Accordo cessione Tesorerie a Upa

Il giorno 21 gennaio 2004, in Milano

UniCredito Italiano S.p.A.
UniCredit Produzioni Accentrate S.p.A.

e la Delegazione Sindacale di Gruppo FALCRI, FIBA/Cisl, FISAC/Cgil e UIL C.A.

premesso che
– il Gruppo UniCredito Italiano ha avviato, con il Piano di Integrazione del 1998, un progetto di allineamento dei modelli organizzativi e di omogeneizzazione dei processi amministrativo/contabili, che ha condotto nel tempo alla costituzione ed al successivo progressivo rafforzamento di UniCredit Produzioni Accentrate S.p.A. (di seguito denominata UPA);

– nell’ambito del Protocollo del 18 giugno 2002 si è previsto (art. 4), in relazione alla realizzazione del Progetto S3, che, pur in presenza di rilevanti processi di riorganizzazione e razionalizzazione delle attività e strutture coinvolte, ci si sarebbe adoperati da parte aziendale per il contenimento degli effetti conseguenti alla mobilità territoriale anche attraverso l’allocazione periferica di attività;

– per effetto di quanto sopra, con l’obiettivo di non far insorgere fenomeni di mobilità territoriale, si è provveduto nel tempo alla creazione di specifici poli o distaccamenti operativi di Upa presso le città di Bologna, Cologno Monzese, Modena, Perugia, Torino, Trento, Treviso, Trieste, Verona;

– da parte aziendale si è ora deciso di procedere al trasferimento a UPA del ramo d’azienda “Back Office Tesoreria Enti” di UniCredit Banca SpA, rappresentato dalle attività amministrativo-contabili per la gestione della tesoreria e cassa degli Enti;

– tale trasferimento riguarderà esclusivamente la cessione delle attività di back office e delle risorse ad esse adibite nelle strutture a ciò dedicate; UniCredit Banca manterrà invece la piena titolarità della relazione con l’Ente e continuerà ad espletare il ruolo di tesoriere non solo tramite le Agenzie ma anche attraverso la linea commerciale con le figure preposte a tale attività presso la Direzione generale e ciascuna Direzione regionale, tradizionali e consolidati interlocutori degli Enti stessi;

– l’operazione mira a completare il processo di accentramento delle attività di back office relativo al servizio di tesoreria/cassa per gli Enti già avviato nell’ambito del Progetto S3, che aveva condotto alla realizzazione del polo UPA di Trento per la gestione degli Enti ex Caritro;

– in relazione a quanto sopra, il progetto in esame presenta un rilevante valore strategico in quanto consentirà di proseguire l’opera di omogeneizzazione dei processi amministrativo/contabili nonché di ottimizzazione della struttura organizzativa delle aziende del Gruppo, migliorare la competenza specialistica degli addetti ed elevare lo standard di servizio;

– l’azienda dichiara che gli approfondimenti effettuati con i Ministeri interessati hanno dato esiti positivi in termini di fattibilità giuridica sul progetto complessivo;

– in virtù di quanto sopra il personale interessato dalla presente intesa – nel numero massimo di 239 unità – sarà trasferito ai sensi e per gli effetti dell’art. 2112 C.C. ad Upa;

– le parti sottoscrittici del presente accordo si sono ripetutamente incontrate per esaminare le ricadute dei progetti sulle condizioni di lavoro del personale interessato;

le Parti
– esperite e concluse le procedure previste dalle vigenti disposizioni di legge e di contratto –
hanno convenuto quanto segue:


Art. 1
La premessa costituisce parte integrante della presente intesa.

Art. 2
Le parti, allo scopo di rendere omogenea e coerente la gestione del personale nell’arco dell’intero esercizio 2004, hanno convenuto, nelle more del trasferimento del ramo d’azienda “Back Office Tesoreria Enti”, che il personale addetto alle attività oggetto di trasferimento verrà in via transitoria – a decorrere dal 1° gennaio 2004 e sino al 31 marzo 2004 – distaccato presso Upa.
Alla scadenza del predetto termine, i rapporti di lavoro dei dipendenti di UniCredit Banca distaccati verranno automaticamente trasferiti senza soluzione di continuità in capo ad UPA ai sensi dell’art. 2112 Cod. Civ., alle medesime condizioni definite nell’Accordo del 13 gennaio 2001, dovendosi ritenere la presente procedura a tutti gli effetti esaustiva di quelle previste dalle vigenti normative di legge e di contratto.

Art. 3
Nei confronti di tutto il personale interessato dal presente accordo dal momento del passaggio in UPA cesserà di produrre effetto ogni accordo ed intesa, di qualunque natura, in essere presso l’azienda originaria e verrà applicata – in termini globalmente sostitutivi, anche di trattamenti e provvidenze frutto di delibere aziendali – la normativa nazionale e aziendale applicata al personale di UPA.

Art. 4
Relativamente al premio aziendale da corrispondere nell’anno 2004, con riferimento all’esercizio 2003, in applicazione di quanto previsto all’ultimo comma dell’art. 5 del Contratto Integrativo Aziendale per il personale delle Aree Professionali e per i Quadri Direttivi di UniCredit Banca, le parti convengono che ai lavoratori venga corrisposto, ove ricorrano i presupposti di cui al sopracitato articolo, un premio aziendale di importo pari a quello erogato presso l’allora Credito Italiano nell’anno 2002, con riferimento all’esercizio 2001 (nei termini di cui all’art. 8 dell’Intesa del 18.6.2002).

