Alla luce degli aspetti trattati con la Direzione del Personale U.O. Relazioni Sindacali e Legale Lavoro, nell’incontro svoltosi lunedì 18 c.m., torniamo sull’argomento – molto sentito dai Colleghi e dalle Colleghe della rete commerciale – delle ripercussioni pratiche della nuova normativa MiFID sull’attività di consulenza e vendita di prodotti e strumenti finanziari presso terzi, precisando quanto segue:
1-LA CIRCOLARE REGOLATRICE DELLA MATERIA
La circolare aziendale volta a tracciare un quadro organico degli aspetti normativo-operativi dell’attività fuori sede, già preannunciata in uscita prima di Natale, è stata pubblicata sul portale solo oggi. Il ritardo ha fatto sorgere non poche perplessità e preoccupazioni sia fra le OO.SS. che fra i diretti interessati.
Una gestazione così lunga, dovuta anche alla supervisione della Direzione Compliance di Capogruppo, conferma la complessità e la delicatezza delle disposizioni di legge da accogliere nelle direttive aziendali.
Come OO.SS., abbiamo ribadito, per il futuro, una maggiore tempestività e sollecitudine rispetto all’attuazione di normative così importanti.
2-L’OBBLIGO O MENO D’ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI PROMOTORI FINANZIARI
Su questo delicato aspetto, a fronte delle nostre segnalazioni di pressioni gerarchiche improprie su alcuni Gestori affinché effettuino l’iscrizione d’ufficio all’Albo, abbiamo ribadito all’Azienda la necessità di essere assolutamente chiari e coerenti sulla questione, i Rappresentanti Aziendali (che nel precedente incontro ci avevano esplicitato i ruoli per i quali l’iscrizione era inderogabile e quelli per i quali costituiva un’opportunità) in risposta hanno affermato che “la previsione di iscrizione all’Albo dei Promotori non rientra in una disponibilità aziendale, per cui non dipende da U.B.I. dire se l’iscrizione è o no obbligatoria: su tale argomento valgono esclusivamente le previsioni di legge”.
Quindi, oggi come oggi, per vendere e fare consulenza su prodotti finanziari fuori sede è necessario essere Promotori Finanziari regolarmente iscritti altrimenti non si opera nella legalità. Peraltro, dal punto di vista del processo di vendita, il modello organizzativo di U.B.I. non esclude che il Gestore possa decidere di ricevere il cliente in Filiale, o di incontrarlo presso la sua sede, facendosi affiancare da uno o più Colleghi Specialisti iscritti all’Albo.
Certo che, in tale contesto, l’iscrizione all’Albo diviene sicuramente un elemento di arricchimento professionale e, paradossalmente, anche di copertura delle responsabilità (sta diventando, ad es., frequente, in questi ultimi tempi, la prassi di clienti che promuovono azioni legali verso la banca contestando le modalità delle consulenze telefoniche, fattispecie per le quali la nuova Direttiva prevede l’iscrizione all’Albo).
3 – LA RESPONSABILITA’ DEI PROMOTORI FINANZIARI
Sulla necessità che, come OO.SS. abbiamo segnalato, di dare ai Colleghi garanzie precise rispetto al fatto che con l’iscrizione all’Albo non si viene a creare alcuna responsabilità specifica o aggiuntiva rispetto al Lavoratore che non è iscritto, i Rappresentanti Aziendali hanno sottolineato che, se sono osservate alcune formalità iniziali (consegna documenti e prospetti, effettuazione dei test), la responsabilità sui prodotti venduti è la stessa che si ha operando in Filiale come Lavoratori non iscritti all’Albo.
Inoltre, gli stessi hanno ricordato che – comunque – l’attività di ciascun dipendente è svolta all’interno di un rapporto di lavoro subordinato che è regolato dal Codice Civile, dalle leggi e dal contratto di lavoro.
Il primo, all’art.2104, prevede che: “Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, …” e che: “Deve inoltre osservare le disposizioni per l’esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall’imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende”. Ne discende che se il Lavoratore esegue operazioni autorizzate dal superiore gerarchico, viene meno la sua responsabilità civile, essendo l’organizzazione del lavoro prerogativa esclusiva dell’imprenditore.
