Assegno Unico e Universale per i figli 2023

four children standing on dirt during daytime

Assegno Unico e Universale per i figli 2023

Dal 1° marzo 2022 è istituito l’Assegno Unico e Universale per ogni figlio a carico al ricorrere di determinate condizioni, a partire dal settimo mese di gravidanza fino al compimento del 21^ anno di età e senza limiti di età per i figli disabili.

Tale Assegno costituisce un beneficio economico mensile – per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo – riconosciuto ai nuclei familiari sulla base della condizione economica rappresentata nell’ISEE.

PER CHI HA GIÀ PRESENTATO DOMANDA NEL 2022, ISTRUZIONI:

Dal 1° marzo 2023 coloro che nel corso del periodo gennaio 2022 – febbraio 2023 abbiano presentato una domanda di Assegno unico e universale (AUU) per i figli a carico, accolta e in corso di validità, beneficeranno dell’erogazione d’ufficio della prestazione da parte dell’INPS, senza dover presentare una nuova domanda.

RESTA OBBLIGATORIO, INVECE, IL RINNOVO DELL’ISEE PER POTER USUFRUIRE DELL’IMPORTO COMPLETO.

I richiedenti dovranno tuttavia comunicare eventuali variazioni delle informazioni precedentemente inserite nella domanda di Assegno Unico trasmessa all’INPS prima del 28 febbraio 2023 (ad esempio: nascita di figli, variazione/inserimento della condizione di disabilità, separazione, variazioni IBAN, maggiore età dei figli), integrando tempestivamente la domanda già trasmessa.

PER CHI PRESENTA “NUOVA” DOMANDA, ISTRUZIONI:

Potranno invece presentare la domanda coloro che non hanno mai fruito dell’Assegno Unico e quanti avevano prima del 28 febbraio 2023 trasmesso una domanda che non è stata accolta o che non è più attiva.

Le domande possono essere presentate tramite:

  • servizio online INPS;
  • app INPS Mobile;
  • Contact center contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile);
  • Istituti di Patronato;

Per quanto riguarda la decorrenza della prestazione si ricorda che – per le domande presentate entro il 30 giugno 2023 – l’Assegno Unico è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno di riferimento. Qualora la presentazione della domanda avvenga dal 1° luglio dell’anno di riferimento, la prestazione decorre dal mese successivo a quello della domanda stessa.

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’ISEE

In tutte le ipotesi sopra descritte, ovvero:

  • nel caso di domanda di Assegno Unico e universale già presentata all’INPS; oppure,
  • nel caso di presentazione di nuova domanda, anche per coloro che hanno una domanda in stato “Respinta”, “Decaduta”, “Revocata” o “Rinunciata” al 28 febbraio 2023 e che si trovano nel 2023 in possesso dei requisiti normativamente previsti,

sussiste sempre l’onere di procedere alla presentazione della nuova DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) per l’anno 2023, per ottenere a partire dal mese di marzo gli importi più elevati dell’Assegno Unico e Universale sulla base dell’attestazione ISEE 2023.

L’ISEE in corso di validità al 31 dicembre 2022 continua a essere utilizzato per la determinazione degli importi dell’Assegno Unico e Universale relativi alle mensilità di gennaio e febbraio 2023.

ATTENZIONE: In assenza di una nuova DSU presentata per il 2023 e correttamente attestata, l’importo dell’Assegno Unico e Universale sarà calcolato a partire dal mese di marzo 2023 con riferimento agli importi minimi previsti dalla normativa. Qualora la nuova DSU sia presentata entro il 30 giugno 2023, gli importi eventualmente già erogati per l’annualità 2023 saranno adeguati a partire dal mese di marzo 2023 con la corresponsione degli importi dovuti arretrati.

NOVITÀ IMPORTI

Le novità dell’assegno Unico 2023 sono le seguenti:

  • aumento del 50% della maggiorazione forfettaria, per i nuclei con almeno 4 figli, che passa da 100 a 150 euro mensili a nucleo;
  • aumento del 50% dell’assegno per i nuclei familiari numerosi, con tre o più figli a carico,limitatamente ai figli di età compresa tra uno e tre anni per i quali l’importo spettante per ogni figlio aumenta del 50%, per livelli di ISEE fino a 40.000 euro;
  • aumento del 50% dell’assegno, da applicare agli importi spettanti secondo le fasce ISEE di riferimento, per i nuclei familiari con figli di età inferiore a 1 anno.

Sono confermati e diventano stabili gli aumenti riconosciuti nel corso del 2022 per i figli disabili.

Vi segnaliamo che nel sito INPS è stato predisposto un simulatore per l’importo dell’Assegno unico e universale spettante, ecco il link https://servizi2.inps.it/servizi/AssegnoUnicoFigli/Simulatore

BENEFICIARI E REQUISITI

L’assegno è riconosciuto:

  • per ogni figlio o figlia minorenne a carico (per i nuovi nati decorre dal settimo mese di gravidanza)
  • per ciascun/a figlio/a maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per cui ricorra una delle seguenti condizioni:
    • frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
    • svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
    • sia registrato/a come disoccupato/a e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
    • svolga il servizio civile universale;
  • per ciascun figlio/a con disabilità a carico, senza limiti di età.

La domanda può essere presentata da:

  • genitori conviventi
  • genitori separati/divorziati
  • genitore unico
  • genitori affidatari
  • tutore del/la figlio/a
  • tutore del genitore
  • figlio/a maggiorenne

Chi ha la responsabilità genitoriale e presenta la domanda dovrà possedere – al momento della domanda e per tutta la durata dell’erogazione – i seguenti requisiti:

  • essere cittadino/a italiano/a o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo/a familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino/a di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
  • essere soggetto/a al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • essere residente e domiciliato/a in Italia;
  • essere o essere stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno.

Per ulteriori necessità vi invitiamo a contattare i Centri di Assistenza Fiscale (per pratica ISEE), Patronati INCA CGIL (per pratica Assegno Unico e universale) e i vostri sindacalisti di riferimento, per le modalità operative di supporto.

Gennaio 2023

Fisac CGIL Gruppo Unicredit

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