno il pensionamento rispetto alla data di maturazione dei requisiti previsti per la pensione di vecchiaia/anticipata sulla base dell’attuale quadro normativo/previdenziale, potranno beneficiare delle stesse condizioni definite all’art. 6 dell’Accordo 15 settembre 2012 e all’art. 7 dell’Accordo 28 giugno 2014.

Art. 5 – Lavoratori/Lavoratrici Dirigenti interessati all’esercizio dell’opzione del riscatto oneroso (periodi di studio universitario e altre fattispecie assimilabili)

In analogia a quanto definito dall’art. 6 dell’Accordo 5 febbraio 2016, le Parti – con la stessa finalità descritta nell’articolo che precede – in considerazione del bacino dei Lavoratori/Lavoratrici che potrebbero rientrare tra i maturanti i requisiti pensionistici entro la fine del 2018 attraverso l’utilizzo del riscatto a titolo oneroso di periodi di studio universitario, concordano di continuare a raccogliere entro il 22 aprile 2016 ulteriori adesioni all’esodo da parte di Lavoratori/Lavoratici interessati secondo le medesime regole definite dall’art. 6 dell’Accordo 28 giugno 2014 (comprese le fattispecie individuate dalla lett. c, art. 4 del Verbale di riunione 30 ottobre 2014 e le relative incentivazioni ivi definite).

Detta adesione diventerà operativa – in esito alle verifiche di maggio 2016 di cui al presente accordo – per le prime ulteriori 20 adesioni, secondo l’ordine di presentazione (tramite modalità/applicativi aziendali che verranno messi a disposizione); le adesioni aggiuntive verranno valutate nell’ambito della prosecuzione del confronto negoziale di cui all’art. 10 della presente intesa.

Le Parti concordano altresì che, a valle del citato incontro di verifica (maggio 2016), venga attivato un processo che – in via di assoluta eccezione – permetta di raccogliere eventuali richieste di riscatto che dovessero pervenire anche da Lavoratori/Lavoratrici che per effetto del riscatto rientrerebbero tra i soggetti di cui all’art. 6 del presente Accordo; quanto sopra nel limite di 10 adesioni.

Chiarimento a verbale
Ai fini in parola, i Lavoratori/Lavoratrici interessati dalle ipotesi di riscatto di cui al presente articolo potranno fruire di finanziamenti agevolati alle condizioni riservate al personale dipendente (attualmente al tasso dell’1,25%) nel limite massimo dell’incentivazione all’esodo netta spettante; detti finanziamenti saranno estinti d’ufficio al momento della liquidazione dell’incentivazione all’esodo e del TFR.

Art. 6 – Adesione da parte del personale Dirigente alle prestazioni della Sezione Straordinaria del Fondo di Solidarietà di settore (36 mesi)

Nell’ambito dei processi di trasformazione/rimodulazione delle attività e di lavoro necessari al perseguimento degli obiettivi indicati in Premessa, le Parti condividono l’opportunità di far ricorso anche per il personale dirigenziale agli strumenti di sostegno al reddito previsti dal Fondo di Solidarietà del settore bancario.

In particolare, ai Dirigenti (120) che non abbiano alcuna delle condizioni per rientrare nelle applicazioni di cui ai precedenti articoli del presente Accordo e che maturino i requisiti di legge (relativa “finestra”) previsti per il pensionamento di vecchiaia/anticipata INPS o Ente assimilabile entro il 31 dicembre 2021, a fronte della domanda volontaria e incentivata di accesso alle prestazioni della Sezione Straordinaria del Fondo di Solidarietà di settore per la durata di 36 mesi (con prima data utile di cessazione il 1° luglio 2016) correlata all’irrevocabile cessazione dal servizio, verrà riconosciuto, in analogia a quanto stabilito con l’Accordo 5 febbraio 2016:
=> un incentivo all’esodo in unica soluzione e ad integrazione del TFR, pari a 3,5 mensilità (calcolata sulla base di 1/13° della RAL);
=> per tutto il periodo di fruizione delle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà, i trattamenti previsti dall’Allegato n. 2.

