In Italia, il congedo parentale è stato regolamentato primacon la legge n. 53/2000 e successivamente con il Testo Unico sulla tutela della genitorialità n. 151/2001 e consiste nel diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad astenersi dal lavoro per la cura e l’assistenza dei propri figli/e fino al compimento del 12esimo anno di vita del bambino/a o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.
Negli anni, altri provvedimenti hanno modificato la durata e la misura, ma sono rimasti gli stessi principi originariamente stabiliti:
- Il padre acquisisce un diritto autonomo al congedo parentale, anche nel caso in cui la madre sia casalinga oppure lavoratrice a domicilio o colf/badante (non titolari del diritto).
- I genitori possono chiedere il congedo parentale per ogni figlio/a; quindi tanti figli/e tanti congedi parentali;
- Il congedo parentale può essere fruito solo in costanza di rapporto di lavoro.
LIMITI MASSIMI DI FRUIZIONE
Rispetto alla legislazione passata, rimangono immutati i limiti massimi di fruizione individuali e di
entrambi i genitori, come segue:
- la madre può usufruire fino ad un massimo di 6 mesi di congedo parentale per ogni figlio/a entro i primi 12 anni di vita del bambino/a o dall’ingresso in famiglia nei casi di adozione o affidamento;
- il padre può usufruire fino ad un massimo di 6 mesi di congedo parentale (elevabili a 7 mesi nel caso in cui si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a tre mesi) per ogni figlio/a entro i primi dodici anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
- entrambi i genitori possono fruire complessivamente di un massimo di 10 mesi di congedo parentale (elevabili a 11 nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a tre mesi) per ogni figlio/a entro i primi dodici anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.
- Il “genitore solo” può usufruire fino ad un massimo di 11 mesi di congedo parentale (non più 10) per ogni figlio/a entro i primi 12 anni di vita del bambino/a o dall’ingresso in famiglia nei casi di adozione o affidamento;
I periodi di congedo parentale possono essere fruiti anche in maniera frazionata, in giorni o in ore.
COME PRESENTARE LA DOMANDA DI CONGEDO PARENTALE GIORNALIERO
- Darne comunicazione della fruizione al proprio responsabile, con un preavviso di almeno 5 giorni di calendario;
- Presentare all’INPS la domanda di congedo parentale attraverso uno dei canali dedicati: WEB, Patronati, Contact Center Multicanale (numero verde 803164 da telefono fisso, oppure 06 164 164 da cellulare);
- Registrare i periodi di congedo parentale su People Focus Italy > Self service > Assenza > Nuova richiesta assenza > Maternità > codice corrispondente, allegando (in un unico file) la ricevuta di presentazione della domanda e l’intero Modello compilato (Riepilogo Dati)
COME PRESENTARE LA DOMANDA DI CONGEDO PARENTALE SU BASE ORARIA
- Darne comunicazione al proprio responsabile con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi;
- Presentare all’INPS la domanda di congedo parentale su base oraria attraverso uno dei canali dedicati. Nella domanda occorre indicare il numero di giorni di congedo parentale. NON deve essere indicato il numero delle giornate di calendario in cui si verifica l’assenza oraria. Indicare il periodo entro il quale si intende fruire del congedo parentale frazionato ad ore. Per ogni mese solare occorre presentare domanda specifica e NON cumulativa.
- Inserire giornata per giornata su People Focus Italy > Self Service > Assenza > Nuova richiesta assenza > Maternità > codice corrispondente, le ore di fruizione e la loro collocazione temporale, rispettando il totale delle ore corrispondenti al numero dei giorni richiesti all’Ente previdenziale, ed allegando ad ogni singola assenza la documentazione INPS (ricevuta di presentazione + intero Modello compilato) in un unico file.
CARATTERISTICHE DEL CONGEDO SU BASE ORARIA
-
- Va fruito per periodi minimi di 1 ora.
- Bisogna assicurare almeno 1 ora di attività lavorativa.
- La somma dei periodi di congedo parentale su base oraria deve corrispondere, per ciascun mese di utilizzo, a giornate lavorative intere. Se si è in part time bisogna convertire le giornate lavorative in ore (es: per un PT di 30 ore lavorative settimanali, se si intende fruire di 2 giornate di congedo parentale, le 2 giornate saranno pari a: (2 * 7,5 * 30) / 37,50 = 12 ore).
