Accordo Part Time 17 novembre 2011

Verbale di incontro

Il giorno 17 novembre 2011, in Milano

UniCredit S.p.A.,

e l’Organo di Coordinamento di UniCredit S.p.A. delle Organizzazioni Sindacali DIRCREDITO, FABI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, SINFUB, UGL CREDITO e UILCA,

premesso che

– in data 4 giugno 2009 era stato sottoscritto in UniCredit Banca il verbale di riunione sul part-time – e relativa nota integrativa del 19 giugno 2009 – (esteso, con l’accordo del 18 ottobre 2010, all’azienda UniCredit S.p.A. così come risultante dalla fusione delle ex banche commerciali conseguente al progetto One4C);

– il 30 settembre 2011 è scaduto l’accordo UniCredit Banca del 28 gennaio 2010 sull’adozione di diverse articolazioni d’orario volte a consentire l’adozione di strumenti utili alla conciliazione dei tempi vita/lavoro, nel rispetto delle esigenze tecnico-organizzative aziendali;

– e Commissioni Pari Opportunità di Gruppo ed UCB hanno nel tempo individuato nel part-time e in nuove forme di flessibilità strumenti adeguati a favorire la conciliazione tempi di lavoro tempi di vita;


tenuto conto che

– il Protocollo 18 ottobre 2010 (art. 12: Part-time e flessibilità degli orari) ha disposto che “
le Parti convengono sulla necessità di favorire la concessione del part-time in tutte le forme possibili, con accoglimento prioritario delle domande esistenti, dando precedenza alle situazioni familiari più disagiate e privilegiando in particolare le fattispecie che si coniughino con le esigenze tecnico-organizzative aziendali. Al tal fine, le Parti approfondiranno la tematica a partire dalle proposte elaborate dal Gruppo di progetto Conciliazione (di Capogruppo/UCB) riguardanti la flessibilità degli orari di lavoro anche per la rete commerciale, prioritariamente nelle realtà dove maggiore è la concentrazione di domande di part-time giacenti, anche attraverso sperimentazioni in grado di rappresentare occasione di presentazione di progetti in sede ministeriale/regionale secondo le previsioni dell’art. 9 Legge n. 53/2000 e normative successive”;

– alla luce dell’avvenuta evoluzione del modello organizzativo, le Parti condividono l’esigenza di una revisione del Verbale di incontro Ucb del 4 giugno 2009;


dandosi atto che

– successivamente al 18 ottobre 2010 si sono effettuati numerosi incontri per ricercare una ipotesi condivisa di revisione di dette normative;

– al fine di addivenire a una revisione organica dell’intera materia perseguendo, compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali, il criterio della maggior concedibilità possibile di trasformazione del rapporto a tempo parziale

le Parti
convengono quanto segue:

1. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale sarà accordata dall’Azienda su domanda (corredata di specifica probante documentazione) del Lavoratore/Lavoratrice che:
– presenti grave handicap ai sensi della Legge 104/92;
– sia genitore di soggetto con handicap previsto dalla Legge 104/92;
– sia colpito da malattia oncologica o da patologia prevista dall’art. 4 comma 2 della Legge 53/2000.

Le domande di cui al presente punto, saranno accolte immediatamente e la loro durata sarà commisurata alle ragioni che ne hanno determinato la richiesta, ovvero sino a istanza di rientro a tempo pieno avanzata dall’interessato/a
.

RACCOMANDAZIONE DELLE OO.SS.
Le OO.SS. raccomandano all’azienda di concordare con gli interessati modalità e soluzioni, per il periodo intercorrente tra la data di prima richiesta della legge 104 e il suo accoglimento.

2. Al fine di garantire la massima oggettività ed equità nell’accoglimento delle domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, verranno istituite graduatorie periodiche articolate a livello provinciale, tenuto conto della possibilità per il/la lavoratore/trice di indicare più province
.

Nelle Province di Milano, Verona, Torino, Bologna, Roma, Palermo saranno istituite due diverse graduatorie: una per il personale operante nelle strutture di DN (agenzie e uffici di supporto e governo, con le modalità di cui al comma precedente) e una per il restante personale in carico alle altre strutture di UniCredit S.p.A. presenti nel territorio della Provincia di riferimento.

