PARTE GENERALE
1) QUALI SONO LE AZIENDE I CUI DIPENDENTI POSSONO ACCEDERE ALLE INCENTIVAZIONI?
Le Aziende sono quelle del Gruppo Capitalia e del Gruppo UniCredito Italiano elencate nell’Accordo, riportate nella Guida Fisac e qui sotto elencate:
CAPITALIA – BANCA DI ROMA – BANCO DI SICILIA – BIPOP CARIRE – CAPITALIA ASSET MANAGEMENT – CAPITALIA INFORMATICA – CAPITALIA SERVICE J.V. – CAPITALIA SOLUTIONS – FINECO LEASING – FINECOBANK – IRFIS/MEDIOCREDITO DELLA SICILIA – MCC/MEDIOCREDITO CENTRALE – ROMAFIDES/FIDUCIARIA E SERVIZI – CAPITALIA INVESTIMENTI ALTERNATIVI – EUROPEAN TRUST – FINECO CREDIT
UNICREDIT – UNICREDITO ITALIANO – UNICREDIT BANCA – UNICREDIT BANCA D’IMPRESA – UNICREDIT PRIVATE BANKING – UNICREDIT PROCESSES AND ADMINISTRATION – UNICREDIT GLOBAL INFORMATION SERVICES – HVB FILIALE ITALIA – LOCAT – UNICREDIT CLARIMA BANCA – UNICREDIT BANCA PER LA CASA – PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT – PIONEER GLOBAL ASSET MANAGEMENT – PIONEER ALTERNATIVE INVESTMENT – UNICREDIT REAL ESTATE – UNICREDIT AUDIT – UNICREDIT GESTIONE CREDITI – UNICREDIT XELION BANCA – UNICREDIT FACTORING – CORDUSIO SOCIETA’ FIDUCIARIA – UCI INFRASTRUTTURE – S+R INVESTIMENTI E GESTIONI – UNIMANAGEMENT P.E. BA CA – TLX
2) A QUALE NORMATIVA PENSIONISTICA FA RIFERIMENTO L’ACCORDO?
L’Accordo 3 agosto 2007, in tutte le sue parti, fa riferimento all’ultima Legge emanata dal Parlamento Italiano sulla materia delle pensioni pubbliche, la cd Legge Maroni, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2008.
3) COSA SUCCEDE SE IL PARLAMENTO APPROVA NUOVE MODIFICHE ALL’ATTUALE NORMATIVA PENSIONISTICA (ad es. recependo i contenuti del Protocollo del 23 luglio2007)?
L’Accordo prevede in questo caso che, “qualora con specifici interventi di legge vengano introdotte modifiche alle normative sui requisiti di accesso alla pensione AGO resta inteso che si darà luogo ad appositi incontri con le OO.SS. firmatarie del presente accordo al fine di recepirne gli effetti riguardo alle adesioni raccolte (eventuale anticipo) ovvero di raccoglierne di nuove, nonché per le conseguenti determinazioni in merito alla disciplina delle condizioni economiche di incentivazione”, così come “le Parti si impegnano a recepire quanto allo stesso titolo [modifiche di legge che incidessero sul funzionamento del Fondo di Solidarietà, ndr] sarà definito in sede nazionale dall’ABI e dalle OO.SS. in ordine al Fondo stesso ed inoltre, a seguito di eventuali modifiche alle normative sui requisiti di accesso alla pensione AGO, resta inteso che al verificarsi di tali eventi si darà luogo ad appositi incontri con le OO.SS. firmatarie del presente accordo al fine di individuare opportune e coerenti soluzioni rispetto a quanto ivi definito.
4) SE LE CONDIZIONI DI VITA DEL DIPENDENTE CHE HA FIRMATO LA DOMANDA (SIA ESSA QUELLA DI PENSIONAMENTO AL MOMENTO DELLA MATURAZIONE DEL DIRITTO ALL’ACCESSO ALLA PENSIONE O QUELLA PER L’ADESIONE ALLE PRESTAZIONI STRAORDINARIE DEL Fondo di Solidarietà) CAMBIANO AL PUNTO DA INDURLO A RITIRARE LA DOMANDA STESSA?