L’accesso alle prestazioni della Sezione Straordinaria del Fondo di Solidarietà avverrà con decorrenza dal 36° mese antecedente la maturazione del diritto pensionistico (con prima decorrenza utile dal 1° luglio 2016).

La presentazione della domanda irrevocabile di cessazione dal servizio – con espressa rinuncia al preavviso ed alla relativa indennità sostitutiva – con decorrenza dall’ultimo giorno del mese antecedente l’accesso alla Sezione Straordinaria del Fondo di Solidarietà, dovrà essere formalizzata entro il 22 aprile 2016 mediante l’applicativo che verrà messo a disposizione sul Portale di Gruppo.

In relazione agli obiettivi di cui in premessa, le Parti – entro la prima decade del mese di maggio 2016 – effettueranno uno specifico incontro per valutare l’andamento del processo di adesione di cui al presente articolo e per la ricerca, nella reciproca autonomia, di tutte le eventuali possibili soluzioni previste dalle normative.

Norma transitoria
In sede di applicazione del presente Accordo anche a favore del personale dirigenziale saranno in via eccezionale estesi – alle medesime condizioni e limiti – i contenuti del Chiarimento a Verbale, Raccomandazione delle OO.SS e Dichiarazione aziendale posti in calce all’art. 2 dell’Accordo 5 febbraio 2016 nonché dell’Allegato 2 sulle agevolazioni (riportato in calce al presente).

Art. 7 – Personale dirigenziale che maturi requisiti pensionistici successivamente al 31 dicembre 2021

Alla luce di quanto indicato in Premessa, le Parti hanno provveduto ad effettuare valutazioni congiunte circa le modalità che agevolino la risoluzione consensuale dei rapporti di lavoro degli appartenenti alla categoria del personale dirigenziale per un numero pari a 350 (dedotte le adesioni alle iniziative di cui agli artt. 2-5 del presente Accordo e le eventuali cessazioni individuali a qualsivoglia altro titolo) – che non abbia le condizioni per rientrare nelle applicazioni di cui ai precedenti articoli dell’odierno Accordo.

In tale ottica, nell’ambito del citato processo di adeguamento degli organici della categoria dirigenziale, UniCredit e le Aziende elencate nell’Allegato 1, nel periodo compreso tra la data di sottoscrizione del presente accordo ed il 30 giugno 2016, offriranno selettivamente – in presenza di situazioni oggettive connesse e correlate alle modifiche di carattere organizzativo derivanti dal Piano 2018 – la possibilità di risolvere consensualmente, nell’arco di Piano (in linea di massima e compatibilmente con le esigenze organizzative, 1/3 per ogni anno), il proprio rapporto di lavoro con il seguente trattamento:

A) Personale appartenente all’organico dirigenziale che maturi il proprio requisito pensionistico oltre i 5 anni dal momento della cessazione:
– indennità sostitutiva del preavviso (calcolata sulla RAL e media ultimi tre anni dell’eventuale sistema incentivante);
– un’apposita indennità di risoluzione del rapporto di lavoro di importo omnicomprensivo lordo corrispondente a due mensilità per ogni anno mancante alla maturazione dei requisiti previsti dalla legge per aver diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia e/o comunque ai trattamenti pensionistici AGO e comunque sino ad un massimo di 18 mensilità da erogarsi a titolo di trattamento aggiuntivo/integrativo al TFR, secondo le vigenti disposizioni di legge;
resta inteso che l’importo complessivo erogato in base a quanto previsto dai due alinea che precedono non potrà superare le 24 mensilità.
Detto importo sarà maggiorato di una somma pari a 25.000 euro lordi (in considerazione del non utilizzo di forme di sostegno al reddito attraverso il Fondo di Solidarietà di settore).

Il diritto alla corresponsione dell’indennità di risoluzione del rapporto (e maggiorazione) è condizionato all’avvenuta sottoscrizione di apposito verbale di conciliazione in sede sindacale contenente esplicita rinuncia del dirigente ad ogni rivendicazione inerente la costituzione, svolgimento e cassazione del rapporto di lavoro.

