Approfondimento n. 10: Part time e flessibilità d’orario

L’art.16 dell’Accordo sulle ricadute in Italia del Piano Team23, relativo a: «Part-time e flessibilità degli orari»

L’art.16 dell’Accordo sulle ricadute nel perimetro Italia del Piano di innovazione de- nominato Team 23, sottoscritto a Milano il 2 aprile 2020 fra “UniCredit/Aziende del Gruppo” e le Delegazioni di Gruppo delle “OO.SS. FABI, FIRST/Cisl, FISAC/Cgil, UILCA e UNISIN”, dal titolo: «Part-time e flessibilità degli orari», così recita:

“In continuità con quanto previsto nell’art.9 Accordo 28 giugno 2014 e art. 5.3 dell’Accordo 8 ottobre 2015 allo stesso titolo, le Parti, al fine di dare maggiore impulso alla concessione di nuove trasformazioni di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, si impegnano reciprocamente a ridefinire nel più breve tempo possibile le previsioni contenute nel Verbale di riunione di UniCredit S.p.A. del 17 novembre 2011 e successive integrazioni, per aumentarne la coerenza con le nuove condivise esigenze di maggiore concedibilità possibile, fermo restando le necessarie compatibilità con le esigenze organizzative e produttive aziendali nonché la necessità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro; in tale ambito si valuterà anche l’opportunità di estendere ad altri territori le forme alternative di flessibilità già in essere presso la Region Nord Est.

Raccomandazione delle OO.SS.
Le Organizzazioni Sindacali, nelle more della definizione di una nuova regolamentazione sul part-time e flessibilità, raccomandano all’azienda di intensificare il processo di accogli- mento delle domande di part-time ancora pendenti”.

Nel primo e unico comma dell’articolo le Parti – al fine di dare maggiore impulso alla concessione di nuove trasformazioni di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale – s’impegnano reciprocamente a ridefinire nel più breve tempo possibile la regolamentazione aziendale da tempo in essere sul part-time, per aumentarne la coerenza con le nuove condivise esigenze di maggiore concedibilità possibile, fermo restando le necessarie compatibilità con le esigenze organizzative e produttive aziendali nonché la necessità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Nell’ambito di tale ridefinizione dei Verbali d’incontro in UniCredit del 17.11.2011 (N.d.R. sul part-time), e del 22.05.2012 (e successive integrazioni; N.d.R. relativi alle flessibilità di orario), le Parti valuteranno anche l’opportunità di estendere ad altri territori le forme alternative di flessibilità già in essere presso la Region Nord Est.

Nella Raccomandazione delle OO.SS. a margine di quest’articolo, le Organizzazioni Sindacali – in attesa di tali modifiche migliorative su part-time e flessibilità – raccomandano all’Azienda di aumentare l’accoglimento delle domande di trasformazione dei rapporti di la- voro da tempo pieno a tempo parziale ancora pendenti.

LA SEGRETERIA DI GRUPPO FISAC/CGIL

NOTA BENE nelle pagine seguenti, per fornire ulteriori elementi di conoscenza sulla materia, si allegano:
– il testo dell’art.20 del CCNL 31.03.2015 (richiamato esplicitamente, in relazione al part-time, nell’Accordo di Gruppo
28.06.2014, che costituisce “normativa unitaria” con l’Accordo 2.04.2020);
– il testo dell’art.10 dell’Accordo 19.12.2019 di rinnovo del CCNL, che ha integrato/modificato l’art.35 del CCNL 31.03.2015, relativo al “Lavoro a tempo parziale”;
– il testo del Verbale d’incontro del 17.11.2011 sul part-time in Unicredit S.p.A. (e relativa lettera + allegato); – il testo del Verbale di incontro in Unicredit del 2.02.2012
– il testo del Verbale di incontro del 22.05.2012 sulle flessibilità d’orario in UniCredit S.p.A. (e correlata Nota congiunta della Commissione Bilaterale del Triveneto del 23.04.2012, più successiva Nota dell’Incontro a livello Triveneto del 12.06.2013).

… prosegue in allegato

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