Banca delle ore

Banca delle ore

Tra le novità relative all’accordo sulle ricadute del Piano Industriale “Unicredit Unlocked” del 27 gennaio 2022, ve ne è una riguardante la “banca delle ore”.

In realtà, più che di una novità, si tratta di un ritorno al passato, poiché a partire dal 1° gennaio 2022 si applica unicamente quanto disposto dal CCNL ABI 2019, art. 110, quindi l’eventuale recupero delle ore dovrà avvenire entro 24 mesi dalla maturazione.

L’Azienda ha la facoltà di chiedere prestazioni lavorative aggiuntive all’orario giornaliero normale del lavoratore/lavoratrice nel limite massimo di 2 ore al giorno o di 10 ore settimanali.

Il lavoro straordinario può essere effettuato entro il limite massimo di 100 ore per anno solare. Il lavoro straordinario non può essere effettuato nel giorno di domenica, nei giorni festivi, ed in quello del sabato (ovvero di lunedì nei casi di distribuzione dell’orario settimanale dal martedì al sabato) salvo particolari ed eccezionali esigenze.

Le prestazioni aggiuntive, fino a 50 ore nell’anno, rappresentano uno strumento di flessibilità e quindi non costituiscono lavoro straordinario e danno diritto al recupero obbligatorio. Per le successive 50 ore di prestazioni aggiuntive, si può scegliere il recupero oppure il compenso economico.

Riepiloghiamo nel seguente schema:

Prime 50 ore

versate nella Banca delle Ore (BPO), rappresentano uno strumento di flessibilità e quindi non costituiscono lavoro straordinario e danno diritto al recupero obbligatorio. Vi rientrano anche i permessi riduzione orario (PRO), che sono 23 ore ridotte di 7,5 ore per la contribuzione al FOC.

Successive 50 ore

a scelta, possono essere versate nella Banca delle ore oppure monetizzate

Oltre le 100 ore

entro le 150 ore, possono essere solo monetizzate

CRITERI DI RECUPERO

Nei primi 6 mesi dall’espletamento delle prestazioni aggiuntive il recupero può essere effettuato previo accordo tra azienda e lavoratore/lavoratrice. Trascorso tale termine, il lavoratore/lavoratrice ha diritto al recupero nel periodo prescelto, previo preavviso di almeno:

  • 1 giorno lavorativo, per il caso di recupero orario;
  • 5 giorni lavorativi, per il caso di recupero tra 1 e 2 giorni;
  • 10 giorni lavorativi, per il caso di recupero superiore a 2 giorni.

Resta fermo che il recupero dovrà comunque essere effettuato non oltre 24 mesi dalla maturazione.

Trascorso tale termine l’Azienda, nei successivi 6 mesi, fisserà – previo accordo con il lavoratore – il recupero delle ore relative a prestazioni rese in aggiunta al normale orario di lavoro, confluite in banca ore e non fruite. In caso di mancato accordo, l’Azienda provvederà ad indicare, entro lo stesso termine di 6 mesi, i tempi di fruizione.

Nei casi di prolungate assenze – quali malattie, infortuni, maternità – che abbiano impedito l’effettuazione del recupero entro i predetti termini, il lavoratore/lavoratrice interessato potrà scegliere tra la fruizione del recupero al rientro in servizio entro un congruo termine da concordare con l’impresa, ovvero la corresponsione del relativo compenso per lavoro straordinario.

Tale compenso viene riconosciuto anche nei casi di cessazione del rapporto per le prestazioni aggiuntive non recuperate.

N.B.  Sono invece prorogate le previsioni riguardanti le ex festività (quelle non fruite nell’anno di competenza non saranno monetizzate), così come le ferie, che dovranno essere fruite per intero nell’anno di riferimento con possibilità di differimento al primo semestre dell’anno successivo per un massimo di 2 giorni, previa autorizzazione delle competenti strutture Hr in via gestionale e per casi particolari.

I vostri rappresentanti sindacali sono a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Fisac CGIL Gruppo Unicredit

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