Norma transitoria
Per quanto concerne l’applicazione del sistema incentivante, a favore del personale interessato dalla presente intesa varranno per l’anno 2003 le previsioni in essere presso l’azienda di origine.

Art. 5
A favore del personale interessato dal trasferimento ad UPA ai sensi della presente intesa verranno applicate, per tutto l’anno 2004, le forme di assistenza sanitaria integrativa definite in sede di Gruppo con riferimento al personale facente parte del perimetro S3, secondo le forme e con le modalità definite nel Verbale del 23 dicembre 2003, fermo restando le misure delle rispettive contribuzioni aziendali fruite in riferimento all’anno 2003.

Art. 6
Qualora lo svolgimento della prestazione lavorativa dovesse far emergere, specie in riferimento al personale con minore esperienza in materia, necessità formative, UPA provvederà, anche al fine di assicurare la migliore omogeneità operativa, ad organizzare appositi corsi di riqualificazione ed addestramento, utilizzando a tal fine, in coerenza con quanto previsto nel penultimo comma dell’art. 54 CCNL 11.7.99, anche i “pacchetti formativi” previsti dal già citato articolo.

Art. 7
Per quanto concerne le tematiche di natura previdenziale, fermo restando quanto definito nell’Accordo del 13 gennaio 2001 al titolo “Accordo sulla previdenza complementare per i dipendenti di UPA ed USI”, da considerarsi ad ogni effetto parte integrante del presente verbale, le parti richiamano quanto previsto nel Protocollo 18 giugno 2002 in tema di continuità dei trattamenti pensionistici complementari .

Art. 8
Durante il periodo di distacco UniCredit Banca – e, dopo il trasferimento del ramo d’azienda, di concerto con Upa – manifesta la propria disponibilità, in presenza di particolari e gravi necessità di carattere personale e/o familiare – debitamente documentate -, a consentire, compatibilmente con le esigenze aziendali, al rientro di lavoratori nel proprio organico.

Inoltre Upa, d’intesa con UniCredit Banca, manifesta la disponibilità a venire incontro, anche dopo il trasferimento del ramo d’azienda e per un periodo non superiore a due anni da tale momento, compatibilmente con le esigenze di servizio, ad eventuali istanze anche di natura professionale, mano a mano che si creeranno le condizioni organizzative idonee a riallocare i dipendenti trasferiti che dovessero farne richiesta.

Dichiarazione Aziendale
L’azienda, nel quadro delle disponibilità manifestate alle Organizzazioni Sindacali firmatarie della presente intesa, dichiara che prenderà in considerazione con particolare attenzione le istanze di quei lavoratori che in precedenza al loro inserimento nei SAT non erano mai stati adibiti ad attività di back office Tesoreria Enti.

Art. 9
Qualora le attività di tesoreria, attualmente svolte presso le strutture di tesoreria di Agliè, Aosta, Asti, Cuneo, Mantova, Forlì e Ravenna, piazze ove non vi è la coesistenza di un polo/distaccamento di Upa, vengano meno ovvero vengano accentrate su altre strutture dell’azienda trasferitaria, la Capogruppo e la Banca di origine assicurano che il personale, trasferito ad Upa ai sensi della presente intesa ed operante in queste strutture, verrà riallocato presso una propria struttura sita sulla stessa piazza ovvero in piazze viciniori.

Dichiarazione Aziendale
L’azienda dichiara che i fenomeni di accentramento di attività di cui al presente articolo non riguarderanno il distaccamento di Vicenza.

Art. 10
Le parti, richiamati i contenuti degli artt. 4 e 5 del Protocollo 18 giugno 2002 in tema di mobilità territoriale ed infragruppo, convengono che nei confronti dei lavoratori interessati dalla presente intesa che venissero coinvolti in processi di mobilità territoriale verranno applicate le prassi in essere presso UniCredit Banca.

Art. 11
Entro il 31 marzo 2004 le Parti Firmatarie della presente intesa si incontreranno per una prima verifica dell’applicazione della medesima. Successivamente, entro l’anno 2004, gli organi di coordinamento Upa aderenti alle OO.SS. firmatarie del presente accordo potranno richiedere di effettuare un ulteriore momento di verifica, di massima decorsi sei mesi dal conferimento del ramo, concernente l’applicazione della presente intesa; a tale incontro potrà partecipare un referente di Gruppo per ciascuna delle organizzazioni sindacali stipulanti.

Art. 12
Le parti si danno reciprocamente atto che le clausole del presente accordo e quelle di cui all’Intesa sottoscritta il 13 gennaio 2001 sono da intendersi, ad ogni effetto, tra di loro collegate ed inscindibili.
Pertanto, per tutto quanto non disciplinato nella presente intesa si applicheranno le previsioni contenute nell’Intesa del 13 gennaio 2001, che si intendono estese – negli stessi termini e limiti – anche ai lavoratori trasferiti ad UPA per effetto dell’accordo odierno.

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