In Milano, il 16 Aprile 2014 tra UniCredit SpA e le RSA dell’Unita’ produttiva di Milano delle OO.SS., premesso che:
1- Le funzioni di business di UniCredit SpA (di seguito ”Banca”) elenvate nell’allegato ‘’A’’ svolgono servizi ed attivita’ di investimento aventi per oggetto strumenti finanziari, quali la negoziazione, la ricezione e la trasmissione ordini e/o altre attivita’ connesse, verso controparti istituzionali e corporate, anche utilizzando il canale telefonico. L’utilizzo del telefono per lo svolgimento di tali servizi ed attivita’ comporta un alto rischio operativo per la Banca.
2- Al fine di contenere tale rischio operativo, acquisire certezza sul contenuto di tali comunicazioni telefoniche tutelando la Banca e i dipendenti in caso di contestazioni da parte della clientela istituzionale e corporate, ed ottemperare alle disposizioni di legge in materia di intermediazione finanziaria di cui al Regolamento Congiunto Banca d’Italia e Consob, art.29 (Conservazione delle registrazioni), la Banca con il presente accordo (di seguito “Accordo”) intende definire le modalita’ di registrazione e conservazione delle suddette conversazioni telefoniche, nonchè i casi in cui è consentito accedere alle stesse e con quali modalita’,
tutto cio’ premesso, si conviene quanto segue……
……CONTINUA IN ALLEGATO