Approfondimento n. 4: Formazione

L’art.10 dell’Accordo sulle ricadute in Italia del Piano Team23, relativo alla Formazione

L’art.10 dell’Accordo sulle ricadute nel perimetro Italia del Piano di innovazione denominato Team23, sottoscritto a Milano il 2 aprile 2020 fra “UniCredit/le Aziende del Gruppo” e le Delegazioni di Gruppo delle “OO.SS. FABI, FIRST/Cisl, FI-SAC/Cgil, UILCA e UNISIN”, dal titolo: «Formazione», così recita:

“Le Parti confermano la centralità dei processi di formazione per lo sviluppo professionale delle risorse umane e per la riuscita del Piano T23, nonché per l’assolvimento degli obblighi imposti dagli Organismi di Controllo nazionali ed europei.

Le Parti, atteso che le iniziative del Piano T23 comportano, una riprogettazione/ottimizzazione dei processi operativi, una forte attenzione al miglioramento dei servizi al Cliente attraverso un approccio pluridimensionale che include la digitalizzazione come fattore di semplificazione dei processi e di maggiore efficienza ed efficacia dell’interazione con il Cliente, una decisa ristrutturazione del modello distributivo, concordano che il tutto sarà supportato da interventi formativi, addestrativi trasversali o specifici di riconversione e riqualificazione professionale tali da fornire, nei tempi necessari, le competenze richieste per consentire alle risorse che ne saranno protagoniste di affron tare i rapidi cambiamenti organizzativi e di business.

Una specifica azione formativa sarà strutturata per fornire alle risorse interessate tutte le competenze richieste per l’eventuale nuovo ruolo da ricoprire e di massima prima dell’ingresso nello stesso: al riguardo, saranno previsti programmi di formazione, qualificazione e riconversione – rilevanti anche ai fini delle norme in materia di contribuzione al finanziamento dei programmi formativi, di riconversione e/o riqualificazione professionale – volti a consolidare e sviluppare le qualità professionali presenti nel Gruppo, a valorizzare le risorse e a sostenerne la riconversione professionale.

Tali percorsi saranno oggetto di approfondimento per l’elaborazione di piani formativi in sede di Commissione Formazione Finanziata di Gruppo al fine di accedere ai finanziamenti con gli appositi strumenti previsti dalle vigenti normative di settore, nazionali e/o comunitarie, anche avvalendosi delle prestazioni ordinarie di cui al D.M. n. 83486 del 28 luglio 2014.

In tale ottica le Parti, al fine di rendere sempre più fruibile ed efficace la formazione, ribadiscono la necessità di una puntuale e diffusa applicazione di quanto previsto dal Verbale della Commissione Formazione Finanziata di Gruppo del 2 dicembre 2015, dall’Accordo UniCredit del 9 dicembre 2015 e dal Verbale di riunione del 21 dicembre 2018 in particolare per quanto riguarda il processo di programmazione delle ore di formazione obbligatoria e di ruolo ed il corretto utilizzo del codice PFO. Le Parti hanno altresì condiviso che la formazione, sia per l’assolvimento degli obblighi imposti dai diversi Regolatori, sia in relazione agli obiettivi previsti dal Piano T23, con particolare attenzione alle situazioni di riqualificazione, verrà erogata, in base alle diverse esigenze formative, utilizzando corsi on line, training on the job e in particolare formazione in aula (fisica e virtuale).

Le Parti si danno atto del comune interesse a valutare nel tempo le possibilità di svolgimento della formazione con modalità innovative di fruizione (smart learning).

A tal fine, le Parti riconoscono l’interesse all’adozione, nel tempo, di modalità innovative di fruizione (smart learning) cogliendo le opportunità offerte dalle moderne tecnologie anche con la volontà di ulteriormente agevolare il proficuo svolgimento dei corsi, nell’ottica di assicurare l’efficacia e l’effettività del processo formativo. Pertanto, ferme le necessarie compatibilità tecniche/organizzative/gestionali, nell’ambito dei lavori della Commissione Formazione Finanziata di Gruppo verranno valutate le possibili eventuali iniziative di natura sperimentale finalizzate ad introdurre tale modalità di fruizione degli interventi formativi.”