L’art. 5 della legge n.190 del 13.05.95, inoltre, prevede che sia il datore di lavoro ad assicurare tutti i propri dipendenti che, a causa del tipo di mansioni svolte, sono particolarmente esposti al rischio di responsabilità civile verso terzi.
Il concetto è ripreso dal vigente CCNL dei bancari che, all’art.37, prevede che: “Le imprese terranno a proprio carico l’onere per la copertura della responsabilità civile verso terzi – ivi comprese le eventuali connesse spese legali – conseguente allo svolgimento delle mansioni contrattuali, salvo i casi di dolo o colpa grave, dei quadri direttivi e degli altri lavoratori particolarmente esposti al rischio medesimo ”. La responsabilità penale, invece, rimane sempre in capo al singolo Lavoratore.
A conclusione di questo tema, replicando alla nostra sottolineatura molto critica sul recente intervento dell’Amministratore Delegato apparso sul Portale Intranet rispetto all’articolo dell’Espresso in materia di derivati, i Rappresentanti Aziendali hanno tenuto a sottolineare come in questi anni l’atteggiamento riservato dalla banca a tutti i collaboratori chiamati a rispondere degli errori commessi sia stato molto comprensivo a meno che non si fosse di fronte ad evidenti casi di dolo o colpa grave.
4 – GLI INTERVENTI FORMATIVI
Per i Colleghi a cui mancano i requisiti per l’iscrizione di diritto – e che sono stati iscritti d’ufficio alla prossima sessione d’esame da parte dell’Azienda – sono iniziati, presso varie sedi territoriali, i primi corsi di formazione per la preparazione all’esame di abilitazione a Promotore Finanziario. Si tratta di un percorso formativo articolato su:
6 giornate d’aula (4 moduli di una giornata e 1 modulo di 2 giornate);
sessioni di autoformazione con supporti didattici on-line per approfondire gli aspetti della prova scritta (normativa; strumenti e mercati finanziari) e della prova orale (diritto tributario e diritto privato).
Per i Colleghi invece che si possono iscrivere all’Albo dei Promotori “di diritto”, l’Azienda sta predisponendo un percorso formativo d’aula in forma seminariale di una giornata, da collegare allo strumento della formazione a distanza per aggiornarsi sulla materia.
Come OO.SS. abbiamo contestato il modo precipitoso con cui sono stati organizzati i primi moduli collocati nei mesi di gennaio, febbraio e marzo e la poca organicità della documentazione di supporto (in quanto non ordinata per favorire in tempi così ristretti l’apprendimento di tutte le norme indispensabili alla preparazione dell’esame), oltre alla forzatura dell’iscrizione d’ufficio alla prima sessione d’esame che non lascia abbastanza tempo per la preparazione. Al riguardo abbiamo richiesto “la possibilità di potersi preparare anche in orario di lavoro”, sia in ufficio che con appositi permessi. La Direzione, a questo proposito, ci ha confermato di aver dato disposizione affinché gli interessati possano studiare in orario d’ufficio, concordando tempi e modalità con i propri R.O.R.. Inoltre, l’Azienda ha garantito che, in caso di non superamento dell’esame Consob al primo tentativo, sarà data la possibilità di ripeterlo, senza alcuna ripercussione sul “percorso professionale”.
Riguardo ai Colleghi in possesso delle caratteristiche professionali di competenza ed onorabilità tali da poter essere iscritti di diritto all’Albo, abbiamo invece puntualizzato l’esigenza di realizzare interventi formativi più adeguati rispetto a quelli previsti.
Invitiamo, ancora una volta, tutti i Colleghi e le Colleghe a segnalarci con tempestività eventuali situazioni difformi rispetto alle dichiarazioni rappresentateci dalla Direzione nel corso dell’incontro.
Dircredito Fabi Falcri Fiba/Cisl Fisac/Cgil Sinfub Ugl Uilca
Le Segreterie degli Organi di Coordinamento