Congedo parentale covid per lavoratori/lavoratrici dipendenti del settore privato

Congedo parentale covid per lavoratori/lavoratrici dipendenti del settore privato

Con il messaggio 8 gennaio 2022, n. 74, INPS comunica che è stato prorogato al 31 marzo 2022 il termine per la fruizione del “Congedo parentale SARS CoV-2” per i genitori lavoratori dipendenti, per la cura dei figli conviventi minori di 14 anni affetti dal Covid-19, in quarantena da contatto o con attività didattica o educativa in presenza sospesa e, senza limiti di età e indipendentemente dalla convivenza , per la cura di figli con disabilità in situazione di gravità accertata.

A chi spetta

Il permesso retribuito al 50% è utilizzabile dal lavoratore/dalla lavoratrice dipendenti con figlio/i conviventi di età fino ai 14 anni in caso di:

  • Sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza disposta con provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalle singole strutture scolastiche, contenente la durata della sospensione;
  • Infezione da SARS-CoV-2 del figlio, risultante da certificazione/attestazione del medico di base o del pediatra di libera scelta oppure da provvedimento/comunicazione della Azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente. Tutte le predette documentazioni devono indicare il nominativo del figlio e la durata delle prescrizioni in esse contenute;
  • Quarantena da contatto del figlio (ovunque avvenuto) disposta con provvedimento/comunicazione del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente.

Il limite dei 14 anni non opera qualora il figlio/a sia disabile in situazione di gravità accertata (art. 3, comma 3, legge 104/1992).

Si specifica che per i genitori di figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni, il diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità, né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. Trattandosi, tuttavia, di aspetti giuslavoristici a cui non è collegato né il diritto all’indennità né alla contribuzione figurativa, si ricorda che l’Inps non ha competenza in materia e, pertanto, le relative domande di astensione dal lavoro devono essere presentate ai soli datori di lavoro e non all’Inps.

Come chiederlo

La domanda di attivazione del Congedo può essere presentata attraverso:

  • Il portale web dell’Istituto INPS, www.inps.it, nell’ambito dei servizi per presentare le domande di “Maternità e congedo parentale lavoratori dipendenti, autonomi, gestione separata”
  • Il Contact center INPS chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori)
  • Il Patronato, nel nostro caso INCA CGIL

Incompatibilità del congedo in modalità giornaliera

Si riportano di seguito i casi di incompatibilità tra il “Congedo parentale SARS CoV-2” e altre tipologie di assenza relative all’altro genitore convivente con il figlio per cui si richiede il congedo in argomento.

a) “Congedo parentale SARS CoV-2”
Il congedo di cui trattasi non può essere fruito negli stessi giorni da entrambi i genitori, ma solo in modalità alternata tra gli stessi, anche qualora si sia in presenza di più figli per cui sussistano le condizioni di accesso al congedo. La contemporanea fruizione dei due benefici è invece possibile nel caso in cui il congedo di cui trattasi sia fruito da parte di due genitori per figli diversi di cui uno con disabilità grave.

b) Congedo per figli conviventi di età compresa tra i 14 e i 16 anni
Il congedo di cui trattasi è incompatibile con la contemporanea fruizione (negli stessi giorni) da parte dell’altro genitore del congedo, ossia di congedo per altro figlio convivente (avuto dallo stesso genitore) di età compresa tra i 14 e i 16 anni. La contemporanea fruizione dei due benefici è invece possibile nel caso in cui il congedo di cui trattasi sia fruito da parte dei due genitori per figli diversi di cui uno con disabilità grave.

c) Congedo parentale
Il “Congedo parentale SARS CoV-2” è incompatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione del congedo parentale per lo stesso figlio da parte dell’altro genitore convivente con il minore. Resta fermo che nei giorni in cui non si fruisce del congedo in argomento è possibile fruire di giorni di congedo parentale.

d) Riposi giornalieri della madre o del padre
La fruizione del congedo in esame non è compatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione da parte dell’altro genitore convivente con il minore di riposi giornalieri (c.d. riposi per allattamento) fruiti per lo stesso figlio.

e) Cessazione e sospensione del rapporto di lavoro o dell’attività lavorativa
Il “Congedo parentale SARS CoV-2” per genitori non può essere fruito se l’altro genitore convivente con il figlio per cui si richiede il congedo sia disoccupato o sospeso dal lavoro ovvero comunque non svolga alcuna attività lavorativa. Ne consegue che in caso di aspettativa non retribuita di uno dei due genitori conviventi con il figlio, l’altro genitore non può fruire contemporaneamente (negli stessi giorni) del “Congedo parentale SARS CoV-2”. L’incompatibilità con il congedo in argomento sussiste anche nel caso in cui uno dei due genitori conviventi con il figlio stia beneficiando di strumenti a sostegno del reddito quali, ad esempio, trattamenti di integrazione salariale (CIGO, CIGS, CIG in deroga, assegno ordinario e CISOA) con sospensione dell’attività lavorativa, NASpI e DIS-COLL. Diversamente, nel caso in cui il genitore convivente con il figlio, beneficiando di trattamenti di integrazione salariale, abbia subìto solo una riduzione di orario di lavoro, per cui continua a prestare la propria attività lavorativa, ancorché a orario ridotto, l’altro genitore convivente con il figlio, o anche non convivente in caso di figlio con disabilità grave, è ammesso alla fruizione del “Congedo parentale SARS CoV-2”.

f) Part-time e lavoro intermittente
La fruizione del congedo in argomento da parte di un genitore è incompatibile durante le giornate di pausa contrattuale dell’altro genitore convivente con il figlio.

Compatibilità/incompatibilità del congedo in modalità oraria

Il “Congedo parentale SARS CoV-2” in modalità oraria può essere fruito da entrambi i genitori purché la fruizione avvenga in maniera alternata. La contemporanea fruizione del congedo da parte dei due genitori, nello stesso arco temporale, è possibile nel caso in cui il congedo, giornaliero o orario, sia goduto per figli diversi di cui uno con disabilità grave. Sono invece compatibili due richieste di “Congedo parentale SARS CoV- 2” in modalità oraria nello stesso giorno da parte dei due genitori, purché le ore di fruizione all’interno della stessa giornata non si sovrappongano. La contemporanea fruizione da parte dei due genitori è inoltre possibile anche in caso di sovrapposizione delle ore nella stessa giornata, nel caso in cui il congedo sia goduto per figli diversi di cui uno con disabilità grave.

Ferme restando tutte le indicazioni fornite nei precedenti paragrafi, si precisa che il “Congedo parentale SARS CoV-2” in modalità oraria è incompatibile con la fruizione del congedo parentale giornaliero da parte dell’altro genitore convivente per lo stesso minore.

Per ulteriori approfondimenti rinviamo alla lettura della Circolare INPS numero 189 del 17-12-2021 e all’assistenza del vostro referente sindacale.

Fisac CGIL Gruppo Unicredit

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