Trasferimento 3 rami d’azienda ING Bank NV

Il giorno 18 novembre 2003, in Milano,

la Delegazione Aziendale costituita da
UniCredito Italiano
ING Bank N.V.
ING Investment Management Italia SGR
UniCredit Xelion Banca
UniCredit Private Banking

e la Delegazione Sindacale costituita dai “Referenti” della Delegazione Sindacale del Gruppo UniCredito Italiano, dalle Segreterie Nazionali/Territoriali, dalle Segreterie degli Organi di Coordinamento e/o dalle R.S.A delle Aziende interessate dal progetto di integrazione:

FALCRI
FIBA/CISL
FISAC/CGIL
UIL.C.A.

premesso che

-> nell’ambito del più complessivo progetto di integrazione di seguito delineato, da parte aziendale è stato deciso, con decorrenza 1° dicembre 2003, il trasferimento senza soluzione di continuità ai sensi e per gli effetti dell’art. 2112 Cod. Civ. ad UniCredit Xelion Banca ed a UniCredit Private Banking rispettivamente dei rami d’azienda “retail” e “private” di ING Bank NV (filiale italiana), sostanzialmente costituiti dalle strutture e risorse preposte e funzionali:
-> allo svolgimento delle attività di gestione dei conti correnti e di tutti i rapporti bancari ad essi connessi avviati da clienti retail per il tramite dei promotori finanziari;
-> allo svolgimento delle attività di gestione dei conti correnti e di tutti i rapporti bancari ad essi connessi avviati da clienti private per il tramite dei private bankers;

-> contestualmente verrà posto in essere il trasferimento senza soluzione di continuità ai sensi e per gli effetti dell’art. 2112 Cod. Civ. ad ING Investment Management Italia SGR del ramo d’azienda “gestioni patrimoniali” di ING Bank NV (filiale italiana), sostanzialmente costituito dalle strutture e risorse preposte e funzionali allo svolgimento delle attività relative alle gestioni patrimoniali collocate sia alla clientela private banking che alla clientela acquisita per il tramite dei promotori finanziari;

-> i rapporti di lavoro del personale di ING Bank N.V. interessato – nel numero di 28 unità – verranno trasferiti senza soluzione di continuità in capo alle aziende sopracitate – rispettivamente 18 a UniCredit Xelion Banca, 6 a UniCredit Private Banking e 4 a ING Investment Management Italia SGR;

-> le operazioni di cui sopra rientrano nell’ambito di un più ampio piano strategico finalizzato alla crescita del Gruppo UniCredito Italiano nei settori del wealth management e dell’asset gathering, date le prospettive di sviluppo previste per tale business nel medio termine, sia in termini di ricavi attesi che in termini di performance commerciale; nell’ambito di tale piano strategico UniCredito Italiano acquisirà da ING Groep N.V l’intero pacchetto azionario (100%) di ING Sviluppo Finanziaria Spa, che a sua volta detiene il 100% di ING Sviluppo Fiduciaria Sim, ING Investment Management Italia SGR, ING Agenzia Assicurativa Spa, ING Sviluppo Investimenti SIM, ING Employee Benefits Spa;

-> l’integrazione del Gruppo ING Italia è un progetto a fasi di realizzazione progressiva; in una fase successiva al perfezionamento delle operazioni di cui alla presente intesa, UniCredito Italiano procederà alla razionalizzazione delle attività e partecipazioni di ING Sviluppo Finanziaria; per le operazioni di cui alla descritta seconda fase saranno attivate apposite procedure sindacali secondo le normative di legge e di contratto;

considerato che

– in relazione a quanto sopra, il progetto oggetto della presente intesa e quello più complessivo di integrazione delle realtà del Gruppo ING con quelle del Gruppo UniCredito Italiano consentirà di proseguire l’opera di ottimizzazione della struttura organizzativa delle aziende del Gruppo acquisente salvaguardando al contempo i livelli occupazionali delle aziende acquisite nonché il patrimonio professionale delle risorse interessate;

– l’esistenza di differenti trattamenti normativi e retributivi comporta l’esigenza, allo scopo di realizzare la piena integrazione delle risorse umane oltre che delle funzioni e dei processi, di pervenire al momento del progressivo trasferimento dei rapporti di lavoro ad una armonizzazione dei trattamenti applicati al personale incorporato nel Gruppo UniCredito Italiano con quelli in essere presso le aziende trasferitarie;

– dalla realizzazione dell’operazione non discendono ricadute in termini di mobilità territoriale per il personale interessato;

le Parti
– esperite e concluse le procedure
previste dalle vigenti disposizioni di legge e di contratto –
hanno convenuto quanto segue:

Art. 1
La premessa costituisce parte integrante della presente intesa.