Nel
primo comma di questo articolo, riprendendo concetti tradizionalmente presenti non solo nelle intese collegate a piani di riorganizzazione/ristrutturazione, le Parti confermano la centralità dei processi di formazione:
=> per lo sviluppo professionale delle risorse umane;
=> per la riuscita del Piano T23 (è per questo che, nelle premesse dell’Accordo 2.04.2020, le Parti hanno condiviso che “a fronte anche degli importanti processi di digitalizzazione che caratterizzano l’attuazione concreta del Piano T23, vi è la necessità di introdurre un percorso di relazioni sindacali tra le Parti che si sviluppi parallelamente alle innovazioni che tempo per tempo verranno attuate, per una loro piena comprensione e verifica circa gli effetti sui processi lavorativi, con particolare riferimento ai processi di formazione dei Lavoratori/trici coinvolti: ciò nel comune intento di cogliere le opportunità che l’evoluzione tecnologica può offrire per la valorizzazione del personale in termini di costante aggiornamento professionale a supporto della produttività, occupabilità e benessere lavorativo”);
=> per l’assolvimento degli obblighi imposti dagli Organismi di Controllo nazionali ed europei.

Nel secondo comma dello stesso articolo, le Parti, con riferimento alle iniziative legate al Piano T23 (riprogettazione/ottimizzazione dei processi operativi; forte attenzione al miglioramento dei servizi al Cliente attraverso un approccio pluridimensionale che include la digitalizzazione come fattore di semplificazione dei processi e di maggiore efficienza ed efficacia dell’interazione con il Cliente; decisa ristrutturazione del modello distributivo), concordano sul fatto che il tutto sarà supportato da interventi formativi, addestrativi trasversali o specifici di riconversione e riqualificazione professionale, tali da fornire – nei tempi necessari – le competenze richieste per consentire ai Lavoratori/trici coinvolti di affrontare i rapidi cambiamenti organizzativi e di business.

Nel terzo comma dell’articolo in questione, le Parti esplicitano che:
=> sarà strutturata una specifica azione formativa per fornire alle risorse interessate tutte le competenze richieste per l’eventuale nuovo ruolo da ricoprire: tale azione formativa, di massima, avverrà prima dell’ingresso nello stesso ruolo;
=> al riguardo, saranno previsti programmi di:
—–> formazione;
—–> qualificazione;
—–> riconversione,
volti a consolidare e sviluppare le qualità professionali presenti nel Gruppo, a valorizzare le risorse e a sostenerne la riconversione professionale;
=> le azioni e gli interventi formativi che saranno realizzati, potranno avvenire anche utilizzando le norme in materia di contribuzione al finanziamento dei programmi formativi, di riconversione e/o riqualificazione professionale.

Nel quarto comma, le Parti (richiamando l’ultimo punto del comma precedente) precisano che i percorsi formativi saranno oggetto di approfondimento per l’elaborazione di piani formativi in sede di Commissione bilaterale di Gruppo per la Formazione Finanziata, al fine di accedere ai finanziamenti con gli appositi strumenti previsti dalle vigenti normative di settore, nazionali e/o comunitarie, anche avvalendosi delle prestazioni ordinarie di cui al D.M. n.83486 del 28 luglio 2014 [N.d.R. si tratta del cosiddetto “Fondo di Solidarietà per il sostegno dell’occupazione e del reddito del Personale del credito”, lo stesso che – tramite la sua «sezione straordinaria» – finanzia i pre-pensionamenti con cui da molti anni si stanno gestendo le ristrutturazioni aziendali/di gruppo del nostro settore. Il medesimo Fondo – tramite la sua «sezione ordinaria» – permette anche la possibilità di finanziare piani formativi per la riconversione e la riqualificazione delle Colleghe/ghi (si parla di “riconversione” quando una persona cambia tipologia di attività e quindi deve apprendere competenze del tutto nuove; di “riqualificazione” quando il lavoro che quella persona fa si trasforma e richiede, per essere svolto correttamente, lo sviluppo di competenze aggiuntive a quelle già possedute)].

