Riportiamo, di seguito, con riferimento all’anno 2024, le attuali previsioni del Contratto Nazionale in materia di permessiretribuiti ed orari ridotti relativi a: ex-festività soppresse, festività civili, giornate semifestive e giorni festivi infrasettimanali.
PERMESSI PER EX FESTIVITÀ
Il CCNL ABI prevede che i lavoratori abbiano diritto annualmente a un numero di permessi giornalieri retribuiti, a titolo di ex festività, corrispondente a quello delle giornate già indicate come festive dalla legge n. 260 del 1949 e che non sono più considerate tali per successive disposizioni legislative.
Per il 2024 le festività soppresse cadono nelle seguenti giornate:
- martedì 19 marzo – San Giuseppe
- giovedì 9 maggio – Ascensione (39° giorno dopo la domenica di Pasqua)
- giovedì 30 maggio – Corpus Domini (60° giorno dopo la domenica di Pasqua)
- sabato 29 giugno – San Pietro e Paolo (giornata festiva per il Comune di Roma)
- lunedì 4 novembre – Unità Nazionale
La giornata di permesso relativamente alla festività soppressa del 29 giugno, cadente di sabato, verrà riconosciuta solo a coloro che svolgono la prestazione lavorativa ordinaria in tale giorno. Per la piazza di Roma la giornata del 29 giugno è invece considerata giornata festiva.
Poiché nel 2024 il 2 giugno (Festa della Repubblica) coincide con la giornata di domenica, ai sensi del CCNL ABI l’azienda ha facoltà di riconoscere (come accade nel caso di eventuale coincidenza con la domenica delle giornate di festività civili del 25/04, 01/05 e 02/06) una giornata di permesso in alternativa al compenso aggiuntivo, da fruire compatibilmente con le esigenze di servizio.
In UniCredit tale giornata verrà aggiunta alle ex festività soppresse, che risulteranno in tal modo incrementate di una giornata. Alla luce di ciò, le giornate di permesso per il 2024 saranno:
5 per le Aree Professionali e
4 per i Quadri Direttivi e i per Dirigenti.
Solo per chi lavora fuori dal Comune di Roma e ha un turno lavorativo previsto per sabato 29 giugno 2024, tali permessi risulteranno incrementati di 1 giornata.
Ricordiamo che la categoria dei Quadri Direttivi e quella dei Dirigenti contribuiscono con una giornata di “ex- festività” ad alimentare il Fondo per l’Occupazione, mentre la categoria delle Aree Professionali contribuisce con il versamento di 7 ore e 30 minuti di banca ore.
Le norme contrattuali prevedono che le giornate di permesso per ex festività possano essere utilizzate – anche in maniera frazionata (nel nostro Gruppo non solo a mezze giornate, mattino o pomeriggio, ma anche su base oraria, grazie agli accordi sottoscritti dall’azienda con le Organizzazioni Sindacali per favorire al massimo la conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro) – nel periodo dal 16 gennaio al 14 dicembre dell’anno. Tali permessi vanno richiesti con congruo preavviso e possono essere fruiti anche in aggiunta, in tutto o in parte, ai periodi di ferie: in tal caso, così come nell’ipotesi di richiesta di utilizzo cumulato di 3 o più giornate consecutive, vanno segnalati in sede di predisposizione dei piani ferie.
Sebbene il CCNL ABI preveda la monetizzazione delle giornate di ex festività non godute, in molte aziende del settore ABI – tra cui il Gruppo UniCredit (ai sensi del Protocollo 28/06/2014 e accordi successivi) – sono stati sottoscritti accordiche prevedono l’utilizzo della ex festività entro l’anno di competenza.
In caso di mancato utilizzo entro il 14 dicembre 2024, tali giornate, quindi, si perderanno e non verranno monetizzate.
Il presupposto per fruire di tali permessi è di avere diritto all’intero trattamento economico nelle giornate di ex- festività (quindi, in tali giornate, non bisogna essere assenti per aspettativa, per permesso non retribuito o altra motivazione chenon dia luogo al diritto all’intera retribuzione).
