Secondo il nostro Ordinamento giuridico, il lavoratore può essere retribuito in diverse modalità: a tempo – a cottimo – in natura – a provvigioni – con partecipazione agli utili e ai prodotti. Con il termine “a cottimo” si indica quella modalità di retribuzione del lavoro proporzionata o, comunque, specificatamente riferita alla quantità di prodotto lavorato anziché in base alla durata della prestazione lavorativa. Vale a dire che… più si produce e più si viene retribuiti …