Le ex-festività, le festività civili, i giorni semifestivi e festivi infrasettimanali del 2020: i relativi permessi ed orari ridotti

Riportiamo, di seguito, con riferimento all’anno corrente, le attuali previsioni dei contratti nazionali in materia di permessi retribuiti ed orari ridotti relativi a: festività soppresse, feste civili cadenti di domenica, giornate semifestive e giorni festivi infrasettimanali.

PERMESSI PER EX-FESTIVITÀ (ART.56 CCNL ABI 31.03.2015 ED ART.14 CCNL ABI 13.07.2015)

Per 2020 i permessi retribuiti relativi alle “ex-festività” sono cinque. Infatti, le festività soppresse cadono nelle seguenti giornate:
1. di giovedì, San Giuseppe, il 19 marzo;
2. di giovedì, l’Ascensione, che cade il 21 maggio (39° giorno dopo la domenica di Pasqua);
3. di giovedì, il Corpus Domini, che cade il giorno 11 giugno (60° giorno dopo la domenica
di Pasqua);
4. di lunedì, SS. Pietro e Paolo, il 29 giugno (giornata festiva per il Comune di
Roma);
5. di mercoledì, la Festa dell’Unità Nazionale, il 4 novembre.

Le norme contrattuali prevedono che tali giornate di permesso possano essere utilizzate – anche in maniera frazionata (nel nostro Gruppo non solo a mezze giornate, mattino o pomeriggio, ma anche su base oraria) – nel periodo dal 16 gennaio al 14 dicembre dell’anno. Tali permessi vanno richiesti con congruo preavviso e possono essere fruiti anche in aggiunta, in tutto o in parte, ai periodi di ferie (in tal caso, così come nell’ipotesi di richiesta di utilizzo cumulato di 3 o più giornate consecutive, vanno segnalati in sede di predisposizione dei piani ferie).

Il presupposto per fruire di tali permessi è di avere diritto all’intero trattamento economico nelle giornate di ex-festività (quindi, in tali giornate, non bisogna essere assenti per aspettativa, per permesso non retribuito o altra motivazione che non dia luogo al diritto all’intera retribuzione).

N.B. Ai Quadri Direttivi ed ai Dirigenti, a norma del 4° comma dell’art.32 del CCNL 31.03.2015, confermata dal recente rinnovo del CCNL, viene defalcata una giornata di ex-festività al fine di alimentare il F.O.C. “Fondo nazionale per il sostegno dell’occupazione nel settore del credito”.

SEMIFESTIVITÀ (ART.54 CCNL ABI 31.03.2015; ART.13 CCNL ABI 13.07.2015)

Nel corso del 2020 i giorni considerati “semifestivi” vengono a cadere nelle seguenti giornate:
=> 11 aprile (sabato), vigilia di Pasqua;
=> ricorrenza del Santo Patrono (a seconda della piazza);
=> 14 agosto (venerdì), vigilia di Ferragosto;
=> 24 dicembre (giovedì), vigilia di Natale;
=> 31 dicembre (giovedì), vigilia di Capodanno.

Pertanto, le previsioni contrattuali stabilite per tali giornate (vedi art.107, commi 6 e 7, CCNL ABI 31.03.2015) saranno riconosciute per tutto il Personale ad orario normale per il 14 agosto, il 24 e 31 dicembre e, per coloro i quali il normale orario di lavoro preveda la prestazione nella giornata di sabato, anche per il giorno 11 aprile.

Per i Lavoratori/Lavoratrici delle diverse piazze d’Italia in cui la ricorrenza del Santo Patrono cada – nel corso dell’anno corrente – in giornata lavorativa, dal lunedì al venerdì, restano valide le previsioni contrattuali per i giorni semifestivi:
=> per il Personale a tempo pieno (con l’eccezione di quello di custodia e addetto alla guardiania diurna e notturna) l’orario di lavoro non può superare le 5 ore e l’orario di sportello non può superare le 4 ore e 30 minuti;
=> per il Personale a part-time l’orario d’uscita viene anticipato rispetto a quanto previsto dal contratto individuale, calcolando una riduzione d’orario proporzionale a quella del Personale a tempo pieno (2/3).

Quindi, ad esempio:
– Lavoratrice a P/T a 25 ore settimanali (5 ore x 5 gg.) = orario di lavoro semifestivo, 3 ore e 20 minuti;
– Lavoratrice a P/T a 20 ore settimanali (4 ore x 5 gg.) = orario di lavoro semifestivo, 2 ore e 40 minuti.

GIORNI FESTIVI INFRASETTIMANALI (ART.107, COMMA 5, CCNL ABI 31.03.2015)

Nell’anno corrente sono giorni festivi infrasettimanali le seguenti giornate:
– 01 gennaio (mercoledì), Capodanno;
– 06 gennaio (lunedì), Epifania;
– 13 aprile (lunedì), Lunedì dell’Angelo;
– 25 aprile (sabato), Anniversario della Liberazione;
– 01 maggio (venerdì), Festa del lavoro;
– 02 giugno (martedì), Festa della Repubblica;
– 29 giugno (lunedì), SS. Pietro e Paolo (festivo solo per la sola piazza di Roma);
– 15 agosto (sabato), Ferragosto – Assunzione;
– 08 dicembre (martedì), Immacolata concezione;
– 25 dicembre (venerdì), Natale;
– 26 dicembre (sabato), Santo Stefano.

Ognissanti cade di domenica, 1 novembre.

Le norme contrattuali stabiliscono che, in caso di prestazioni lavorative in giorni festivi infrasettimanali, il Lavoratore/Lavoratrice appartenente alle Aree Professionali può chiedere di fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, di un corrispondente permesso, in sostituzione del compenso giornaliero calcolato sulla base della paga oraria maggiorata del 30% (+65% per lo straordinario notturno nelle festività infrasettimanali).

13 gennaio 2020
La Segreteria di Gruppo FISAC-CGIL

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