N.B. Come detto, ai Quadri Direttivi (ed ai Dirigenti), a norma del CCNL ABI viene defalcata una giornata di ex festività al fine di alimentare il F.O.C. “Fondo nazionale per il sostegno dell’occupazione nel settore del credito” (cui gli appartenenti alle Aree Professionali contribuiscono con una riduzione pari a 7h e 30m delle 23h di permessi per riduzione orario).
SEMIFESTIVITÀ
Nel corso del 2024 i giorni considerati “semifestivi” vengono a cadere nelle seguenti giornate:
- 30 marzo (sabato), vigilia di Pasqua;
- Ricorrenza del Santo Patrono (a seconda della piazza) (*);
- 14 agosto (mercoledì), vigilia di Ferragosto;
- 24 dicembre (martedì), vigilia di Natale;
- 31 dicembre (martedì), vigilia di Capodanno.
(*) fa eccezione la piazza di Roma, per la quale la ricorrenza del Santo Patrono, sabato 29 giugno 2024, è giornata festiva e quindi non lavorativa.
Pertanto, le previsioni contrattuali stabilite per tali giornate saranno riconosciute per il Personale ad orario normale per semifestività in giornata lavorativa da lunedì a venerdì, e per coloro i quali il normale orario di lavoro preveda la prestazione nella giornata di sabato o di domenica. Le prestazioni compiuteoltre le 5 ore dal personale appartenente alle Aree Professionali adibito alla guardiania diurna, dai guardiani notturni edal personale adibito ai turni nei giorni semifestivi, vengono compensate con una indennità pari, per ciascuna ora prestata, alla paga oraria maggiorata del 30%.
Per i Lavoratori/Lavoratrici delle diverse piazze d’Italia (ad eccezione della piazza di Roma) in cui la ricorrenza del SantoPatrono cada – nel corso del 2024 – in giornata lavorativa, dal lunedì al venerdì, restano valide le previsioni contrattualiper i giorni semifestivi:
- per il Personale a tempo pieno (con l’eccezione di quello di custodia e addetto alla guardiania diurna e notturna)l’orario di lavoro non può superare le 5 ore e l’orario di sportello non può superare le 4 ore e 30 minuti;
- per il Personale a part-time l’orario d’uscita viene anticipato rispetto a quanto previsto dal contratto individuale,calcolando una riduzione d’orario proporzionale a quella del Personale a tempo pieno (2/3).
Quindi, ad esempio:
• Lavoratore/Lavoratrice a P/T a 25 ore settimanali (5 ore x 5 gg.) = orario di lavoro semifestivo, 3 ore e 20 minuti;
• Lavoratore/Lavoratrice a P/T a 20 ore settimanali (4 ore x 5 gg.) = orario di lavoro semifestivo, 2 ore e 40 minuti.
GIORNI FESTIVI INFRASETTIMANALI
Nell’anno corrente sono giorni festivi infrasettimanali le seguenti giornate:
- 1° gennaio (lunedì), Capodanno – Maria Santissima Madre di Dio; • 1° aprile (lunedì), Lunedì dell’Angelo;
- 25 aprile (giovedì), Anniversario della Liberazione;
- 1° maggio (mercoledì), Festa del Lavoro;
- 15 agosto (giovedì), Ferragosto – Assunzione;
- 1° novembre (venerdì), Ognissanti;
- 25 dicembre (mercoledì), Natale;
- 26 dicembre (giovedì), Santo Stefano.
Le norme contrattuali stabiliscono che, in caso di prestazioni lavorative in giorni festivi infrasettimanali, il Lavoratore/Lavoratrice appartenente alle Aree Professionali può chiedere di fruire, compatibilmente con le esigenze diservizio, di un corrispondente permesso, in sostituzione del compenso giornaliero calcolato sulla base della paga orariamaggiorata del 30% (+65% per lo straordinario notturno nelle festività infrasettimanali). Nel caso il Quadro Direttivo siachiamato ad effettuare le proprie prestazioni lavorative in giorni festivi, l’impresa esenterà, correlativamente, l’interessato dallo svolgere in altro giorno le proprie prestazioni.
Gennaio 2024
Fisac CGIL Gruppo Unicredit