Verbale di Accordo
Il giorno 23 marzo 2005, in Milano,
La Delegazione Aziendale
UniCredit Servizi Informativi S.p.A. nelle persone dei Sigg. Schiattarella Massimo, Contento Vincenzo, Fabris Eugenio Giovanni, Ruspini Claudio, Pagnotta Giorgio;
Quercia Software S.p.A. nella persona del Sig. Contento Vincenzo
e la Delegazione Sindacale costituita dalla:
RSU Quercia Software S.p.A. nelle persone dei Sigg. Berlingeri Pietro, Caruso Vincenzo, Comazio Guido;
FIOM-CGIL nella persona del Sig. Quinzan Luca;
FIM-CISL nella persona del Sig. Mori Luca;
RSA / O.d.C. Unicredit Servizi Informativi S.p.A. FALCRI, DIRCREDITO-FD, FIBA-Cisl, FISAC-Cgil, UILCA-Uil nelle persone dei Sigg. Tedesco Ettore, Prestinari Cesarina, Camilleri Cosimo, Giaroli Gianpaolo, Ballini Roberto, De Leonardis Olga, Dadda Mario;
premesso che
• da parte aziendale si è deciso di procedere al trasferimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2112 Cod. Civ., del ramo d’azienda “Direzione Tecnica” di Quercia Software S.p.A, (di seguito denominata per brevità Quercia) a UniCredit Servizi Informativi S.p.A., (di seguito denominata per brevità USI), con effetto dal 1 aprile 2005;
• il predetto ramo è rappresentato sostanzialmente da hardware e software, licenze d’uso di prodotti di terzi in corso d’ammortamento, contratti passivi per servizi di gestione IT e manutenzione/sviluppo soluzioni applicative, personale interno addetto al presidio delle attività oggetto della cessione;
• l’operazione rientra nella strategia, che ha trovato recente attuazione mediante alcuni processi di accentramento che hanno interessato società del Gruppo, di far divenire USI polo informatico di riferimento per il Gruppo UniCredit.
La cessione ad USI del ramo d’azienda sopra citato è finalizzata ad assicurare la gestione unitaria ed integrata di tutti i processi informatici e delle correlate competenze specialistiche presenti nel Gruppo, migliorando ulteriormente l’efficienza operativa e la complessiva struttura dei costi informatici;
• il relativo progetto è stato deliberato dai Consigli di Amministrazione di Quercia e USI in data 24 febbraio 2005
considerato inoltre che
• alla luce di quanto sopra, i rapporti di lavoro del personale di “Quercia” interessato – nel numero di 56 unità – verranno trasferiti senza soluzione di continuità in capo a “USI” a decorrere dal 1 aprile 2005;
• dalla realizzazione dell’operazione non discendono ricadute in termini di mobilità territoriale per il personale interessato;
• l’esistenza di differenti trattamenti normativi e retributivi comporta l’esigenza, allo scopo di realizzare la piena integrazione delle risorse umane oltre che delle funzioni e dei processi, di pervenire ad una armonizzazione dei trattamenti applicati al personale incorporato in USI con quelli in essere presso l’azienda trasferita;
le Parti
esperite e concluse le procedure previste dalle vigenti disposizioni di legge e di contratto hanno convenuto quanto segue:
Art. 1
La premessa costituisce parte integrante della presente intesa.
Art. 2
Nei confronti del personale interessato dalla presente intesa dal momento del trasferimento ad USI, cesserà di produrre effetto ogni accordo ed intesa, di qualunque natura in essere presso l’azienda originaria e verrà applicata – in termini globalmente sostitutivi, anche di trattamenti e provvidenze frutto di delibere aziendali – la normativa nazionale ed aziendale applicata al personale dell’azienda acquisente.
