1. Lavoro festivo
Il riposo settimanale coincide, salvo casi specifici e ben determinati (turnista, addetto a sportelli presso manifestazioni temporanee), con la giornata di domenica. Al personale che presta servizio nel giorno fissato per il riposo spetta un riposo compensativo in altro giorno della settimana.
Il riposo compensativo è pari all’orario antimeridiano, se il lavoro è limitato alle ore antimeridiane della domenica, altrimenti è di una giornata. Viene effettuato di norma il giorno successivo o in altra giornata concordata.
Per le Aree Professionali è previsto, oltre al riposo compensativo, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione del 25%.
2. Lavoro nelle festività infrasettimanali
Per il lavoro prestato nei giorni festivi infrasettimanali, il personale delle Aree Professionali può scegliere tra il riposo compensativo e il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione del 30%.
Per i Quadri Direttivi spetta il correlativo riposo compensativo in alto giorno della settimana.
3. Lavoro nella giornata di sabato
Nel caso venga richiesta la prestazione lavorativa nella giornata di sabato (se la distribuzione dell’orario va da lunedì a venerdì) o lunedì (se la distribuzione va dal martedì al sabato), nonché di sabato pomeriggio o lunedì mattina (se la distribuzione va dal lunedì pomeriggio al sabato mattina), ai Quadri Direttivi spetta il correlativo riposo compensativo in altro giorno della settimana.
Il personale delle Aree Professionali, nel caso di prestazione lavorativa di sabato (o lunedì se la distribuzione dell’orario va da martedì a sabato), può scegliere il recupero attraverso la banca delle ore (comunque fino al limite annuo stabilito per la banca delle ore) oppure il compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione del 30%.
Riferimenti normativi:
Per le Aree Professionali: articoli 106 e 107 Contratto Nazionale 31/3/2015;
Per i Quadri Direttivi: articolo 87 Contratto Nazionale 31/3/2015.