Nell’Accordo la parte aziendale ha manifestato la disponibilità a venire incontro ad eventuali istanze di revoca delle domande presentate nel caso in cui si determinassero in capo agli interessati situazioni di carattere personale di oggettiva rilevante gravità tali da comportare per gli stessi, in caso di cessazione incentivata, un effettivo pregiudizio.
5) COSA SI INTENDE PER “MENSILITA’ D’INCENTIVO”?
Per “mensilità di incentivo” s’intende la mensilità netta dell’ultimo mese, comprensiva di tutti gli elementi stabili della retribuzione [stipendio – scatti anzianità – indennità ristrutturazione tabellare – tram – indennità vacanza contrattuale – Ruolo Chiave – quota extra Premio Rendimento – Indennità di rischio, sotterraneo, ecc se continuative – ad personam – importi derivanti da ristrutturazione busta paga a seguito di accordi collettivi – esclusi il Premio Aziendale/Produttività, gli Incentivi ed i Patti di non concorrenza/stabilità] moltiplicata per 13 e divisa per 12.
6) ESISTE LA POSSIBILITA’ DIA FAR ASSUMERE IL figlio/a al posto DI CHI ADERISCE AD UNA DELLE DUE FORME SI INCENTIVAZIONE (ESODO VOLONTARIO O FONDO DI SOLIDARIETA’)?
No, L’Accordo 3 Agosto 2007 prevede solo che non saranno poste in essere limitazioni connesse al vincolo parentale (come era fino ad ora) nei confronti dei parenti di dipendenti cessati per pensionamento ovvero per accesso al Fondo di Solidarietà nelle modalità di selezione per l’assunzione, fermi ovviamente i requisiti richiesti.
INCENTIVAZIONI ALL’ESODO MEDIANTE PENSIONAMENTO SU BASE VOLONTARIA
(art.2 Protocollo 3.08.07)
1) CHI NE POTRA’ ESSERE DESTINATARIO?
Tutto il personale di ogni ordine e grado di tutte le Aziende del Gruppo che entro il 31 DICEMBRE 2010 sia in possesso dei requisiti di legge previsti per aver diritto all’accesso – c.d. “finestra” – alla pensione di anzianità o di vecchiaia INPS o Ente assimilabile potrà accedere volontariamente all’offerta di incentivazione prevista dal protocollo 3.08.07.
N.B. entro il 31 DICEMBRE 2010, quindi, vi devono essere i presupposti della cosiddetta finestra d’uscita e non solo i requisiti contributivi e di età anagrafica per la maturazione della pensione.
2) COSA DOVRANNO FARE GLI INTERESSATI?
Tutti gli interessati dovranno compilare e sottoscrivere una lettera di dimissioni (utilizzando il modulo di cui all’appendice n.2 del Protocollo 3.08.07 riportato come allegato n°1 alla Guida pubblicata dalla Fisac) e ad inviarla all’Azienda del Gruppo presso cui lavorano.
3) QUALI I TERMINI PER PRESENTARE LA RICHIESTA DI ADESIONE VOLONTARIA ALL’OFFERTA D’INCENTIVAZIO-NE ALL’ESODO MEDIANTE PENSIONAMENTO?
La richiesta andrà presentata tassativamente entro il:
21.09.2007 per le cessazioni del 1° ottobre 2007 (ricomprendendo, fra queste, anche quelle di chi alla data del 30 settembre 2007 sia già in possesso dei requisiti di legge previsti per aver diritto all’accesso alla pensione AGO INPS o Ente assimilabile);
31.10.2007 per le cessazioni successive.
