Le ex-festività, le festività civili, i giorni semifestivi e festivi infrasettimanali del 2023: i relativi permessi ed orari ridotti

Le ex-festività, le festività civili, i giorni semifestivi e festivi infrasettimanali del 2023: i relativi permessi ed orari ridotti

Riportiamo, di seguito, con riferimento all’anno 2023, le attuali previsioni del contratto nazionale in materia di permessi retribuiti ed orari ridotti relativi a: festività soppresse, feste civili cadenti di domenica, giornate semifestive e giorni festivi infrasettimanali.

PERMESSI PER EX FESTIVITA’ (art. 59 CCNL ABI 2019)

Per il 2023 le festività soppresse cadono nelle seguenti giornate:

  • domenica 19 marzo – San Giuseppe
  • giovedì 18 maggio – Ascensione (39° giorno dopo la domenica di Pasqua)
  • giovedì 8 giugno – Corpus Domini (60° giorno dopo la domenica di Pasqua)
  • giovedì 29 giugno – SS. Pietro e Paolo (giornata festiva per il Comune di Roma)
  • sabato 4 novembre – Unità Nazionale

Alla luce di ciò, le giornate di permesso per il 2023 saranno: 3 per le aree professionali e 2 per i quadri direttivi. Lavoratrici e lavoratori del comune di Roma ne avranno una in meno in virtù del fatto che il 29 giugno è considerata festiva. La giornata di permesso relativamente alla festività soppressa del 4 novembre, cadente di sabato, verrà riconosciuta solo a coloro che svolgono la prestazione lavorativa ordinaria in tale giorno.

Le norme contrattuali prevedono che tali giornate di permesso possano essere utilizzate – anche in maniera frazionata (nel nostro Gruppo non solo a mezze giornate, mattino o pomeriggio, ma anche su base oraria, grazie agli accordi sottoscritti dall’azienda con le Organizzazioni Sindacali per favorire al massimo la conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro) – nel periodo dal 16 gennaio al 14 dicembre dell’anno. Tali permessi vanno richiesti con congruo preavviso e possono essere fruiti anche in aggiunta, in tutto o in parte, ai periodi di ferie (in tal caso, così come nell’ipotesi di richiesta di utilizzo cumulato di 3 o più giornate consecutive, vanno segnalati in sede di predisposizione dei piani ferie).

Sebbene il CCNL ABI preveda la monetizzazione delle giornate di ex festività non godute, in molte aziende del settore ABI – tra cui il Gruppo UniCredit (ai sensi del Protocollo 28/06/2014 e accordi successivi) – sono stati sottoscritti accordi che prevedono l’utilizzo della ex festività entro l’anno di competenza. In caso di mancato utilizzo entro il 14 dicembre 2023, tali giornate, quindi, si perderanno e non verranno monetizzate.

Il presupposto per fruire di tali permessi è di avere diritto all’intero trattamento economico nelle giornate di ex-festività (quindi, in tali giornate, non bisogna essere assenti per aspettativa, per permesso non retribuito o altra motivazione che non dia luogo al diritto all’intera retribuzione).

N.B. Ai Quadri Direttivi (ed ai Dirigenti), a norma del 5° comma dell’art.34 del CCNL ABI 19.12.2019, viene defalcata una giornata di ex festività al fine di alimentare il F.O.C. “Fondo nazionale per il sostegno dell’occupazione nel settore del credito” (cui gli appartenenti alle Aree Professionali contribuiscono con una riduzione pari a 7h e 30m delle 23h di permessi per riduzione orario).

SEMIFESTIVITA’ (art. 57 c. 2 e art. 111 c. 6-7 CCNL ABI 2019)

Nel corso del 2023 i giorni considerati “semifestivi” vengono a cadere nelle seguenti giornate:

  • 8 aprile (sabato), vigilia di Pasqua;
  • ricorrenza del Santo Patrono (a seconda della piazza)*;
  • 14 agosto (lunedì), vigilia di Ferragosto;
  • 24 dicembre (domenica), vigilia di Natale;
  • 31 dicembre (domenica), vigilia di Capodanno.

