La legge 30 dicembre 2021, n. 234 (di seguito, legge di Bilancio 2022), ha previsto alcune agevolazioni contributive per l’anno 2022, tra le quali, l’esonero contributivo del 50% al rientro della maternità e l’esonero contributivo dello 0,8% (innalzato al 2% per il secondo semestre dell’anno in corso) per redditi imponibili previdenziali mensili fino a 2692 euro. Entrambe le Vediamo nel dettaglio le agevolazioni,
Esonero contributivo del 50% al rientro dalla maternità
La circolare INPS n.102/2022 del 19 settembre 2022, dà attuazione alla misura contenuta nella Legge di Bilancio 2022, con la quale viene prevista una riduzione pari al 50% della quota della contribuzione (per massimo 12 mesi) a carico delle lavoratrici madri che riprendono l’attività entro il 31/12/2022, senza alcun effetto negativo dal punto di vista previdenziale e del calcolo della prestazione pensionistica futura.
Lavoratrici che possono accedere al beneficio
Possono accedere al beneficio tutte le lavoratrici madri, dipendenti di datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ivi compresi quelli appartenenti al settore agricolo, che rientrino nel posto di lavoro dopo avere fruito del congedo di maternità.
L’esonero contributivo riguarda tutti i rapporti di lavoro dipendente del settore privato, incluso il settore agricolo, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, compresi i casi di regime di part- time, di apprendistato (di qualsiasi tipologia), di lavoro domestico e di lavoro intermittente.
Fruizione del congedo di maternità
L’esonero contributivo in oggetto spetta in favore delle lavoratrici madri al rientro dal periodo di congedo obbligatorio di maternità. Pertanto ai fini del legittimo riconoscimento dell’agevolazione, è necessario che la lavoratrice abbia fruito del congedo obbligatorio di maternità.
Laddove la lavoratrice fruisca dell’astensione facoltativa (c.d. congedo parentale) al termine del periodo di congedo obbligatorio, la misura può comunque trovare applicazione dalla data di rientro effettivo al lavoro della lavoratrice. Lo stesso vale in caso di rientro della lavoratrice dal periodo di interdizione post partum.
Condizioni e misura dell’esonero
L’esonero, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche,
- è pari al 50% della contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice
- ha una durata massima di 12 mensilità, che decorrono dal mese di competenza in cui si è verificato il rientro della lavoratrice nel posto di lavoro, al termine della fruizione del congedo (obbligatorio o parentale) di maternità.
Poiché l’agevolazione costituisce una misura sperimentale valida per l’anno 2022, il rientro della lavoratrice nel posto di lavoro dovrà in ogni caso avvenire entro il 31 dicembre 2022.
Cumulabilità con altre agevolazioni
L’esonero contributivo è cumulabile con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente relativi alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro.
L’agevolazione risulta essere cumulabile, laddove ricorrano i presupposti, con l’esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, previsto legge di Bilancio 2022 (aumentata a 2 punti percentuali per il secondo semestre del 2022).
Esonero contributivo per reddito imponibile previdenziale fino a 2692 euro mensili
La legge di bilancio 2022 ha previsto per ilavoratori dipendenti unesonero sulla quota dei contributi previdenziali di 0,8 punti percentuali per i periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022.
La condizione per poter usufruire dell’esonero è che la retribuzione imponibile ai fini previdenziali non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
Con il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (decreto Aiuti-bis), la riduzione della quota contributiva a carico dei lavoratori è stata innalzata a 2 punti percentuali per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2022.
Con messaggio 3499 del 24-09-2022, INPS ha fornito ulteriori indicazioni per la corretta individuazione del massimale mensile della retribuzione imponibile e le istruzioni operative per i datori di lavoro. Pertanto il recupero della differenza da 0,8 a 2 punti percentuali per il periodo già trascorso (luglio/settembre) verrà recuperato nelle prossime buste paga.
La delimitazione del periodo temporale di applicazione della previsione (01/01/2022 – 31/12/2022) comporta che possono essere oggetto di esonero le sole quote di contribuzione a carico del lavoratore relative a rapporti di lavoro subordinato dell’anno in corso. Pertanto, nelle ipotesi in cui il lavoratore abbia cessato il proprio rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2021 e, nel corso dell’anno 2022, siano state erogate le ultime competenze (residui di ferie e permessi, ratei di mensilità aggiuntive, ecc.), su tali ultime competenze l’esonero in trattazione non può trovare applicazione. Inoltre, anche nelle ipotesi in cui il lavoratore dovesse cessare il proprio rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2022 e, nel corso dell’anno 2023, dovessero essergli erogate le ultime competenze (residui di ferie e permessi, ratei di mensilità aggiuntive, ecc.), l’esonero, nell’anno 2023, su tali ultime competenze, non potrà trovare applicazione.
Come verificare esistenza della voce in cedolino stipendio
Dove visualizzare in cedolino stipendio imponibile previdenziale (INPS)
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