Per la città di Verona l’applicazione della doppia graduatoria avverrà a partire dalla graduatoria riferita al 30 giugno 2012, salvo diverse determinazioni delle Parti.

La suddette graduatorie saranno redatte semestralmente secondo le modalità previste nell’allegato al presente Verbale

Le parti si incontreranno entro il 31 dicembre 2012 per valutare se sussistono le condizioni per ripristinare il principio della graduatoria unica su tutte le piazze ovvero adottare altre diverse soluzioni.

Norma Transitoria
Le Parti convengono che i part time in scadenza nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2011 saranno prorogati sino al 31 gennaio 2012

3. I contratti di lavoro a tempo parziale, escluse le fattispecie di cui al punto1, verranno stipulati per un periodo di tempo determinato di 3 anni, salvo diversa durata inferiore concordata tra Azienda e Dipendente.

Per le causali “motivi di studio” o “altri motivi” (lettere G e H dell’allegato)
i part time verranno stipulati per un periodo di 1 anno.

Laddove l’interessato/a non ritenga di accettare, per qualsivoglia ragione, la proposta di part-time formulata dall’azienda, manterrà comunque l’iscrizione in graduatoria con il relativo punteggio (fermo che l’azienda procederà comunque allo scorrimento della graduatoria stessa).

Raccomandazione delle OO.SS.
In caso di trasferimento di personale a Part-time, ovvero in fase di primo accoglimento, le OO.SS raccomandano all’Azienda di individuare collocazioni che risultino compatibili con la scelta dell’interessata/o e con l’esigenza di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro.

4. Qualora un/una lavoratore/trice con contratto part time a tempo indeterminato, stipulato anteriormente al 4 giugno 2009, concordasse con l’Azienda il proprio rientro a tempo pieno, gli/le saranno riconosciute le facilitazioni di seguito riportate:

Rientro definitivo a tempo pieno.

In questo caso saranno riconosciute 100 ore all’anno di permessi non retribuiti nonché 200 ore di permessi retribuiti, da dilazionare nell’arco del restante periodo di lavoro presso UniCredit.

Rientro a tempo pieno “sperimentale” per tre anni.

Riconoscimento nel triennio di 100 ore di permessi non retribuiti Al termine del triennio l’interessato/a potrà richiedere il ripristino del contratto di part-time con le stesse modalità del precedente contratto, ovvero il rientro a tempo pieno (con riconoscimento di quanto previsto al successivo punto);

Rientro a tempo pieno dopo il triennio “sperimentale”.

Riconoscimento di 40 ore all’anno di permessi non retribuiti.

Tutti i permessi “ad ore”, aggiuntivi rispetto ad altri già previsti dalla normativa generale, sono da richiedersi all’azienda con almeno un giorno di preavviso, analogamente a quanto previsto per il recupero orario della banca delle ore, e andranno fruiti in frazioni minime di 30 minuti e comunque non a giornate intere.

5. L’Azienda si impegna a riconoscere un numero di part time almeno pari ai rientri previsti nell’area geografica di riferimento come definita al precedente punto 2; gli eventuali riconoscimenti di trasformazioni a tempo parziale a favore del personale operante nelle strutture non di rete non saranno portate a compensazione del numero minimo di part time da accordare nelle strutture operative di rete (agenzie).

6. Al fine di favorire l’accoglimento delle domande di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, UniCredit ricercherà gli accorgimenti organizzativi possibili finalizzati a soddisfare il maggior numero di richieste anche in misura superiore alle percentuali di part time attualmente in essere, superando ove possibile – e comunque in presenza di proprie esigenze tecniche, organizzative e produttive – il rapporto 1 a 1 previsto al precedente punto.


7. In ogni DN, verranno effettuati incontri di massima semestrali (in occasione del rinnovo delle graduatorie) nel cui ambito verrà data specifica informativa ai Coordinatori Territoriali sull’andamento delle richieste di trasformazione a tempo parziale; in tale incontro la DN fornirà alle OO.SS. il numero delle richieste pervenute; il numero di quelle accolte (distinte per le due graduatorie ove presenti), le iniziative messe in atto per concedere il maggior numero di part time sostenibili dall’organizzazione aziendale, le iniziative anche di carattere organizzativo volte a consentire la concessione di ulteriori part time rispetto a rapporto 1 a 1 di cui al precedente punto 5. Al termine dell’incontro verranno segnalate alle rispettive strutture centrali, con apposita verbalizzazione, eventuali problematiche riscontrate nell’applicazione dell’accordo o proposte utili per le Parti firmatarie del presente Verbale volte a individuare eventuali correttivi sulla materia.

