Il cosiddetto «bonus fiscale» di 80 € nella busta-paga del mese di maggio 2014

In applicazione dell’art.1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66 avente la «finalità di ridurre nell’immediato la pressione fiscale e contributiva per lavoratori dipendenti e assimilati», Unicredit – come ogni altro sostituto d’imposta – a partire dalle retribuzioni del mese di maggio 2014 ha provveduto a riconoscere automaticamente ai potenziali beneficiari/rie di tale norma un credito d’importo massimo annuale pari ad euro 640 (che non concorre alla formazione del reddito, né ai fini dell’IRPEF né delle addizionali regionale e comunale e né, tanto meno, è soggetto a contributi previdenziali).

Pertanto, sul foglio-paga dello scorso mese, tali Colleghi/Colleghe si sono ritrovati/e l’apposita voce: “CRED. RID.CUNEO FISCALE DL66 24/04/14” e il relativo importo (80 € nella fattispecie di cui al successivo punto b)).

L’importo del credito è di 640 € per i possessori di un reddito complessivo annuo per il 2014 non superiore a 24.000 € che decresce, fino ad azzerarsi, al raggiungimento di un livello di reddito complessivo annuo per il 2014 pari a 26.000 €, secondo quanto previsto nella tabella seguente:

Reddito complessivo ann
uo 2014* (euro) Importo annuo del credito 2014 (euro)

a) – da 0 a 8.000 0
b) – da 8.001 a 24.000 640
c) – da 24.001 a 26.000 640 x (26.000 – reddito complessivo annuo): 2000
d) – da 26.001 in su 0

* nell’ambito del reddito complessivo annuo 2014 non va considerato il reddito del fabbricato adibito ad abitazione principale e relative pertinenze, ma si deve tener conto di eventuali redditi assoggettati a cedolare secca.

Il presupposto per il riconoscimento del credito è che l’imposta lorda, determinata sui redditi da lavoro dipendente e assimilati del 2014, sia di ammontare superiore alle sole detrazioni spettanti su detti redditi (N.B. il parametro per l’accesso al “bonus” è rappresentato dal reddito complessivo considerato al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo va ricompreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni).

Fra le fattispecie di tali “redditi da lavoro e assimilati” rientrano anche i seguenti:

– compensi percepiti dai lavoratori soci di cooperative; – indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità; – somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale; – redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; – remunerazioni dei sacerdoti; – prestazioni pensionistiche di cui al D.Lgs. n.124 del 1993 comunque erogate; – compensi per lavori socialmente utili in conformità a specifiche diposizioni normative; – prestazioni a sostegno del reddito, quali ad es., importi percepiti a titolo di cassa integrazione guadagni, indennità di mobilità, indennità di disoccupazione.

Poiché il credito di 640 euro (o di misura inferiore, in caso di redditi complessivi annui fra i 24.001 ed i 26.000 €) è rapportato all’intera durata del beneficio annuale (da maggio a dicembre = 8 mesi), per ciascuno degli 8 mesi del 2014 competono 80 € [o 1/8 della cifra annua risultante dalla formula: 640 x (26.000 – reddito complessivo annuo compreso fra i 24.001 e i 26.000 € ): 2000].

L’importo del credito viene riconosciuto in egual misura per i Lavoratori e le Lavoratrici con rapporto di lavoro a tempo pieno e a tempo parziale (sia orizzontate, verticale o misto).

Fermo restando che il sostituto d’imposta deve riconoscere in via automatica il credito sulla base dei dati reddituali 2014 a sua disposizione calcolati mensilmente, i Colleghi e le Colleghe che non avessero i presupposti per il riconoscimento di tale beneficio, ad esempio perchè titolari di un reddito complessivo annuo superiore ai 26.000 € derivante da redditi diversi quelli erogati dal datore di lavoro, sono tenuti a darne comunicazione al sostituto d’imposta il quale potrà recuperare quanto erogato ma non dovuto con gli emolumenti dei mesi successivi e, comunque, in occasione del conguaglio di fine anno 2014 (al riguardo, UniCredit ha predisposto un apposito modulo, reperibile sul Portale di Gruppo: MY HR / INFO HR / RIDUZIONE CUNEO FISCALE).

Resta inteso che, il prossimo anno, in sede di dichiarazione dei redditi 2014 (Mod.730/2015 o Unico 2015) gli interessati e le interessate potranno provvedere a recuperare/restituire eventuali somme risultanti a tale titolo a credito o a debito (a tal fine il decreto prevede che l’importo del credito riconosciuto sia riportato nel CUD 2014).

Il “bonus” per la riduzione del cuneo fiscale è previsto solo per l’anno 2014, in attesa di un intervento normativo strutturale che il governo dovrebbe attuare con la legge di stabilità per l’anno 2015.

Per eventuali approfondimenti della materia, invitiamo a consultare le Circolari dell’Agenzia delle Entrate n.8/E del 28.04.2014 e n.9/E del 14.05.2014 aventi per oggetto «l’art.1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66 – Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati»; in ogni caso i Segretari R.S.A. FISAC-CGIL restano a disposizione per qualsiasi eventuale problematica o necessità di chiarimento al riguardo.

Milano, 9 giugno 2014

LA SEGRETERIA DI GRUPPO

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