B) Personale appartenente all’organico dirigenziale che maturi il proprio requisito pensionistico entro i 5 anni dal momento della cessazione ma non rientri tra i fruitori dell’accesso al Fondo di Solidarietà di 36 mesi (di cui all’art. 6 del presente Accordo):
– sino a 24 mesi di aspettativa retribuita con il riconoscimento di un trattamento mensile pari al 1.820 Euro lordi (in analogia all’importo definito per la contribuzione figurativa per il trattamento Naspi) e relativa contribuzione a fini i previdenziali (anche complementare);
– dal termine del periodo di cui all’alinea che precede e sino alla maturazione del primo requisito pensionistico, accesso alle prestazioni della Sezione Straordinaria (36 mesi) del Fondo di Solidarietà di settore.
– quanto previsto dall’Allegato 2 sulle agevolazioni (riportato in calce al presente) per tutto il periodo di cui ai precedenti due alinea.

Ai fini in parola, i Lavoratori/Lavoratrici interessati dalla presente ipotesi potranno per i 24 mesi di aspettativa di fruire di finanziamenti agevolati alle condizioni riservate al personale dipendente (attualmente al tasso dell’1,25%) per un importo equivalente al 50% dell’ultima RAL disponibile; detti finanziamenti saranno estinti d’ufficio al momento della liquidazione delle spettanze di fine rapporto; in alternativa gli interessati potranno in via eccezionale richiedere l’anticipazione del TFR (anche in mancanza delle causali ordinarie).

L’accesso alle dette prestazioni sono condizionate all’avvenuta sottoscrizione di apposito verbale di conciliazione in sede sindacale contenente esplicita rinuncia del dirigente ad ogni rivendicazione inerente la costituzione, svolgimento e cassazione del rapporto di lavoro.
Ai Dirigenti che in sede di definizione del suddetto verbale di conciliazione manifestino la volontà di non avvalersi delle prestazioni di cui alla lettera B (pur avendone i requisiti) verrà corrisposta l’indennità sostitutiva del preavviso e l’apposita indennità di risoluzione del rapporto di lavoro (nei termini definiti dalla lettera A).

***

Per i dirigenti di cui alla lettera A) del presente articolo – al fine di facilitare la ricollocazione nel mercato del lavoro – l’azienda si rende altresì disponibile ad attivare, a richiesta dell’interessato, un servizio di outplacement; in caso di rinuncia da parte dell’interessato ad utilizzare detto servizio, l’apposita indennità di risoluzione del rapporto di lavoro sarà incrementata di una mensilità.

Nel caso in cui il dirigente intendesse avviare un’attività quale libero professionista – promotore finanziario/agente immobiliare – a favore di Aziende del Gruppo UniCredit, potrà essere offerto – fermo il possesso dei necessari requisiti legali e professionali – un contratto con vincolo di esclusiva di durata minima di 1 anno.

Nei confronti dei destinatari del presente articolo è esclusa l’applicazione delle previsioni di cui agli artt. 27 e 30 del CCNL ABI 29 febbraio 2012 (cosi come integrato dall’Accordo di rinnovo del 13 luglio 2015).

Raccomandazione delle OO.SS. firmatarie
Le OO.SS firmatarie chiedono all’Azienda – in luogo delle previsioni di cui al presente articolo ed al fine di limitare gli impatti sociali dei provvedimenti connessi – di tener conto del personale interessato in sede di eventuali fabbisogni di copertura di posizioni organizzative nella categoria dei Quadri Direttivi di 4° livello.
Le OO.SS. raccomandano altresì che l’Azienda valuti ai fini di cui al presente accordo eventuali autocandidature che dovessero pervenire da parte di personale appartenente al personale dirigenziale.