- È incompatibile con la fruizione nella stessa giornata di altri permessi e assenze.
PERIODI INDENNIZZABILI E DECORRENZA (novità)
Il D.L 105/2022 ha aumentato il limite massimo dei periodi di congedo parentale indennizzabili da 6 a 9 mesi, di cui possono usufruire i genitori lavoratori, precisando che ad ogni genitore spettano 3 mesi di congedo indennizzato non trasferibile all’altro genitore; a questo periodo se ne aggiungono altri tre mesi che invece possono utilizzati in maniera ripartita da entrambi i genitori.
La legge di Bilancio 2023 (L 197/2022) ha innalzato dal 30% all’80% la retribuzione dell’indennità di congedo parentale per una sola mensilità, da fruire entro il sesto anno di vita del figlio (o sei anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età).
In base alla legge e ai chiarimenti forniti dalla Circolare INPS 45/2023 le regole sono le seguenti:
- il mese all’80% è uno solo per entrambi i genitori (non è a testa) e può essere fruito in modalità ripartita tra gli stessi o da uno soltanto di essi. Si precisa che la fruizione “alternata” tra i genitori, prevista nel novellato articolo 34 del D.lgs n. 151/2001, non preclude la possibilità di fruirne nei medesimi giorni e per lo stesso figlio, come consentito per tutti i periodi di congedo parentale;
- il congedo all’80% deve ricadere nei primi tre mesi di congedo parentale, che, in base alle nuove regole 2023, non sono trasferibili all’altro genitore;
- il beneficio è riservato solo ai dipendenti, sia nel pubblico sia nel privato (se uno dei genitori non lo è, spetta solo all’altro);
- il genitore deve aver terminato il congedo obbligatorio dopo il 31 dicembre 2022 (anche per un solo giorno).
Riassumendo, fermi restando i limiti individuali e di entrambi i genitori del congedo parentale, nonché i termini temporali entro cui è possibile fruirne:
- i periodi di congedo parentale fruiti, a partire dal 1° gennaio 2023, da genitori lavoratori dipendenti in relazione ai figli di età inferiore a 6 anni o entro 6 anni dall’ingresso del minore in caso di affidamento/adozione – per i quali il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità sia terminato successivamente al 31 dicembre 2022 – sono indennizzati all’80% della retribuzione, fino al raggiungimento del limite di un mese;
- i successivi periodi di congedo parentale, da fruire entro i 12 anni di età del figlio, sono indennizzati al 30% della retribuzione, fino al raggiungimento del limite di 9 mesi (comprensivo del primo mese indennizzato all’80%);
- i restanti periodi di congedo parentale, fino al limite di 10 o di 11 mesi (qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi), non sono indennizzati, salvo che il genitore interessato abbia un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, in tale caso sono indennizzabili al 30% della retribuzione.
In caso di genitore solo spettano 11 mesi di congedo, di cui 9 mesi indennizzabili, entro 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia.
Ricordiamo che i periodi di congedo parentale, anche quelli non indennizzati, sono coperti da contribuzione figurativa. Ai fini pensionistici, agli interessati viene data la possibilità di integrazione contributiva tramite riscatto o versamenti volontari.
PRECISAZIONE RISPETTO ALLA DOMANDA DI CONGEDO PARENTALE
Per finire, come specificato nel sito INPS nella sezione “Indennità di congedo parentale per lavoratrici e lavoratori dipendenti” – “Come fare domanda”, è indicato che la procedura per la presentazione delle domande di congedo parentale è unica. Non è quindi necessaria l’indicazione di quale percentuale di indennità sia da applicare al periodo richiesto, in quanto devono essere indennizzati all’80% i primi periodi successivi alla conclusione del congedo di maternità o, in alternativa, di paternità con le consuete modalità. Per la maggior parte dei lavoratori il pagamento è anticipato dal datore di lavoro per conto dell’Istituto.
Al raggiungimento del limite di un mese di coppia indennizzato all’80%, i successivi periodi sono indennizzati al 30% fino al raggiungimento del limite di coppia di nove mesi (comprensivi del primo all’80%).
Di seguito il link al testo della circolare INPS in cui potete trovare anche alcuni esempi pratici: circolare INPS 45/2023
Settembre 2023
Fisac Cgil Gruppo UniCredit