Cosa sono i “fringe benefits”?
Letteralmente tradotto: Fringe vuol dire marginale e benefit vuol dire beneficio.
Nel linguaggio quotidiano questa espressione viene utilizzata come compenso in natura, cioè non monetaria, che il datore di lavoro concede ai dipendenti, in aggiunta alla busta paga stabilita dal contratto di lavoro.
Si tratta quindi di veri e propri benefits aziendali che rientrano in una particolare tipologia di retribuzione regolata dall’articolo 2099 comma 3 del codice civile.
Come vengono considerate queste erogazioni dal punto di vista fiscale?
Lo Stato non le equipara alle retribuzioni e non le assoggetta a imposte e contributi, a patto che non superino un determinato limite.
Di norma tale limite ammonta ad € 258,23, ma per il 2023 il “Decreto Lavoro” (D.L. 48/2023) lo ha elevato a € 3000 solo a lavoratrici e lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico.
Pertanto, per il solo anno 2023, occorrerà distinguere:
- i/le dipendenti con figli a carico, per i quali la franchigia di esenzione viene innalzata da 258,23 euro a 3.000 euro, ricomprendendo nella stessa anche le somme eventualmente erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale;
- i/le dipendenti che non hanno figli a carico, per i quali resta ferma la soglia ordinaria di 258,23 euro (per tali lavoratori non sono previste somme agevolate relative alle utenze domestiche).
La condizione di figli ‘a carico’ si realizza in base ai seguenti parametri:
- figli che non superano i 24 anni di età e hanno percepito nell’anno un reddito complessivo pari o inferiore a 4.000 euro;
- figli che superano i 24 anni e hanno percepito un reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 euro.
Sono compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati.
Al riguardo, ricordiamo che la condizione di figlio fiscalmente a carico deve essere verificata con riferimento al 31 dicembre di ogni anno. Pertanto, trattandosi di un’agevolazione spettante per il solo anno d’imposta 2023, occorre verificare il superamento o meno del limite reddituale alla data del 31 dicembre 2023.
La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 23/E del 1° agosto 2023 chiarisce, inoltre, che la nuova agevolazione spetta a entrambi i genitori in misura intera anche nel caso in cui si accordino per attribuire la detrazione per figli a carico per intero al genitore che, tra i due, possiede il reddito più elevato.
Qualora si dovesse superare i limiti di esenzione (anche di un solo centesimo), 3.000 euro per dipendenti con figli fiscalmente a carico e 258,23 per gli altri dipendenti, verrà applicata la tassazione e la contribuzione non soltanto per la parte eccedente, ma per l’intera somma che sarà assoggettata alle trattenute IRPEF (23%, 25%, 35% o 43% a seconda del reddito complessivo), ai contributi previdenziali ed alle addizionali regionali e comunali.
Come comunicato dall’Azienda nel pop up del cedolino del luglio scorso, a metà settembre verrà reso disponibile a portale un tool che consentirà agli interessati di dichiarare, come previsto dalla norma, di aver diritto all’innalzamento del tetto di esenzione.
I finanziamenti agevolati
Anche i finanziamenti a tasso agevolato, che la banca concede ai propri dipendenti, sono considerati erogazioni in natura.
L’importo da considerare come benefit si determina partendo dalla differenza tra il Tasso di Riferimento BCE a fine anno e il tasso pagato sul mutuo o sul prestito.
Non tutta la differenza rappresenta un benefit: l’importo preso in considerazione è pari al 50% di tale differenza.
Ipotizziamo che il tasso BCE a fine anno sia al 5 %
Se Tasso BCE > Tasso dipendente:
(Tasso BCE – Tasso dipendente) / 2 = % benefit
% benefit * debito residuo = ammontare del benefit che diventa reddito imponibile se >3000€ (dipendenti con figli a carico), se >258,23 € (gli altri dipendenti).
Esempio 1
(Tasso BCE 5,00 % – Tasso dipendente 1,00% = 4,00%) / 2 = 2,00% Capitale residuo 100.000€ x 2,00% = 2.000€ benefit
Esempio 2
(Tasso BCE 5,00 % – Tasso dipendente 1,00% = 4,00%) / 2 = 2,00% Capitale residuo 200.000€ x 2,00% = 4.000€ benefit
In presenza di altri benefit (ad esempio alloggio, auto aziendale o mutuo a tasso agevolato), se il valore complessivamente percepito nell’anno (comprensivo dei buoni spesa) dovesse superare il limite di esenzione fiscale, l’intero importo sarà soggetto a imposte e contributi previdenziali.
I finanziamenti agevolati cointestati con soggetti non dipendenti
La Risoluzione 44/E del 25 luglio 2023 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che, ai sensi dell’art. 51 c. 3 del Tuir, rientrano nella nozione di reddito di lavoro dipendente anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore (o del pensionato) o ai familiari indicati nell’articolo 12 del Tuir anche se non fiscalmente a carico. Pertanto anche nel caso in cui il finanziamento agevolato sia intestato ad un familiare o cointestato con un familiare (ad esempio il coniuge) il calcolo deve essere effettuato sulla base dell’intera “quota interessi”. Diversamente, qualora il mutuo sia cointestato con un soggetto diverso da quelli espressamente indicati nel citato articolo 12 del Tuir, il calcolo deve esser effettuato sulla base della sola “quota interessi” imputabile al dipendente che ha sottoscritto il finanziamento.
I buoni benzina
Inoltre, anche per il 2023, è stata concessa facoltà di usufruire di ulteriori € 200 da destinare esclusivamente all’acquisto di buoni benzina che non rientrano nella regolamentazione fiscale dei fringe benefits e che quindi non contribuiscono a formare il massimale del fringe benefit, ma, attenzione, a tale esclusione dal concorso alla formazione del reddito non rileva ai fini contributivi; pertanto tale importo (200€ buoni benzina) risulta imponibile ai fini contributivi.
Il welfare aziendale
Il welfare aziendale non rientra tra i fringe benefits, tranne i buoni spesa (Esselunga, Amazon, ecc.), quindi si può tranquillamente continuare ad utilizzare per tutte le altre voci come zainetto sanitario, spese scolastiche, viaggi etc.
Settembre, 2023
Fisac CGIL Gruppo Unicredit