Dichiarazione aziendale
In relazione al positivo andamento delle adesioni complessivamente definite nell’odierno accordo ed in particolare dal presente articolo, UniCredit e le Aziende del Gruppo di cui all’Allegato n. 1 manifestano la propria disponibilità a prendere in considerazione in via eccezionale ed in riferimento alle fasce retributive più prossime a quelle dei Quadri Direttivi, 175 casi di Lavoratori/Lavoratrici destinatari delle previsioni di cui alla lettera A) per la risoluzione del rapporto di lavoro e la successiva riassunzione nella categoria dei QD 4° livello (con un trattamento economico ridotto del 30% rispetto all’attuale retribuzione, ma comunque non inferiore al trattamento tabellare proprio del QD4, incluso il numero massimo degli scatti e riconoscimento a fini ferie e malattia delle anzianità convenzionali).
Ove necessario, UniCredit predisporrà opportuni percorsi formativi per l’inserimento nelle nuove posizioni anche avvalendosi di finanziamenti con gli appositi strumenti previsti dalle vigenti normative di settore, nazionali e/o comunitarie, anche avvalendosi delle prestazioni ordinarie di cui al D.M. n. 83486 del 28 luglio 2014.
UniCredit dichiara inoltre che valuterà ai fini di cui al presente accordo anche eventuali autocandidature all’uscita che siano compatibili con le esigenze organizzative aziendali.
Fermo quanto definito nel presente accordo, qualora nell’arco di Piano dovessero emergere esigenze di copertura di posizioni dirigenziali, UniCredit adotterà politiche estremamente selettive verificando prioritariamente la presenza di risorse interne con idonee ed accertate competenze.

Art. 8 – Normative previdenziali di riferimento – Conciliazione e convalida

La normativa di riferimento per l’individuazione dei potenziali destinatari delle previsioni di cui al presente Accordo è quella in vigore alla data odierna (normativa previdenziale cd Monti/Fornero, Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 e successive modifiche). Qualora dovessero venire introdotte modifiche alle normative sui requisiti di accesso alla pensione AGO, resta inteso che le Parti (Gruppo/OO.SS. firmatarie) daranno luogo ad appositi incontri al fine di valutarne in maniera congiunta eventuali impatti che ne potrebbero derivare e ricercare le migliori soluzioni possibili.

La sottoscrizione del previsto Verbale di Conciliazione in sede sindacale ai sensi del vigente CCNL (il cui testo verrà reso disponibile agli interessati contestualmente all’offerta di adesione) costituirà elemento essenziale per procedere all’erogazione degli incentivi nei termini di cui al presente Accordo, così come gli adempimenti a carico del Lavoratore/Lavoratrice connessi alla presentazione delle dimissioni secondo le normative tempo per tempo vigenti.

Art. 9 – Incontri periodici di verifica e approfondimento del Piano Strategico 2018

Fermo quanto previsto dall’art. 16 dell’Accordo 28 giugno 2014, così come integrato dall’art. 8 dell’Accordo 5 febbraio 2016, a richiesta di una delle Parti firmatarie del presente accordo si darà luogo a livello di Gruppo ad incontri di verifica periodici anche in relazione al personale dirigenziale del Gruppo: nel primo incontro di verifica – che si effettuerà entro la prima decade del mese di maggio 2016 – si valuteranno le iniziative di incentivazione all’esodo poste in essere in base all’odierno Accordo, con particolare riferimento a quanto previsto dall’art. 6 (“Adesione da parte del personale Dirigente alle prestazioni della Sezione Straordinaria del Fondo di Solidarietà di settore: 36 mesi”).
Con ulteriore apposito incontro (che verrà calendarizzato nella prima decade di luglio 2016) le Parti valuteranno altresì gli esiti di quanto previsto dall’art. 7 (“Personale dirigenziale maturi requisiti pensionistici successivamente al 31 dicembre 2021”) per tutte le eventuali possibili soluzioni previste dalle normative.

Art. 10 – Completamento degli obiettivi del Piano 2018

Il presente Accordo insieme all’Accordo/Protocollo 28 giugno 2014 (e successive intese attuative) costituiscono una normativa unitaria e inscindibile, redatta con criteri coerenti ed omogenei.
Le previsioni dell’Accordo UniCredit 28 giugno 2014 (e successive intese attuative, tra cui l’Accordo del 24 novembre 2014) nonché dell’Accordo Uccmb/Uccmi 12 giugno 2015 continuano integralmente ad esplicare i propri effetti nei confronti dei Lavoratori/Lavoratrici interessati.

