Fondo Previdenza ex Cassa Risparmio di Carpi, applicazione riforma previdenziale

VERBALE DELLA COMMISSIONE LOCALE
PER L’APPLICAZIONE AL “FONDO DI PREVIDENZA AZIENDALE DELLE PRESTAZIONI INPS DELLA EX CASSA DI RISPARMIO DI CARPI S.P.A.” DELLA RIFORMA PREVIDENZIALE (D.LGS 5.12.2005 N.252 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI) NONCHE’ DEGLI ACCORDI SINDACALI DI GRUPPO STIPULATI IN MATERIA DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Il giorno 14 giugno 2007 in Milano

Le Aziende
del Gruppo UniCredito Italiano

e le Organizzazioni Sindacali
FABI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, FALCRI

Premesso che

a seguito dell’Accordo stipulato in data 30.6.2005 tra le Aziende del gruppo UniCredito Italiano e la Delegazione Sindacale di Gruppo, la Cassa di Risparmio di Carpi Spa, quale completamento del processo societario ed organizzativo denominato “Progetto S3” di cui al Protocollo 18.6.2002 e successive integrazioni che qui si intende integralmente richiamato, è stata incorporata nel Gruppo UniCredito Italiano Spa con decorrenza 1.7.2005;
presso la Cassa di Risparmio di Carpi S.p.A. (nel prosieguo “Cassa”) era vigente il “Fondo di Previdenza Aziendale Complementare delle Prestazioni I.N.P.S. Della Cassa Di Risparmio Di Carpi S.P.A.” (nel prosieguo “Fondo”) con lo scopo di garantire a favore degli iscritti al Fondo stesso un trattamento pensionario aggiuntivo e/o integrativo delle prestazioni erogate dall’I.N.P.S.;
per effetto di tale fusione — che rientra nel complesso delle operazioni di riorganizzazione dell’assetto societario del Gruppo UniCredito Italiano — la Capogruppo UniCredito Italiano è succeduta nella titolarità del suddetto Fondo;
in detto Accordo di fusione, nelle more della definizione di eventuali intese da considerarsi ad ogni effetto parte integrante dell’accordo stesso finalizzate, anche in ambito di previdenza complementare, alla realizzazione degli obiettivi generali di razionalizzazione dei diversi contesti esistenti all’interno del Gruppo, le Parti hanno convenuto sulla conferma delle previsioni delle fonti istitutive del Fondo in essere alla data del 30 giugno 2005, anzi stabilendo che, al fine di assicurare la continuità con i trattamenti pensionistici complementari in essere presso la Cassa, i lavoratori mantenessero l’iscrizione al Fondo;
in detto Accordo è stato altresì stabilito che ai dipendenti assunti a partire dal 1° luglio 2005 ovvero confermati a tempo indeterminato successivamente a tale data come pure per i dipendenti già in servizio presso la Cassa e privi di trattamenti di previdenza complementare ai quali intendessero aderire, a far tempo dalla data citata si applicano le previsioni dell’ “Accordo sulla previdenza complementare nei riguardi dei dipendenti del Credito Italiano S.p.A.” sottoscritto il 21.5.1997 da considerarsi ad ogni effetto parte integrante dell’Accordo in discorso;
tra le Aziende del Gruppo UniCredito Italiano e la Delegazione Sindacale di Gruppo in data 16 ottobre 2006 è stato stipulato il Verbale di Accordo sul Contributo di Solidarietà Iscritti Post Assunti dal 19.12.1994, relativo all’incremento al 3% dell’aliquota contributiva a carico aziendale a favore del personale iscritto con qualifica “post” al Fondo Pensione di Gruppo, assunto dal 19 dicembre 1994 o in data successiva e appartenente alle categorie delle Aree professionali e dei Quadri Direttivi e il cui rapporto di lavoro sia disciplinato dal CCNL del settore credito. In detta intesa è stato fra l’altro previsto che la Commissione Tecnica di cui all’art.10 del citato Protocollo 18.6.2002 – in coerenza con gli obiettivi generali di razionalizzazione ivi contemplati nonché dell’esito dei lavori svolti dalle sottocommissioni tecniche locali correlativamente all’applicabilità dell’incremento in discorso in riferimento alle specifiche caratteristiche dei diversi Fondi esistenti nel Gruppo – valuti prioritariamente la via del trasferimento collettivo al Fondo di Gruppo degli iscritti con qualifica “post” in essere presso gli altri Fondi Pensione presenti nel Gruppo nonché la sussistenza delle condizioni che rendano opportuna la confluenza sul detto Fondo di Gruppo per gli iscritti con qualifica “ante”, anche ipotizzando l’inserimento di apposite norme volte a consentire la continuità dei trattamenti in essere presso i Fondi di provenienza;
tra le Aziende del Gruppo UniCredito Italiano e la Delegazione Sindacale di Gruppo in data 18 dicembre 2006 è stato altresì sottoscritto il Protocollo per l’ “Applicazione della Riforma Previdenziale ed il Conferimento del TFR Maturando”, che qui si considera integralmente richiamato e nel quale si è fra l’altro disposto che nel caso di trasferimento al Fondo di Gruppo di posizioni individuali a contribuzione definita dagli altri Fondi operanti nel Gruppo, viene garantita la medesima contribuzione a carico aziendale prevista dalle fonti istitutive dei Fondi di provenienza;


