Riportiamo, di seguito, con riferimento all’anno 2011, le previsioni contrattuali in materia di permessi retribuiti ed orari ridotti relativi a: festività soppresse, feste civili cadenti di domenica, giornate semifestive e giorni festivi infrasettimanali.
1) PERMESSI per EX FESTIVITA (art.50 CCNL ABI 8.12.2007; art.16 CCNL ABI 10.01.2008)
Per l’anno 2011, i permessi retribuiti relativi alle “ex festività” sono tre (con l’eccezione di Roma, in cui sono 2). Infatti, le cinque festività soppresse cadono nelle seguenti giornate:
– di sabato, San Giuseppe, il 19 marzo;
– di giovedì, l’Ascensione, che cade il 2 giugno (39° giorno dopo la domenica di Pasqua che, però, viene a coincidere con la Festa della Repubblica);
– di giovedì, il Corpus Domini, che cade il 23 giugno (60° giorno dopo la domenica di Pasqua);
– di mercoledì, SS.Apostoli Pietro e Paolo, il 29 giugno (giornata festiva per la piazza di Roma);
– di venerdiì, la Festa dell’Unità Nazionale, il 4 novembre.
Pertanto, le festività soppresse coincidenti con giornate in cui sia prevista la prestazione lavorativa ordinaria sono, per tutte le piazze di lavoro, esclusa quella di Roma, il 23 giugno, il 29 giugno e il 4 novembre (per la sola piazza di Roma sono, invece, il 23 giugno e il 4 novembre).
Le norme contrattuali prevedono che tali giornate di permesso possano essere utilizzate – anche in maniera frazionata (nel nostro Gruppo per un periodo non inferiore alla mezza giornata, mattino o pomeriggio) – nel periodo dal 16 gennaio 2011 al 14 dicembre 2011. Tali permessi vanno richiesti con congruo preavviso (normalmente vanno segnalati in sede di predisposizione dei piani ferie) e possono essere fruiti anche in aggiunta ai periodi di ferie.
Il presupposto per fruire di tali permessi è di avere diritto all’intero trattamento economico nelle tre giornate di ex festività (quindi, non bisogna essere assenti per aspettativa, per permesso non retribuito o altra motivazione che non dia luogo al diritto all’intera retribuzione).
Qualora non utilizzati entro i termini previsti, in tutto o in parte, tali permessi vengono automaticamente monetizzati, entro il mese di febbraio dell’anno successivo, sulla base della retribuzione corrispondente all’ultima mensilità percepita nell’anno di competenza, ragguagliata ad anno (nella misura di 1/360 della retribuzione annua per ogni giornata di permesso non fruita).
2) FESTIVITA’ CIVILI (art.48 CCNL ABI 8.12.2007; art.15 CCNL ABI 10.01.2008)
Le norme contrattuali prevedono che, nel caso di coincidenza delle festività civili (25 aprile, Festa della Liberazione; 1°maggio, Festa del Lavoro; 2 giugno, Festa della Repubblica) con la giornata di domenica, venga riconosciuta a ciascun Lavoratore/Lavoratrice una giornata di permesso retribuito.
Nel 2011, il 1° maggio coincide con la domenica e, pertanto, si ha diritto a una giornata di permesso retribuito oppure – d’intesa fra Lavoratore/Lavoratrice ed Azienda – al riconoscimento di un compenso aggiuntivo. Nel caso di utilizzo di tale giornata di permesso retribuito, nel nostro Gruppo si seguono le stesse modalità e termini previsti per i permessi per ex-festività.
3) SEMIEMIFESTIVITA’ (art.48 CCNL ABI 8.12.2007; art.15 CCNL ABI 10.01.2008)
Nel corso del 2011 i giorni considerati «semifestivi» vengono a cadere nelle seguenti giornate:
– 23 aprile (sabato), vigilia di Pasqua;
– ricorrenzaa del Santo Patrono (a seconda della piazza);
– 4 agosto (domenica), vigilia di Ferragosto;
– 24 dicembre (sabato), vigilia di Natale;
– 31 dicembre (sabbato), vigilia di Capodanno.
Pertanto, le previsioni contrattuali previste per tali giornate (vedi art.101, commi 6 e 7, CCNL ABI 8.12.2007) saranno riconosciute nei giorni 23.04.2011, 24.12.2011 e 31.12.2011 solo per il Personale il cui normale orario di lavoro preveda la prestazione nella giornata di sabato.
Ovviamente, per i Lavoratori/Lavoratrici delle diverse piazze d’Italia (esclusa Roma ove tale giornata è comunque festiva) in cui la ricorrenza del Santo Patrono cada – nel corso dell’anno 2011- in giornata lavorativa, dal lunedì al venerdì, restano valide le previsioni contrattuali per i giorni semifestivi:
per il Personale a tempo pieno (con l’eccezione di quello di custodia e addetto alla guardiania diurna e
notturna) l’orario di lavoro non può superare le 5 ore e l’orario di sportello non può superare le 4 ore e 30 minuti;
per il Personale a part time l’orario d’uscita viene anticipato rispetto a quanto previsto dal contratto individuale, calcolando una riduzione d’orario proporzionale a quella del Personale a tempo pieno (2/3). Quindi, ad esempio:
● Lavoratrice a P/T a 25 ore settimanali (5 ore x 5 gg.) = orario di lavoro semifestivo, 3 ore e 20 minuti;
● Lavoratrice a P/T a 20 ore settimanali (4 ore x 5 gg.) = orario di lavoro semifestivo, 2 ore e 14 minuti.
4) GIORNI FESTIVI IINFRASETTIMANALI (art.101, comma 5, CCNL ABI 8.12.2007)
Nel 2011 sono giorni festivi infrasettimanali le seguenti giornate:
– 1 gennaio (sabato), Capodanno (per il Personale il cui normale orario di lavoro prevede la prestazione in tale giornata);
– 6 gennaio (giovedì), Epifania;
– 25 aprile (lunedì), Festa della Liberazione;
– 2 giugno (giovedì), Festa della Repubblica;
– 29 giugno (mercoledì), SS.Apostoli Pietro e Paolo (festivo solo per la sola piazza di Roma);
– 5 agosto (lunedì), Ferragosto;
– 1 novembre (martedì), Tutti i Santi;
– 8 dicembre (giovedì), Immacolata Concezione;
– 26 dicembre (lunedì), Santo Stefano.
Le norme contrattuali stabiliscono che, in caso di prestazioni lavorative in giorni festivi infrasettimanali, il Lavoratore/Lavoratrice appartenente alle Aree Professionali (1°, 2° e 3°) può chiedere di fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, di un corrispondente permesso, in sostituzione del compenso giornaliero calcolato sulla base della paga oraria maggiorata del 30% (+65% per lo straordinario notturno nelle festività infrasettimanali).
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