[USI] Accordo sull’elezione RLS

VERBALE DI ACCORDO
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 18 e 19 del D.Lgs. n. 626 del 19 settembre 1994 e degli Accordi Nazionali del 12 marzo 1997 e dei Protocolli ivi allegati
Il giorno, 15 aprile 2003, in Milano
UniCredit Servizi Informativi SpA
e
FABI FALCRI FIBA/Cisl FISAC/Cgil SINDIRIGENTI UIL.C.A.
Segreterie degli Organi di Coordinamento delle Rappresentanze Sindacali Aziendali
premesso che
· il 4° comma dell’art. 18 del D. Lgs. n. 626/94 rinvia alla contrattazione collettiva la definizione del numero, delle modalità di elezione o designazione, nonchè il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni da parte dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza;
· gli Accordi in data 12 marzo 1997 ed i relativi Protocolli hanno definito i criteri di computo del numero dei Rappresentanti, il numero dei permessi orari da riconoscere annualmente per l’espletamento delle funzioni, nonchè il numero di giornate da destinare alla formazione degli stessi Rappresentanti;
· i medesimi Accordi rinviano alla sfera aziendale la definizione degli ambiti territoriali nei quali sono distribuiti i Rappresentanti, delle modalità di accesso ai luoghi di lavoro e di registrazione degli spostamenti da parte di tali soggetti nonchè dei limiti in cui l’Azienda è tenuta a concorrere alle spese effettivamente sopportate e documentate, sostenute dai Rappresentanti per l’esercizio delle funzioni,
premesso altresì che
· il Regolamento per l’elezione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza presentato dalle Organizzazioni Sindacali Aziendali è stato giudicato dall’Azienda congruo rispetto alle previsioni contenute negli Accordi Nazionali del 12 marzo 1997,
convengono quanto segue:

Art.1
la premessa costituisce parte integrante del presente accordo.

Art.2
Determinazione del numero dei R.L.S.

Il numero dei componenti la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza viene individuato in 6 (sei) unità.

Art.3
Regolamentazione dell’operatività dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza

Le richieste di permesso devono essere presentate per iscritto al Presidio Amministrativo del Personale della Sede presso la quale presta servizio il RLS con un preavviso, di norma, di 48 ore.

L’accesso agli ambienti di lavoro da parte dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza avverrà previa comunicazione – anche telefonica – alla Direzione Aziendale e potrà essere effettuato in presenza del Responsabile del servizio di Protezione e Prevenzione stesso o di persona da lui delegata.
Laddove, in caso di accesso, i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza ravvisassero la necessità di conferire con i lavoratori, lo faranno in modo tale da non arrecare pregiudizio al normale svolgimento dell’attività lavorativa.

I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza sono tenuti ad annotare (di regola entro e non oltre due giorni dall’effettuazione) su un apposito registro, conservato presso la Direzione Aziendale, tutti gli accessi effettuati nell’ambito di un “Ufficio/Servizio” che si rendessero necessari per lo svolgimento delle loro funzioni.
(Vengono assimilate alle suddette annotazioni nell’apposito registro anche le comunicazioni effettuate tramite fax e posta elettronica).

Art.4
Formazione

L’Azienda, fermo restando quanto previsto dal CCNL 11/07/99, darà corso nei confronti dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza agli interventi formativi previsti dall’art. 8 degli Accordi siglati il 12 marzo 1997 sulle materie ivi indicate (in sede di prima applicazione la formazione verrà erogata entro sei mesi dalla data dell’elezione).

Ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. n. 626/94 la Direzione di USI, sentite anche le parti stipulanti, provvederà a convocare almeno una volta all’anno, e comunque in occasione di significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, tutti i soggetti di cui al primo comma della predetta norma, ivi compresi ovviamente i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, anche allo scopo di valutare insieme tutti gli aspetti di carattere generale attinenti alla problematica della sicurezza e della salute delle lavoratrici e dei lavoratori.

Art.5
Rimborso da parte dell’Azienda delle spese sostenute da ciascun Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

L’azienda concorre alle maggiori spese sostenute dagli RLS in occasione della fruizione delle 50 ore di permesso che sono inerenti all’espletamento del mandato attraverso l’accesso ai luoghi di lavoro nelle seguenti misure:

· ferma restando la percezione del buono pasto, rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute ed opportunamente documentate, con esclusivo utilizzo di mezzi pubblici;
· si precisa che, in caso di utilizzo per il viaggio del treno, per percorrenze non superiori ai 150 Km, il rimborso avviene solo nei limiti del costo del biglietto di 2^ classe;
· tra i mezzi pubblici utilizzabili non sono ricompresi il taxi e l’aereo;
· in caso di comprovata assenza di collegamenti con mezzi pubblici o di obiettiva difficoltà nell’utilizzo degli stessi, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza può richiedere all’Azienda di essere autorizzato all’uso della propria autovettura; in tal caso l’Azienda riconosce il rimborso chilometrico nella misura di Euro 0,25 e rimborsa eventuali pedaggi autostradali dietro presentazione dei relativi giustificativi;
· in caso di necessità di pernottamento, da concordarsi preventivamente con l’Azienda, sono utilizzate le convenzioni alberghiere stipulate dalla medesima;
· in caso di necessità di pernottamento o permanenza fuori dalla piazza di lavoro (o residenza) superiori a 10 ore, da concordarsi preventivamente con l’Azienda, è previsto il rimborso a piè di lista sino ad un massimo di Euro 20,00 a titolo di contributo pasto giornaliero.

Quanto sopra viene applicato anche in occasione della riunione annuale di cui all’art. 11 comma 1 D.Lgs. 626/94, nonché per eventuali ulteriori riunioni convocate su iniziativa dell’azienda in applicazione del citato articolo e, limitatamente alle lett. b), c), d) e i) dell’ articolo 19 D.Lgs 626/94; viene infine applicato nel caso di partecipazione ad interventi formativi previsti dall’ art. 8 degli accordi siglati il 12 marzo 1997.
Le trasferte effettuate dal Rappresentante dei Lavoratori per La sicurezza inerenti a l’esercizio delle funzioni e delle facoltà sopra riportate, sono escluse dal computo per il riconoscimento del trattamento di diaria.

Dichiarazione Aziendale

Da parte aziendale viene dichiarato che sarà valutato positivamente il riconoscimento del pernottamento nei termini di cui al presente articolo in caso di assenze al titolo di permesso RLS per intere giornate consecutive.

***
Art.6
L’Azienda fornirà ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza gli strumenti necessari per l’espletamento delle relative funzioni, in particolare quelli previsti dall’art. 5, 2° comma degli Accordi in data 12 marzo 1997.

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 11 degli Acc. Naz. agli RLS sono attribuiti anche i compiti dell’art. 9 St. Lav.

L’attività degli RLS deve espletarsi in osservanza delle previsioni di legge e delle disposizioni aziendali attuative della Legge 675/96.

Per ogni altro aspetto qui non disciplinato relativo alla materia del presente accordo, si darà applicazione al D. Lgs. 19.9.1994 n. 626 e successive modificazioni nonché agli accordi nazionali in materia sottoscritti dalle OO.SS.

Entro un anno dalla data di sottoscrizione, le Parti si incontreranno per una verifica dei termini del presente Accordo, anche sulla scorta delle prime esperienze maturate.


UniCredit Servizi Informativi S.p.A.



FABI FIBA/Cisl FISAC/Cgil



SINDIRIGENTICREDITO FALCRI UIL.C.A.


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