* fa eccezione la piazza di Roma, per la quale la ricorrenza del Santo Patrono, giovedì 29 giugno 2023, è giornata festiva e quindi non lavorativa.

Pertanto, le previsioni contrattuali stabilite per tali giornate (vedi art.111, commi 6 e 7, CCNL ABI 19.12.2019) saranno riconosciute per il Personale ad orario normale per semifestività in giornata lavorativa da lunedì a venerdì, e per coloro i quali il normale orario di lavoro preveda la prestazione nella giornata di sabato o di domenica. Le prestazioni compiute oltre le 5 ore dal personale appartenente alle Aree Professionali adibito alla guardiania diurna, dai guardiani notturni e dal personale adibito ai turni nei giorni semifestivi, vengono compensate con una indennità pari, per ciascuna ora prestata, alla paga oraria maggiorata del 30% (art. 111 c. 6, CCNL ABI 2019).

Per i Lavoratori/Lavoratrici delle diverse piazze d’Italia (ad eccezione della piazza di Roma) in cui la ricorrenza del Santo Patrono cada – nel corso del 2023 – in giornata lavorativa, dal lunedì al venerdì, restano valide le previsioni contrattuali per i giorni semifestivi:

  • per il Personale a tempo pieno (con l’eccezione di quello di custodia e addetto alla guardiania diurna e notturna) l’orario di lavoro non può superare le 5 ore e l’orario di sportello non può superare le 4 ore e 30 minuti;
  • per il Personale a part-time l’orario d’uscita viene anticipato rispetto a quanto previsto dal contratto individuale, calcolando una riduzione d’orario proporzionale a quella del Personale a tempo pieno (2/3). Quindi, ad esempio:
    • Lavoratrice a P/T a 25 ore settimanali (5 ore x 5 gg.) = orario di lavoro semifestivo, 3 ore e 20 minuti;
    • Lavoratrice a P/T a 20 ore settimanali (4 ore x 5 gg.) = orario di lavoro semifestivo,2 ore e 40 minuti.

GIORNI FESTIVI INFRASETTIMANALI (art. 111 c. 5 CCNL ABI 2019)

Nell’anno corrente sono giorni festivi infrasettimanali le seguenti giornate:

  • 06 gennaio (venerdì), Epifania;
  • 10 aprile (lunedì), Lunedì dell’Angelo;
  • 25 aprile (martedì), Anniversario della Liberazione;
  • 1° maggio (lunedì), Festa del Lavoro;
  • 02 giugno (venerdì), Festa della Repubblica;
  • 29 giugno (giovedì), SS. Pietro e Paolo (festivo solo per la sola piazza di Roma); • 15 agosto (martedì), Ferragosto – Assunzione;
  • 1° novembre (mercoledì), Ognissanti;
  • 08 dicembre (venerdì), Immacolata Concezione;
  • 25 dicembre (lunedì), Natale;
  • 26 dicembre (martedì), Santo Stefano.

Le norme contrattuali stabiliscono che, in caso di prestazioni lavorative in giorni festivi infrasettimanali, il Lavoratore/Lavoratrice appartenente alle Aree Professionali può chiedere di fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, di un corrispondente permesso, in sostituzione del compenso giornaliero calcolato sulla base della paga oraria maggiorata del 30% (+65% per lo straordinario notturno nelle festività infrasettimanali). Nel caso il Quadro Direttivo sia chiamato ad effettuare le proprie prestazioni lavorative in giorni festivi, l’impresa esenterà, correlativamente, l’interessato dallo svolgere in altro giorno le proprie prestazioni (art. 92 c. 5, CCNL ABI 2019).

Fisac CGIL Gruppo Unicredit

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