Nell’aderire gli interessati dovranno indicare anche la data di cessazione prescelta. A fronte della richiesta di adesione, da parte aziendale si provvederà a far pervenire ai richiedenti, una volta verificato il rispetto delle normative di legge vigenti, l’accettazione per iscritto.
4) COME “QUANTIFICARE” L’INCENTIVO ALL’ESODO?
A tutti coloro che presenteranno la richiesta di cessazione dal servizio per pensionamento anticipato sarà riconosciuta una somma una-tantum, a titolo di adesione volontaria al piano di incentivazione all’esodo, costituita dall’importo netto scaturente dall’applicazione della tabella prevista dall’Accordo, per la cui lettura rinviamo alla Guida Fisac.
L’importo così calcolato verrà erogato, in unica soluzione insieme al TFR, nelle seguenti misure:
per intero, nel caso di cessazione alla prima finestra utile di uscita (primo requisito tra anzianità o vecchiaia) in base alla normativa previdenziale vigente al momento della cessazione;
al 50%, nel caso in cui la cessazione avvenga nei sei mesi dalla prima finestra utile di uscita.
5) PER IL PERSONALE GIA’ IN POSSESSO DEI REQUISITI DI LEGGE PER AVER DIRITTO ALL’ACCESSO ALLA PENSIONE, QUALE E’ LA PRIMA FINESTRA UTILE AI FINI DEL CALCOLO DELL’INCENTIVO?
Per tutti coloro che alla data del 30 settembre 2007 siano già in possesso dei requisiti di legge previsti per aver diritto all’accesso alla pensione INPS o Ente assimilabile si considererà quale prima finestra utile di uscita al fine del calcolo dell’incentivo quella del 1° ottobre 2007.
ADESIONI VOLONTARIE ALLE PRESTAZIONI STRAORDINARIE DEL FONDO DI SOLIDARIETA’ DI SETTORE
(art.3 Protocollo 3.08.07)
1) CHI NE POTRA’ ESSERE DESTINATARIO?
Tutto il personale di ogni ordine e grado di tutte le Aziende del Gruppo che maturi entro il 1° luglio 2015 i requisiti di legge previsti per aver diritto all’accesso – c.d. “finestra” – alla pensione di anzianità o di vecchiaia INPS o Ente assimilabile potrà accedere volontariamente alle prestazioni straordinarie erogate dal Fondo di Solidarietà fino ad un massimo di sessanta mesi.
N.B. entro il 1° luglio 2015, quindi, vi devono essere i presupposti della cosiddetta finestra d’uscita e non solo i requisiti contributivi e di età anagrafica per la maturazione della pensione.
2) COSA DOVRANNO FARE GLI INTERESSATI?
Tutti gli interessati dovranno compilare e sottoscrivere una lettera di dimissioni (utilizzando il modulo di cui all’appendice n.4 del Protocollo 3.08.07 riportato come allegato n°2 alla Guida pubblicata dalla Fisac), corredata della documentazione richiesta (estratto ECOCERT rilasciato dall’INPS) ed inviarla all’Azienda del Gruppo presso cui lavorano.
3) QUALI I TERMINI PER PRESENTARE LA RICHIESTA DI ADESIONE VOLONTARIA ALLE PRESTAZIONI STRAORDI-NARIE DEL “FONDO DI SOLIDARIETA’ DI SETTORE”?
La richiesta andrà presentata tassativamente entro il 31.10.2007.
Nell’aderire gli interessati dovranno indicare anche la data di cessazione prescelta, secondo le seguenti calendarizzazioni:
1 gennaio 2008 (contingente massimo di 1.500 cessazioni);
1 gennaio 2009 (contingente massimo di 750 cessazioni);
1 gennaio 2010 (contingente massimo di 500 cessazioni);
1 luglio 2010 (contingente massimo di 250 cessazioni).
A fronte della richiesta di adesione, da parte aziendale, una volta verificato il rispetto dei presupposti normativi, si provvederà a far pervenire ai richiedenti l’accettazione per iscritto. Qualora l’interessato non sia in grado di fornire in tempo utile la certificazione ECOCERT, la richiesta di adesione s’intende ricevuta con riserva.