UniCredit/Aziende del Gruppo
FABI FIRST/CISL FISAC/CGIL SINFUB UGL CREDITO UILCA UNISIN

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Allegato n. 1

Aziende del Gruppo UniCredit perimetro Italia destinatarie dell’Accordo sul processo di ridimensionamento degli organici dirigenziali nella seconda parte del Piano Strategico 2018

UniCredit S.p.A.
UniCredit Business Integrated Solutions S.c.p.A. Italy
UniCredit Business Integrated Solutions GMBH – Sede Italia
Fineco Bank S.p.A.
UniCredit Leasing S.p.A.
UniCredit Factoring S.p.A.
Pioneer (Pgam e Pim)
Cordusio (Fiduciaria e Sim)
UniCredit Bank AG – Filiale Italia
PE Baca

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Allegato n. 2

Verbale di incontro sulle agevolazioni previste a favore del personale che fruisce degli assegni straordinari in forma rateale del Fondo di Solidarietà

Il giorno 8 marzo 2016, in Roma

premesso che

col presente verbale, le Parti intendono definire le seguenti agevolazioni a favore di coloro che, cessato il rapporto di lavoro con le Aziende del Gruppo UniCredit, fruiscano degli assegni straordinari in forma rateale per il sostegno del reddito a carico del “Fondo di Solidarietà” di settore (di seguito “personale interessato ”)

si conviene quanto segue:

* Condizioni finanziarie/bancarie

Il personale interessato beneficerà, sino alla data di decorrenza del trattamento di pensione INPS o Ente assimilato, delle condizioni bancarie e creditizie agevolate tempo per tempo in essere a favore del personale in servizio (escluse le sovvenzioni). Dopo tale momento varranno le condizioni previste per i lavoratori in quiescenza.

* Assistenza sanitaria

Al Personale oggetto del presente accordo già aderente alle forme di copertura assistenziale presenti nel Gruppo saranno garantite – a richiesta – le prestazioni di assistenza sanitaria integrativa previste tempo per tempo a favore del personale in servizio avente il medesimo inquadramento. L’Azienda si impegna a mantenere a proprio carico – sino alla scadenza successiva alla data di decorrenza della pensione e fermo restando gli eventuali contributi a carico dell’interessato – il relativo contributo da essa sostenuto per il personale in servizio.

* Previdenza complementare

In correlazione alla cessazione dal servizio per l’accesso alle prestazioni straordinarie erogate dal Fondo di Solidarietà, i Lavoratori/Lavoratrici interessati manterranno l’iscrizione alla forma pensionistica complementare di appartenenza fino alla maturazione dei requisiti AGO.
In relazione a quanto precede, per le sole forme (fondi o sezioni di fondi) pensionistiche complementari a contribuzione definita alimentate con contribuzione sia a carico dell’azienda sia a carico del lavoratore interessato, verrà mantenuto, per tutto il periodo intercorrente tra l’accesso di cui al comma precedente e la maturazione dei requisiti AGO, il versamento della contribuzione in parola (base imponibile ultima retribuzione annuale percepita in costanza di rapporto di lavoro) con le stesse misure in atto al momento dell’accesso al Fondo di Solidarietà.

* Copertura per i superstiti dei dipendenti deceduti

In correlazione alla cessazione dal servizio per l’accesso alle prestazioni straordinarie erogate dal Fondo di Solidarietà, i Lavoratori/Lavoratrici interessati manterranno le coperture in parola tempo per tempo applicate al personale in servizio.

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Le previsioni del presente verbale si intendono valide a condizione che il personale interessato:
=> fruisca degli assegni straordinari in forma rateale del Fondo di Solidarietà;
=> mantenga in essere presso UniCredit il rapporto di conto corrente sul quale farà accreditare gli assegni straordinari di sostegno al reddito;
=> non percepisca redditi da attività lavorativa, dipendente o autonoma, prestata a favore dei soggetti che svolgono attività in concorrenza con l’azienda di attuale appartenenza e per le quali l’art. 11 del D.M. n. 83486 del 28 luglio 2014 prevede la sospensione dell’erogazione degli assegni straordinari e del versamento dei contributi figurativi.

In ogni caso le previsioni del presente verbale troveranno applicazione per ciascun interessato confluito nel Fondo di Solidarietà fino all’ultimo mese di percezione dell’assegno straordinario erogato dal Fondo stesso. Da quel momento varranno le condizioni previste per i lavoratori in quiescenza.

