CONSEGNA DEI RISCHI: no a scarichi di responsabilità!

A seguito della riportafogliazione delle pratiche nei settori “Imprese” e “Piccole Imprese” conseguente all’introduzione del Nuovo modello di Distretto, l’Azienda ha richiesto insistentemente ai singoli Gestori, alcuni dei quali nuovi nel ruolo, di procedere alla formalizzazione della “Consegna dei rischi” seguendo specifiche istruzioni operative contenute in messaggi in Bacheca e mail indirizzate agli stessi.

Tali istruzioni prevedono espressamente la
sostituzione temporanea delle normative contemplate, sul tema, dal “Testo unico del credito – Titolo XIX – Consegna dei rischi” richiedendo, sia al Gestore uscente che al Gestore subentrante, la sottoscrizione di una specifica dichiarazione il cui contenuto è pressoché identico.

Al lavoratore (sia Gestore uscente che subentrante) viene, tra l’altro, richiesto di confermare che
”la vigente normativa concernente i crediti e i rischi di qualsiasi natura viene regolarmente e correttamente applicata senza deroghe” come pure che ”non vi è alcuna anomalia di rilievo nello svolgimento del lavoro in generale da segnalare”.

Il Gestore subentrante, in aggiunta, deve impegnarsi a
”intrattenere tempestivamente” il proprio responsabile qualora debba ”venire a conoscenza nel prosieguo di fatti o circostanze contrastanti con quanto affermato ai due punti precedenti”.

Tali dichiarazioni, mai richieste prima, vanno ben oltre l’obiettivo di far conoscere al nuovo Gestore eventuali criticità o rischiosità di determinati affidamenti.

Vista la particolare attenzione che l’Azienda sta dedicando al settore impieghi, l’intento, non dichiarato, appare essere quello di
scaricare sul Gestore improprie responsabilità assegnandogli un ingiustificabile ed inopportuno ruolo di controllore di sé stesso.

Per questo motivo e tenuto conto della delicatezza della materia,
abbiamo formalmente richiesto all’Azienda, a tutela dei lavoratori interessati, di ritenere nulle le eventuali dichiarazioni già sottoscritte dai Gestori in quanto certificative di attività ispettive e di monitoraggio di competenza di altre figure professionali che da sempre, nel rispetto del principio elementare di separatezza del ruolo di controllore da quello di controllato, sono deputate a questo ruolo e alle quali abbiamo invitato l’Azienda a ricorrere anche in questa occasione.

L’Azienda si è riservata di approfondire il tema e di fornire una risposta in tempi stretti.


Le Segreterie di Coordinamento

UniCredit SpA
Dircredito Fabi Fiba/Cisl Fisac/Cgil Sinfub Ugl Credito UilCa

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