8. Con l’obiettivo di favorire la conciliazione tempi di vita/lavoro, anche attraverso forme di flessibilità dell’orario di lavoro, verrà costituita una apposita Commissione Tecnica bilaterale unicamente per le DN del Triveneto, formata da 4 rappresentanti per ogni sigla sindacale costituita nei territori di riferimento, cui potrà aggiungersi un Segretario dell’Organo di Coordinamento.

Tale Commissione, partendo dai principi ispiratori del Verbale di riunione del 28 gennaio 2010 (sull’adozione di diverse articolazioni di orario), nonché delle indicazioni del Gruppo di Progetto Conciliazione e tenuto conto dalle rilevazioni effettuate sul territorio, potrà formulare alle rispettive strutture centrali proposte e indirizzi per riattivare un percorso virtuoso che insieme al lavoro a tempo parziale possa operare positivamente sulla tematica della conciliazione tempi di vita tempi di lavoro; i lavori della Commissione si concluderanno entro il 31 gennaio 2012.

Le risultanze dei lavori della Commissione saranno oggetto di valutazione delle Parti firmatarie del presente Verbale.

Viene confermata la proroga al 31 gennaio 2012 della valenza dell’accordo 28 gennaio 2010 sulla sperimentazione di diverse articolazioni d’orario per le DN del Triveneto.

L’Azienda conferma il proprio impegno, nella organizzazione dei corsi di formazione, a prevedere, ogni qualvolta sia possibile, una sessione che si svolga in orario antimeridiano, al fine di favorire la partecipazione del personale a part time. Laddove ciò non sia possibile, si procederà al riconoscimento, a scelta del/della lavoratore/trice, della relativa corresponsione economica o, in alternativa, del recupero attraverso la banca delle ore
.

9. Le Parti, a richiesta di una di esse, si incontreranno per definire ulteriori interventi sulla materia che si rendessero necessari a fronte di un mutamento del quadro di riferimento.

10. Il presente Verbale sostituisce l’accordo UCB del 4 giugno 2009 e relativa nota integrativa.



*****

UNICREDIT SP
A


Spett.
Organo di Coordinament
o
UniCredit S.p.A
.
DIRCREDIT
O
FAB
I
FIB
A
FISA
C
SINFU
B
UGL CREDIT
O
UILC
A


Milano, 17 novembre 201
1
Oggetto: lavoro a tempo parzial
e


UniCredit S.p.A., con riferimento a quanto disposto dall’art. 12 del Protocollo 18 ottobre 2010 ed all’impegno assunto nel Verbale di accordo sottoscritto in data odierna, proseguirà il processo volto a ricercare gli accorgimenti organizzativi possibili per soddisfare il maggior numero di richieste anche superando le percentuali di part time attualmente in essere.

Al fine di rendere tangibile tale impegno, come già dichiarato nell’ambito del confronto sindacale in materia e salve eventuali modifiche dell’attuale quadro di riferimento tecnico organizzativo, UniCredit S.p.A. provvederà ad accogliere, entro il 30 aprile 2012 un numero di nuove richieste di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale di personale operante nelle strutture operative di rete, complessivamente pari ad almeno 50.

Tale incremento del numero di Lavoratori a tempo parziale rappresenta un primo concreto segnale della volontà di operare secondo le linee definite nel citato odierno Verbale perseguendo il principio della massima concedibilità possibile.

UniCredit S.p.A. si rende disponibile, entro il 30 giugno 2012, ad una verifica degli impegni assunti nella presente comunicazione.

Cordiali saluti.



UniCredit S.p.A.


*****

ALLEGATO Verbale 17.11.2011


Criteri di redazione della graduatoria per le richieste di Part time

Caratteristiche generali

Le graduatorie saranno predisposte a livello provinciale prendendo in considerazione le domande presentate dai/dalle Dipendenti che operano nelle strutture presenti in quella estensione territoriale, secondo quanto previsto al punto 2 del Verbale 17.11.2011.
Le graduatorie saranno redatte al 30.6 ed al 31.12 di ogni anno.