4) E’ POSSIBILE DELEGARE L’AZIENDA/CAPOGRUPPO A RICHIEDERE LA CERTIFICAZIONE CONTRIBUTIVA (ECOCERT, ECO….) ?
Sì.
5) QUALE INCENTIVO ECONOMICO PER GLI ”ESODATI”?
A tutti coloro che presenteranno la richiesta irrevocabile di accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà sarà riconosciuta una somma una-tantum, a titolato di “adesione volontaria”, costituita dall’importo netto pari a 4 “mensilità d’incentivo”.
Tale importo una-tantum verrà corrisposto in unica soluzione, insieme al TFR.
6) VI SONO ALTRI E PREVISIONI PER CHI BENEFICIA DELL’ASSEGNO STRAORDINARIO?
L’appendice n.3 del Protocollo 3.08.07 prevede per i destinatari degli assegni straordinari del Fondo di Solidarietà in forma rateale mensile che mantengano in essere presso Banca del Gruppo il rapporto di conto corrente su cui far accreditare gli stessi (escludendo, quindi, coloro che richiederanno l’erogazione dell’assegno straordinario in unica soluzione) la possibilità di continuare a godere di alcune previsioni relative al personale in servizio, con riferimento a:
condizioni finanziarie/bancarie;
assistenza sanitaria integrativa;
previdenza complementare.
Nello specifico:
Condizioni finanziarie/bancarie
Il personale interessato beneficerà, sino alla data di decorrenza del trattamento di pensione INPS o Ente assimilato, delle condizioni bancarie e creditizie agevolate tempo per tempo in essere a favore del personale in servizio (escluse le sovvenzioni). Dopo tale momento varranno le condizioni previste per i lavoratori in quiescenza.
Assistenza sanitaria
Al personale interessato già aderente alle forme di copertura assistenziale presenti nel Gruppo saranno garantite – a richiesta – le prestazioni di assistenza sanitaria integrativa previste tempo per tempo a favore del personale in servizio avente il medesimo inquadramento. L’Azienda si impegna a mantenere a proprio carico – sino alla scadenza successiva alla data di decorrenza della pensione e fermo restando gli eventuali contributi a carico dell’interessato – il relativo contributo da essa sostenuto per il personale in servizio.
Previdenza complementare
In correlazione alla cessazione dal servizio per l’accesso alle prestazioni straordinarie erogate dal Fondo di Solidarietà, i lavoratori/lavoratrici interessati manterranno l’iscrizione alla forma pensionistica complementare di appartenenza fino alla maturazione dei requisiti AGO.
In relazione a ciò, per le sole forme (fondi o sezioni di fondi) pensionistiche complementari a contribuzione definita alimen-tate con contribuzione sia a carico dell’azienda sia a carico del lavoratore interessato, verrà mantenuto, per tutto il periodo intercorrente tra l’accesso al Fondo di Solidarietà e la maturazione dei requisiti AGO, il versamento della contribuzione in parola (base imponibile ultima retribuzione annuale percepita in costanza di rapporto di lavoro) con le stesse misure in atto al momento dell’accesso al Fondo di Solidarietà.
In alternativa, il lavoratore che acceda alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà e iscritto alle forme di cui al comma precedente, potrà richiedere, in luogo del citato versamento, la liquidazione dell’importo corrispondente alla somma dei contributi a carico dell’Azienda che la stessa avrebbe versato alla forma pensionistica complementare per il periodo suddetto: tale importo viene erogato a titolo di incentivo all’esodo e ad integrazione del trattamento di fine rapporto; a tal fine verrà presa a riferimento l’ultima retribuzione annuale utile ai fini del TFR. In tal caso si applicheranno le previsioni di Legge e di Regolamento/Statuto in tema di perdita dei requisiti di partecipazione.