Da agosto 2014 riprende la maturazione degli scatti triennali di anzianità

Finito il periodo di congelamento di 19 mesi previsto dal CCNL ABI 19.01.2012:

CON IL MESE DI AGOSTO 2014 HANNO RIPRESO A MATURARE GLI SCATTI TRIENNALI DI ANZIANITA’

Segnaliamo agli Iscritti e alle Iscritte che, con il 1° agosto 2014, è ripresa la maturazione ordinaria degli scatti di anzianità previsti dagli artt.85 e 95 del CCNL ABI 19.01.2012, essendo interamente decorso il periodo del loro congelamento (dal 1° gennaio 2013 fino al 31 luglio 2014) stabilito dal 5° e 3° comma dei citati articoli, rispettivamente per i Quadri Direttivi e per le Aree Professionali.

In tal senso ricordiamo che, non appena maturato il periodo di
tre anni dal precedente scatto (ferma restando la non computabilità dei diciannove mesi di congelamento decorsi), a ciascun Collega interessato/a sarà riconosciuto (con decorrenza dal primo giorno del mese di maturazione) l’importo economico del valore dello «scatto di anzianità» e dell’«importo ex ristrutturazione tabellare», nei termini previsti dalla prima Tabella economica dell’Allegato 2 al CCNL ABI 19.01.2012.

Fermo restando quanto esposto, ricordiamo che per il Personale a «scatto 0», il primo scatto di anzianità matura dopo
quattro anni (quindi a 4 anni dall’assunzione), parimenti nel caso di passaggio da Q.D.3 a Q.D.4.

Il
numero complessivo massimo degli scatti previsti dal CCNL (e dei relativi “importi ex ristrutturazione tabellare”) è diversificato secondo la categoria e il livello retributivo di appartenenza, nonché secondo la data di assunzione.

vedi tabella numero max scatti

Riportiamo nella pagina seguente – per opportuna conoscenza – le misure mensili attualmente vigenti degli “scatti di anzianità” e degli “importi ex ristrutturazione tabellare” per il Personale appartenente alle Aree Professionali ed ai Quadri Direttivi:

vedi tabella sviluppo scatti e importi ex ristrutturazione

Ricordiamo, da ultimo, che per quanto riguarda i Dirigenti, gli “scatti di anzianità” ed i relativi “Importi ex ristrutturazione tabellare”, continuano ad essere regolati sulla base dell’art.10 del CCNL 29.02.2012, secondo le misure riportate nell’Allegato 2 del citato contratto.

Milano, 8 settembre 2014

La Segreteria di Gruppo FISAC-CGIL UniCredit

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