Le richieste di rinnovo dovranno essere inserite tramite Portale entro il 31 maggio per i contratti scadenti nel secondo semestre dell’anno, ed entro il 30 novembre per i contratti scadenti entro il primo semestre dell’anno successivo.

Le nuove domande di part time presentate avranno validità di due anni e dovranno essere inserite tramite Portale, dall’interessato/a entro 30 giorni dalla scadenza. La data resterà quella di prima richiesta.

Ogni richiedente, per evidenti ragioni di privacy, conoscerà – da Portale – la propria esclusiva posizione nella graduatoria, con riferimento alla/e provincia/e indicata/e.

Il/la Dipendente cui viene accordato il part time si impegna a presentare entro trenta giorni dalla relativa comunicazione, e comunque prima dell’avvio del contratto a part time, la documentazione probatoria a sostegno della propria richiesta.


Motivazioni che consentono la richiesta di inserimento in graduatoria

La graduatoria verrà stilata sulla base delle seguenti motivazioni ( ogni lettera alfabetica corrisponde ad un blocco di motivazioni e l’ordine ne esprime la priorità in graduatoria ):

A patologie oncologiche riguardanti il coniuge/convivente more uxorio, i figli (compresi naturali/adottivi/in affido) o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, che assuma connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, alla quale è stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100 per cento, con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi di quanto previsto dalla tabella di cui al decreto del Ministro della Sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992;

B Lavoratore o Lavoratrice con figlio ( compresi naturali/adottivi/in affido ) convivente di età non superiore agli anni tredici ( vedi punteggi come di seguito determinati );

C motivi di salute del/della richiedente certificati da struttura pubblica ( escluso il medico di base );

D assistenza a genitore o coniuge/convivente more uxorio del Dipendente con patologia rientrante tra quelle previste dalla Legge 104/92, non previste alla precedente lettera A certificate da struttura pubblica ( escluso il medico di base ), e che comporti la necessità di assistenza;

E assistenza ad affine o coniuge o parente convivente del Dipendente fino al 2° grado con problemi di salute, non previsti ai punti precedenti, certificati da struttura pubblica ( escluso il medico di base ) e che richiedano assistenza;

F assistenza a figli ( compresi naturali/adottivi/in affido ) tra 14 e 16 anni;

G
motivi di studio determinati da frequenza di corsi regolari di istituto pubblico di istruzione parificato ovvero Università italiane o straniere ovvero frequenza a Master o corsi di specializzazione promossi dai predetti enti;

H
altri motivi.

A parità di collocazione in graduatoria si farà riferimento alla data di presentazione della domanda.

Punteggi da assegnare alle richieste di cui al punto
B

In base alle ragioni indicate al punto
B, vengono assegnati i seguenti punteggi:

Per ogni figlio di età:

da zero fino al compimento dei tre anni: punti 11
da tre fino al compimento dei a sei anni: punti 5
da sei fino al compimento degli undici anni: punti 4
da undici fino al compimento dei tredici anni: punti 2

A parità di punteggio il genitore unico, risultante da stato di famiglia, convivente con il minore avrà la precedenza.

In caso di adozione si deve fare riferimento non alla data di nascita del figlio, ma alla data di avvenuta adozione/affidamento.

Ai fini dell’applicazione della lettera “A” della graduatoria è requisito necessario che il coniuge/convivente more uxorio, figli (ad esclusione di quanto previsto al punto 1 secondo alinea del Verbale 17.11.2011) e genitori anche non conviventi nonché altre persone conviventi, come da “stato di famiglia”, siano invalidi al 100% come da idonea documentazione. L’interessato dovrà inoltre autocertificare la propria attività di assistenza continuativa nei confronti della persona invalida.

Il/la richiedente comunicherà tempestivamente all’Azienda ogni ragione che vada a modificare le motivazioni che hanno portato alla domanda.

In caso di trasferimento presso altra Provincia farà fede la data di presentazione della domanda.

In caso di trasferimento presso altra Società del Gruppo, verrà comunicata a detta Azienda la data originaria di presentazione della domanda di part-time.

In caso di trasferimento da altra Società del Gruppo, ai fini della graduatoria si terrà conto della data di presentazione della eventuale domanda di part-time.

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