Festività Soppresse ( Art. 47 CCNL 11/7/1999 ) Codice Azienda FES
Le Festività Soppresse per l’anno 2004 ammontano a cinque, più il 25 aprile, che cade in domenica, per il quale l’art. 45 del CCNL prevede la remunerazione o, in alternativa, una giornata di permesso da fruire compatibilmente con le esigenze di servizio. L’Azienda sul portale U4People ha indicato, un po’ superficialmente, in sei le giornate di ex festività anche se disciplinate da articoli diversi.
Le festività soppresse ricorrono nei seguenti giorni:
– Venerdì 19 Marzo – San Giuseppe
– Giovedì 20 Maggio- Ascensione
– Giovedì 10 Giugno- Corpus Domini
– Martedì 29 Giugno SS. Pietro e Paolo (per la sola piazza di Roma, intesa come Comune, il 29 Giugno è giornata festiva a tutti gli effetti; quindi le giornate di Festività Soppresse per i Colleghi della Capitale sono 4 anziché 5).
– Giovedì 4 Novembre – Festa dell’Unità Nazionale
Rimangono immutate le regole contrattuali che disciplinano questo istituto e pertanto:
=> per le giornate suddette occorre che il Lavoratore abbia diritto all’intero trattamento economico; perciò è indispensabile non collocare nei giorni succitati né permessi né aspettativa senza o con ridotta retribuzione;
=> le ex festività sono fruibili entro il 14 Dicembre e, decorso questo termine, sono monetizzate;
=> i permessi possono essere goduti a giornate intere o frazionati in mattinate e pomeriggi;
=> se la fruizione dei permessi è collegata a periodi di ferie, o se si utilizzano in tre o più giornate consecutive, occorre programmare le ex festività al momento della predisposizione dei turni di ferie; se la richiesta di fruizione non è stata formulata nel piano ferie occorre avanzare la domanda con un congruo preavviso e verificare la compatibilità della stessa con le esigenze di servizio.
Ricordiamo che per una verifica dello stato delle Ferie e delle Ex Festività, ci si può avvalere del prospetto riepilogativo riportato in calce alla Busta Paga e dell’apposita sezione “Area Gestione Personale” contenuta nel Portale “UCI for People”.
LAVORATORI/TRICI A TEMPO PIENO APPARTENENTI ALLE AREE PROFESSIONALI 1^ – 2^ – 3^
Banca delle ore ( Artt. 85; 91 CCNL 11/7/1999)
Codice Azienda PRO ( 23 Ore ) – PBO ( Straordinario )
Anche per il 2004 i Lavoratori a Tempo Pieno, che non abbiano optato per la riduzione dell’orario settimanale di mezz’ora, possono usufruire di 23 ore di riduzione oraria annuale, accantonate da Gennaio in Banca delle Ore. Le ore suddette possono essere utilizzate entro il mese di Ottobre 2004. Ricordiamo che le prime 27 ore di straordinario sono riversate obbligatoriamente in B.O., mentre per le successive 50 il Lavoratore può optare fra il pagamento con la maggiorazione prevista per lo straordinario o l’accantonamento in B.O. Le ulteriori 50 ore di prestazione straordinaria danno diritto al solo pagamento con maggiorazione. Il recupero delle ore accantonate in B.O. deve avvenire entro 10 mesi dall’effettuazione della prestazione straordinaria, pena la decadenza della possibilità di effettuare i recuperi stessi.
Rammentiamo i criteri generali previsti per l’utilizzazione dei permessi in Banca Ore.
I permessi sono frazionabili e l’utilizzo non può essere inferiore alla mezz’ora.
Entro 4 mesi dall’accantonamento dei permessi in B.O. la fruizione deve essere concordata con l’Azienda.
Trascorso tale termine l’utilizzo avviene con il seguente preavviso:
=> 1 giorno lavorativo, nel caso di permesso orario;
=> 5 giorni lavorativi, nel caso di permesso tra 1 e 2 giorni;
=> 10 giorni lavorativi, nel caso di permesso superiore a 2 giorni.
Permessi ex Art. 56 ( Art. 85 CCNL 11/7/1999 )
Codice Azienda P52
Il CCNL sancisce ai Lavoratori il riconoscimento di una ulteriore giornata di riduzione oraria da fruire con i criteri dell’art. 56 del precedente contratto di lavoro.