Ai soli fini dell’inquadramento allo scopo, per quanto possibile, di coniugare le esperienze professionali maturate dagli interessati con il livello economico complessivamente in atto al momento del trasferimento, si convengono le seguenti conversioni:
– da 7° livello, con qualifica di Quadro, CCNL Metalmeccanici a Quadro Direttivo di 2° livello CCNL Credito;
– da 7° livello CCNL Metalmeccanici a Quadro Direttivo di 1° livello CCNL Credito;
– da 6° livello CCNL Metalmeccanici a 3° Area Professionale, 3° livello CCNL Credito;
– da 5° livello CCNL Metalmeccanici a 3° Area Professionale, 2° livello CCNL Credito;
– da 4° livello CCNL Metalmeccanici a 3° Area Professionale, 1° livello CCNL Credito.
Raccomandazione delle OO.SS..
Le OO.SS. raccomandano che l’azienda acquisente tenga in opportuna considerazione, ai fini dello sviluppo professionale, le professionalità acquisite presso l’azienda di provenienza.
Le OO.SS. raccomandano altresì che – acquisendo USI, per effetto della presente operazione, le duplicazioni funzionali presenti in Quercia – da parte aziendale si favorisca un più razionale utilizzo delle restanti risorse di Quercia, la quale si impegna a valorizzare il patrimonio di competenze acquisite e migliorare ulteriormente l’ efficienza operativa sulle residue attività
Art. 3
Nei confronti di ciascun dipendente che all’atto del trasferimento ad USI risulti destinatario di un trattamento economico complessivamente inteso (vale a dire comprensivo di tutte le voci mensili/annuali non legate ad aspetti indennitari e/o di disagio) superiore al trattamento economico come sopra definito applicato ad un dipendente della società acquisente di pari inquadramento ed anzianità di servizio, si conviene di mantenere la differenza di importo, nella misura in essere alla data del trasferimento, sotto forma di “assegno ad personam ex intesa 23/3/05”, suddiviso in tredici mensilità, assorbibile a seguito degli aumenti retributivi rivenienti da qualsiasi avanzamento di carriera non di “merito”.
Art. 4
Nel quadro delle compensazioni economiche generali intervenute, in deroga alla previsione esistente presso l’azienda acquisente, le Parti convengono che a favore dei dipendenti del ramo d’azienda del presente accordo si terrà conto, ai soli fini della maturazione dei requisiti previsti per l’erogazione dei cd “premi di fedeltà” (25° e 35° anno di servizio), anche delle anzianità di effettivo servizio maturate nell’azienda di provenienza, fermo restando che i relativi importi verranno riconosciuti pro-quota.
Art. 5
Per quanto concerne le tematiche di natura previdenziale, a favore del personale proveniente da Quercia si applicano le previsioni di cui all’Accordo stipulato il 21 maggio 1997 fra l’allora Credito Italiano S.p.A. e le OO.SS. Aziendali che consente l’adesione con qualifica di “iscritto post” al Fondo Pensione per il personale delle aziende del Gruppo UniCredito Italiano ai sensi dell’art. 8, comma 4, lett. B) dello Statuto del Fondo stesso.
Il maggior onere a carico dell’azienda sarà posto in diminuzione dell’eventuale “assegno ad personam ex intesa 23/3/05”, che dovesse derivare a favore di ciascun lavoratore dalla differenza del trattamento economico complessivamente inteso così come definito dall’art. 3 della presente intesa.
Art. 6
Ai nominativi di cui alla presente intesa verrà riconosciuto pro-quota, in relazione ai mesi di effettivo servizio, ricorrendone i presupposti, il premio aziendale “VAP” relativo all’esercizio 2005, con i criteri e nelle misure che verranno definiti dall’azienda acquisente.
Art. 7
Le parti si danno reciprocamente atto che le clausole del presente Accordo sono da intendersi ad ogni effetto, tra di loro collegate ed inscindibili.
Per quanto non espressamente previsto nell’ambito del presente Accordo, si applicheranno, anche ai lavoratori trasferiti a USI per effetto dell’accordo odierno – negli stessi termini e limiti – le previsioni contenute nella normativa nazionale ed aziendale applicata ai lavoratori di USI.
QUERCIA SOFTWARE S.p.A. UNICREDIT SERVIZI INFORMATIVI S.p.A.
RSU-Quercia Software SpA FIM-Cisl FIOM-Cgil
FISAC-Cgil FIBA-Cisl UILCA-Uil
FALCRI DIRCREDITO-FD