considerato che

la sottoscritta Commissione, nel rispetto delle caratteristiche del Fondo, ritiene di proporre l’adozione di tutti gli adeguamenti necessari e opportuni perché possa espletare la propria operatività nell’interesse degli iscritti in modo conforme alle previsioni del D.Lgs. 252/2005 e successive modifiche e integrazioni, in particolare ai fini del conferimento del TFR maturando, volta anche ad agevolare, tenuto conto delle caratteristiche del Fondo, la realizzazione delle previsioni di cui all’art.10 del Protocollo 18 giugno 2002 nonché all’art.6 dell’Accordo 30 giugno 2005 in ordine agli obiettivi generali di razionalizzazione per ciò che attiene anche le forme di previdenza complementare operanti all’interno del Gruppo e per la cui realizzazione è stata altresì istituita l’anzidetta Commissione Tecnica finalizzata a valutare anche
l’implementazione e/o allargamento del Fondo Pensione di Gruppo;

la sottoscritta Commissione, esaminata la situazione del Fondo e le caratteristiche dello stesso, atteso che le posizioni attive in essere presso il Fondo sono esclusivamente a contribuzione definita e che pertanto a nome di ciascuno dei dipendenti iscritti sono accese altrettante posizioni previdenziali individuali; avute altresì presenti le caratteristiche del Fondo Pensione per il personale delle Aziende del Gruppo UniCredito Italiano, gli obiettivi di razionalizzazione più sopra citati nonché le previsioni di cui ai citati Accordo 16.10.2006 e Protocollo 18.12.2006 in tema di trasferimento di posizioni previdenziali a contribuzione definita presso il citato Fondo, ritiene di preminente interesse e tutela dei dipendenti iscritti, il trasferimento di dette posizioni presso il Fondo Pensione per il Personale delle Aziende del Gruppo UniCredito Italiano, fermo il regime delle prestazioni erogate dal Fondo;

la sottoscritta Commissione ha definito di comune accordo i contenuti delle proposte di modifica da apportare allo Statuto meglio evidenziate (grassetto) nel testo in allegato anche ai fini e per gli effetti e per la parte non strettamente connessa all’applicazione della D.Lgs. 252/2005, di cui all’art.5 del Verbale in materia previdenziale” del 1° luglio 2003 sottoscritto in data 1° luglio 2003 tra le Aziende del Gruppo UniCredito Italiano e la Delegazione Sindacale di Gruppo, che si intende anch’esso qui integralmente richiamato e di conseguenza, provvederà a trasmettere tempestivamente un esemplare del presente verbale alla “Commissione previdenza” centrale per il seguito di rispettiva competenza nei riguardi della Delegazione Sindacale di Gruppo.

* * * *

Art.1
La premessa è parte integrante del presente Verbale.

Art.2
Le Parti convengono sull’opportunità di trasferire, con la decorrenza più utile, il complesso delle posizioni previdenziali individuali in essere presso il Fondo Pensione per il Personale delle Aziende del Gruppo UniCredito Italiano, col mantenimento delle previsioni in materia di prestazioni già in essere presso il Fondo stesso e l’applicazione, per quanto compatibile, degli Accordi di Gruppo richiamati in premessa.

Art.3
Le Parti, in riferimento a quanto specificato in materia di adeguamento del Regolamento del Fondo alle previsioni del D.Lgs. 252/2005 e di cui in premessa, propongono alla Commissione Tecnica di cui al Protocollo 18.6.2002 l’adozione delle modifiche meglio evidenziate (in grassetto) nell’unito testo che è parte integrante del presente Verbale.

Scroll to Top
Torna su
Ho bisogno di informazioni relative a: Fondo Previdenza ex Cassa Risparmio di Carpi, applicazione riforma previdenziale

Login