Art. 2
Nei confronti del personale di ING Bank N.V. trasferito ad UniCredit Xelion Banca ed a UniCredit Private Banking dal momento del conferimento cesserà di produrre effetto ogni accordo ed intesa, di qualunque natura, in essere presso l’azienda originaria e verrà applicata – in termini globalmente sostitutivi, anche di trattamenti e provvidenze frutto di delibere aziendali – la normativa nazionale e aziendale applicata al personale delle aziende acquisenti.
Nei confronti del personale di cui sopra dal momento del passaggio per quanto non espressamente previsto nell’ambito del presente accordo varranno le prassi in vigore presso le aziende del Gruppo UniCredito Italiano acquisenti .

Art. 3
Nei confronti di ciascun dipendente di cui all’art. 2 che all’atto del trasferimento alle aziende del Gruppo UniCredito Italiano risulti destinatario di un trattamento economico complessivamente inteso (vale a dire comprensivo di tutte le voci mensili/annuali non legate ad aspetti indennitari e/o di disagio, ivi compreso l’importo corrispondente all’eventuale quota dell’ex premio di rendimento eccedente lo standard di settore, cd “surplus”) superiore al trattamento economico come sopra definito applicato ad un dipendente delle società acquisenti di pari inquadramento ed anzianità di servizio, si conviene di mantenere la differenza di importo, nella misura in essere alla data del trasferimento, sotto forma di “assegno ad personam ex intesa”, suddiviso in tredici mensilità, assorbibile a seguito di promozioni non di merito.

Art. 4
A far tempo dalla data di trasferimento, a favore del personale di cui all’art. 2 verrà riconosciuto il buono pasto nelle seguenti misure:
– al personale con rapporto di lavoro a tempo pieno e a tempo parziale di tipo verticale, appartenente alle tre aree professionali ed alla categoria dei quadri direttivi: Euro 5,16;
– al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale Euro 2,58.

Nell'”assegno ad personam ex intesa” di cui all’art. 3 andrà a confluire l’eventuale importo eccedente il valore del buono pasto del personale part-time e full time; tale quota sarà assorbibile a seguito di variazione di valore del buono pasto medesimo.

Art. 5
Dal primo gennaio 2004 al personale di cui all’art. 2 verranno applicate le forme di assistenza sanitaria integrativa e le coperture infortunistiche in essere presso le aziende acquisenti.

Norma Transitoria
A favore del personale ING che resterà in carico alle aziende del Gruppo ING verrà confermata per tutto il 2004 l’applicazione delle forme di assistenza sanitaria integrativa e le coperture infortunistiche in essere presso le aziende di provenienza, con le attuali modalità, misure e criteri di contribuzione.

Art. 6
Per quanto concerne le tematiche di natura previdenziale, a favore del personale di cui all’art. 2 si applicano le previsioni di cui all’Accordo stipulato il 21 maggio 1997 fra l’allora Credito Italiano S.p.A. e le OO.SS. aziendali che consente l’adesione con qualifica di “iscritto post” al Fondo Pensione per il Personale delle Aziende del Gruppo UniCredito Italiano.
L’onere a carico dell’azienda (2% della retribuzione assunta a base per la determinazione del TFR) sarà posto in diminuzione dell’eventuale “assegno ad personam ex intesa” che dovesse derivare a favore di ciascun lavoratore dalla differenza del trattamento economico complessivamente inteso così come definito all’art. 3 della presente intesa.

Art. 7
Nel quadro delle compensazioni economiche generali intervenute, le Parti convengono che a favore dei dipendenti di cui all’art. 2 si terrà conto, ai soli fini della maturazione dei requisiti previsti per l’erogazione dei cd “premi di fedeltà” (25° e 35° anno di servizio), anche delle anzianità di effettivo servizio maturate nelle aziende di provenienza, fermo restando che i relativi importi verranno riconosciuti pro-quota.

Art. 8
A fronte di eventuali ulteriori distacchi riguardanti gruppi di lavoratori che dovessero essere posti in essere da parte aziendale, nell’intento di favorire un progressivo inserimento delle risorse nelle aziende del Gruppo UniCredito Italiano, verrà resa agli organismi sindacali apposita informativa ai sensi del vigente CCNL. Il distacco avverrà secondo le previsioni contenute nel Verbale di Accordo del settembre 1999, posto in calce al Protocollo per la realizzazione del progetto di integrazione delle risorse umane e per le relazioni industriali di UniCredito Italiano.

Art. 9
Le parti si danno reciprocamente atto che le clausole del presente accordo sono da intendersi, ad ogni effetto, tra di loro collegate ed inscindibili.

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