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Allegato n. 3

Fac-simile

RICHIESTA DI ADESIONE ALL’OFFERTA DI INCENTIVAZIONE ALL’ESODO MEDIANTE ACCESSO ALLE PRESTAZIONI STRAORDINARIE DEL “FONDO DI SOLIDARIETA DI SETTORE” (art. .. dell’Accordo …. 2016)

[Azienda]

[ComuneFiliale], (gg)/(mm)/2016

Io sottoscritto/a [cognome/nome], codice fiscale [codice fiscale], matricola [userID]

con la presente

In relazione alla mia adesione al piano di incentivazione al pensionamento di cui all’articolo .. dell’Accordo …….. – sulla gestione delle ricadute occupazionali relative alla gestione della seconda fase del Piano Strategico 2018 – di cui ho preso compiuta conoscenza e che accetto ad ogni effetto,

rassegno le mie dimissioni – volontarie e irrevocabili – da codesta Azienda
alla data del [FINESTRA PENSIONE – 36 mesi]

Sono consapevole che, come sancito dall’art. … del suddetto Accordo ……… , l’incentivo all’esodo previsto nel citato articolo verrà corrisposto ferma la rinuncia ad ogni pretesa in termini di preavviso e subordinatamente alla sottoscrizione di apposito Verbale di Conciliazione in sede sindacale.

Fermo quanto sopra, richiedo altresì – accettando le condizioni e i termini previsti dall’Accordo citato (in particolare, artt. .. …) e dal regolamento contenuto nel D.M. n. 83486 del 28 luglio 2014 (relativo alla nuova disciplina e ridenominazione del “Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito”) – la fruizione delle prestazioni Straordinarie del Fondo di Solidarietà di settore dal [FINESTRA PENSIONE -36 MESI] e fino alla data del [FINESTRA PENSIONE-1giorno] ovvero, ferma la presente adesione, quella posticipata per effetto delle modifiche ai requisiti di età anagrafica e/o di contribuzione che saranno approvati con Decreto Direttoriale previsto dall’art. 12, comma 12 bis della L. 122/2010.

Sono consapevole che, come sancito dall’art. .. del suddetto Accordo ………. , la domanda irrevocabile di cessazione dal servizio con decorrenza dall’ultimo giorno del mese antecedente l’accesso alla Sezione Straordinaria del Fondo di Solidarietà resta subordinata alla conferma da parte aziendale al termine delle necessarie verifiche (di natura sia tecnica sia sindacale)

Chiedo inoltre che l’erogazione dell’assegno erogato dalla sezione straordinaria del Fondo di Solidarietà avvenga in rate mensili
Firma …………………………….
Chiedo infine il mantenimento del versamento dei contributi a favore dell’Organizzazione sindacale cui sono attualmente iscritto/a.

[ComuneFiliale], (gg)/(mm)/2014 Firma …………………………….

UniCredit

Spett.li
Segreterie Nazionali
e la Delegazione trattante di Gruppo
FABI
FIRST/CISL
FISAC/CGIL
SINFUB
UGL CREDITO
UILCA
UNISIN

Milano, 8 marzo 2016
Oggetto: Iniziative di solidarietà interna alla categoria dirigenziale

Al fine di attenuare gli impatti sociali delle iniziative sulla categoria dei dirigenti previsti dall’odierno Accordo (ad esempio nei confronti di coloro che utilizzeranno i periodi di aspettativa preventivi all’accesso al Fondo di Solidarietà e di coloro che saranno riassunti quali Quadri Direttivi), UniCredit utilizzerà gli accantonamenti relativi alle ferie anni precedenti che residuino al 31 dicembre 2016 nonché quanto riveniente dalla sterilizzazione nella base di computo del tfr degli importi erogati a titolo di sistema incentivante a favore di tutto il personale appartenente a detta categoria.
Cordiali saluti
UniCredit

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Ho bisogno di informazioni relative a: Accordo sul processo di ridimensionamento degli organici dirigenziali nella II parte del Piano Strategico 2018

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