Queste ore, che ammontano a 7,30, possono essere così utilizzate
periodo di fruizione: Gennaio – Dicembre; decorso detto termine le ore non fruite non sono monetizzabili;
l’utilizzo deve essere preavvisato alla Direzione;
i permessi sono frazionabili, nel limite minimo di un’ora .
LAVORATORI/TRICI A TEMPO PARZIALE APPARTENENTI ALLE AREE PROFESSIONALI 1^ – 2^ – 3^
Permessi ex Art. 56 ( Art. 26 CCNL 11/7/1999 )
Codice Azienda P 52
Il nuovo CCNL sancisce che, a decorrere dal 2001, viene riconosciuta una ulteriore giornata di riduzione oraria, sommata alle precedenti 3, da fruire con i criteri dell’art. 56 del precedente contratto di lavoro.
Queste giornate, che ammontano quindi a 4 per il personale part time, possono essere così utilizzate
periodo di fruizione: Gennaio – Dicembre; decorso detto termine le ore non fruite non sono monetizzabili;
l’utilizzo deve essere preavvisato alla Direzione;
i permessi sono frazionabili, nel limite minimo di un’ora ( le Organizzazioni Sindacali hanno avanzato all’Azienda la richiesta di utilizzo minimo pari a mezz’ora ).
Giornate semifestive ( Art. 26 CCNL 11/7/1999 )
Riportiamo una tabella esplicativa della durata dell’orario di lavoro nelle suddette giornate, ovvero la vigilia di Ferragosto, di Natale, il 31 Dicembre e la ricorrenza del Santo Patrono.
LAVORATORI/TRICI APPARTENENTI ALL’AREA QUADRI DIRETTIVI
Ferie ( Art. 46 CCNL 11 Luglio 1999 )
Il CCNL ha stabilito che, anche per i Quadri Direttivi di 1° e 2° livello – come per quelli di 3° e 4° -, il periodo annuale di ferie è fissato in 26 giorni.
Prestazioni dei Quadri Direttivi di 1° e 2° Livello,
eccedenti le 10 ore mensili forfettizzate ( Art. 71 CCNL 11 Luglio 1999 )
Ricapitoliamo i criteri adottati fino ad ora dall’Azienda:
-> la Banca pone l’asticella delle “Prestazioni Significative” attorno alle 200 ore circa (comprensive delle 110 ore di disponibilità individuate dal CCNL + 90 ore aggiuntive) per procedere ad un’erogazione economica;
-> a fronte del raggiungimento di tale limite, nel mese di luglio dell’anno successivo, sono corrisposti per le prestazioni effettuate nell’anno trascorso Euro 1.110,38 per i Quadri Direttivi di primo livello e Euro 1.162,03 per i Quadri direttivi di secondo livello; gli importi suddetti costituiscono la base minima di retribuzione e sono passibili di aumento con il crescere delle prestazioni aggiuntive certificate dal Collega; ovviamente tutte queste cifre sono aggiuntive rispetto la forfettizzazione stabilita dal CCNL;
-> oltre al limite di 90 ore per procedere all’erogazione è mantenuto il concetto di qualità della prestazione, per cui il superiore diretto è tenuto a confermare o meno i criteri di qualità del lavoro eseguito dal quadro.
Questa impostazione è stata contestata, fin dalla sua presentazione al Sindacato e, allo stato, viene adottata unilateralmente dal nostro Istituto in assenza di una soluzione condivisa con le Organizzazioni Sindacali.
La nostra Organizzazione, congiuntamente alle altre, ha riproposto con forza la questione nell’ambito del confronto con l’Azienda, che verte sull’inquadramento delle nuove figure professionali, e nel contesto della Procedura Quadri Direttivi attivata in UniCredit Banca.
Sull’argomento del trattamento delle prestazioni aggiuntive dell’anno 2003 vi forniremo ampia e tempestiva informazione.
Raccomandiamo nel frattempo ai Colleghi Quadri Direttivi di I e II livello di ricostruire, per il periodo Gennaio – Dicembre 2003, l’ammontare delle prestazioni lavorative eccedenti le 10 ore mensili forfettizzate, che non sia stato possibile recuperare, attraverso l’autogestione oraria del proprio Lavoro.