Nel quinto comma dell’articolo in questione, le Parti, al fine di rendere sempre più fruibile ed efficace la formazione, ribadiscono, in tale ottica, la necessità di una puntuale e diffusa applicazione di quanto previsto:
=> dal Verbale della Commissione Formazione di Gruppo del 2 dicembre 2015
(cfr. i contenuti dello stesso nella Scheda 1 alla pag. 6 del presente opuscolo);
=> dall’Accordo UniCredit del 9 dicembre 2015
(cfr. i contenuti dello stesso nella Scheda 2 alla pag. 8 del presente opuscolo);
=> e dal Verbale di riunione del 21 dicembre 2018
(cfr. i contenuti dello stesso nella Scheda 3 alla pag.9 del presente opuscolo),
—–> in particolare per quanto riguarda il processo di programmazione delle ore di formazione obbligatoria e di ruolo ed il corretto utilizzo del codice PFO
(N.d.R. si vedano, al riguardo, le schede alle pagg.6 9 del presente opuscolo, ove di si riportano i principali contenuti dei suddetti Verbali/Accordi).

Nel sesto comma, le Parti condividono altresì che la formazione, sia per l’assolvimento degli obblighi imposti dai diversi Regolatori, sia in relazione agli obiettivi previsti dal Piano Team 23, con particolare attenzione alle situazioni di riqualificazione, verrà erogata, in base alle diverse esigenze formative, utilizzando:
=> in particolare formazione in aula (fisica e virtuale);
=> corsi on line;
=> training on the job.

(N.d.R. uno degli elementi qualificanti dei Verbali di Accordo sottoscritti in UniCredit il 7 ed il 18 giugno 2019 nell’ambito del Piano di Formazione FBA 1/2019 è stato il ritorno in misura rilevante della formazione alla modalità d’aula: per il 2020 era previsto che circa il 60% del totale avrebbe avuto quella caratteristica, dopo diversi anni di formazione erogata quasi esclusivamente on-line. L’emergenza sanitaria legata alla diffusione del virus Covid-19 rende evidentemente molto difficile, al momento e probabilmente ancora per molti mesi, organizzare corsi di formazione che vedano numerose persone insieme in aula. L’introduzione, nell’Accordo 2.04.2020, del concetto di “aula virtuale” è di grande importanza perché consente un’evoluzione della formazione digitale che permetta di mettere in stretta correlazione tra loro corsisti e docenti, attraverso piattaforme di elearning, superando i rischi di natura sanitaria che caratterizzano tale fase. Compito della Commissione Formazione di Gruppo dovrà essere quello di lavorare per garantire la definizione di progetti didattici efficaci con questa modalità).

Nel settimo comma dell’articolo, le Parti si danno atto del comune interesse a valutare nel tempo le possibilità di svolgimento della formazione con modalità innovative di fruizione (smart learning).

Nell’ottavo ed ultimo comma dell’articolo, le Parti (con riferimento al comma precedente) riconoscono l’interesse all’adozione, nel tempo, di modalità innovative di fruizione (smart learning), cogliendo le opportunità offerte dalle moderne tecnologie anche con la volontà di ulteriormente agevolare il proficuo svolgimento dei corsi, nell’ottica di assicurare l’efficacia e l’effettività del processo formativo. In proposito – ferme le necessarie compatibilità tecniche/ organizzative/gestionali – nell’ambito dei lavori della Commissione bilaterale di Gruppo per la Formazione Finanziata verranno valutate le possibili eventuali iniziative di natura sperimentale finalizzate ad introdurre tale modalità di fruizione degli interventi formativi. (N.d.R. la formazione in modalità “smart learning” (ossia fruita da casa in orario di lavoro attraverso dispositivi elettronici) è già in uso in diverse altre aziende del settore. Le esperienze finora maturate forniscono una base importante per definire regole utili ad evitare che questa modalità diventi una fonte di isolamento tra le persone, garantendo invece l’esperienza di momenti di relazione e confronto fondamentali per la crescita dei Colleghi/ghe attraverso la formazione).

LA SEGRETERIA DI GRUPPO FISAC/CGIL

[… le schede proseguono in allegato]

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