Banca delle ore e Festività, le scadenze

A seguito di dubbi e domande che ci vengono poste da più parti in merito a Banca delle Ore, Ex Festività, Festività Civili, riteniamo utile ricordare cosa prevede la Normativa vigente.

Banca delle Ore

All’inizio di ogni anno il/la Lavoratore/trice deve scegliere se fruire delle 23 ore di riduzione di orario distribuendole durante ogni settimana lavorativa, oppure accumulandole in Banca delle Ore.
In tal caso, poiché il vigente CCNL prevede che i crediti maturati con tale meccanismo vengano riscossi
entro i 10 mesi dalla loro maturazione, le ore rivenienti dalla riduzione d’orario e non ancora fruite vanno utilizzate
entro il 31 Ottobre
altrimenti vengono perse.
Ricordiamo comunque che è possibile fissare l’utilizzo delle ore eventualmente rimaste ancora a credito,
senza doverne concordare con l’azienda le date ma rispettando solamente i seguenti periodi di preavviso:


1 giorno lavorativo per permessi di ore, comunque inferiori ad una giornata;
5 giorni lavorativi per permessi da un minimo di 1 giornata ad un massimo di 2 giornate;
10 giorni lavorativi per permessi di durata superiore alle 2 giornate.

Ex Festività
I permessi compensativi delle Festività Soppresse, fruibili a giornate intere o a mezze giornate (1 mattina + 1 pomeriggio = 1 giornata), devono essere utilizzati entro e non oltre il 14 Dicembre (termine ultimo fissato dall’art.47 CCNL). Qualora detti permessi “… non siano stati comunque utilizzati nell’anno …. viene liquidata la corrispondente retribuzione ….. entro la fine di febbraio dell’anno successivo.”
Nell’anno in corso le Festività Soppresse sono 5 giorni.
Festività Civili
Il CCNL prevede, all’art.45, che “… in tema di coincidenza delle festività del 25 aprile e del 1° maggio (e dal 2001 anche del 2 giugno, ndr) con la domenica …. si conviene di definire la questione come segue: al personale in servizio …. l’azienda ha facoltà di riconoscere, d’intesa con il lavoratore, in alternativa al compenso aggiuntivo, altrettante giornate di permesso, da fruire compatibilmente con le esigenze di servizio”.
Se ne deduce che
la norma è il pagamento del compenso aggiuntivo, cui il lavoratore può rinunciare in cambio di giornate di permesso, contrariamente a quanto previsto per le ex festività dove il pagamento viene garantito solo qualora non sia stato utilizzato il relativo permesso compensativo.
Nell’anno in corso la Festività Civile ricorrente di domenica è 1 (il 25 Aprile).

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