Accordo sindacale Videoregistrazione Milano Borromei – Cordusio SIM

Verbale di Accordo

Il giorno 29/08/2017 in Milano,

Cordusio SIM Spa …
e
le Rappresentanze Sindacali Aziendali di Milano delle seguenti OO.SS. Fabi, First/Cisl, Fisac/Cgil

PREMESSO CHE

l’Azienda ha comunicato l’intenzione di attivare, presso la stabile di Via Borromei, 5 a Milano, un sistema di videosorveglianza con la finalità di garantire la sicurezza nei confronti dei lavoratori, degli ospiti, delle strutture e del patrimonio aziendale, salvaguardandoli da rischi di intrusione, danneggiamento, ecc. nonchè volto a fornire, ove si verificassero eventi criminosi, valido supporto all’attività degli Organi inquirenti per l’individuazione dei colpevoli.

Le Parti nel corso di apposito incontro hanno potuto visionare l’impianto di sicurezza con particolare riferimento alla dislocazione delle telecamere.

CONSIDERATO CHE

l’art. 4 delle legge 300/70 vieta l’uso di impianti audiovisivi per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori; la medesimo norma consente l’installazione di impianti e apparecchiature dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distnaza dell’attività dei lavoratori per finalità legate alla “sicurezzza del lavoro”, previo accordo con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale

TUTTO CIO’ PREMESSO, LE PARTI,
IN RELAZIONE ALLE PREVISIONI DEL CITATO ART. 4 DELLA LEGGE 300/70,
CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1
Il sistema di videosorveglianza, di cui in premessa, sarà utilizzato esclusivamente per esigenze di prevenzione e di supporto all’attività delle Forze dell’Ordine nella repressione di eventi criminosi ed è quindi escluso ogni utilizzo diretto o indiretto di controllo a distanza dell’attività lavorativo e dei Lavoratori/trici; a titolo esemplificativo, le videoregistrazioni acquisite non potranno essere utilizzate, salvo in caso di dolo, nel corso di procedimenti disciplinari o ai fini di valutazione professionale.

Dichiarazione aziendale
L’azienda dichiara che le finalità perseguite sono conformi agli obblighi imposti dal Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 – “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dal Provvedimento del Garante della Privacy dell’8 aprile 2010.

Art. 2
In considerazione delle particolari esigenze di sicurezza e segretezza necessarie per l’attività delle unità operative site negli edifici interessati, il sistema di videosorveglianza, che si avvale degli strumenti e delle metodologie riportate nell’allegato tecnico, che forma parte integrante del presente accordo, sarà attivo 7 giorni su 7, nelle modalità descritte nell’allegato stesso.

L’accesso alle immagini registrate sarà consentito, a richiesta dell’azienda, mediante l’utilizzo congiunto di sistemi di accesso (PassWord, Token, Smart Card e altro) custoditi dalla Direzione Aziendale e da un rappresentante designato dalle Rappresentanze Sindacali Aziendali firmatarie del presente accordo.

La password di pertinenza delle OO.SS. sarà contenuta all’interno di una busta ad alta sicurezza del tipo auto sigillante e firmata dall’esponente sindacale designato. Il rappresentante sindacale designato potrà in ogni momento recarsi ove è custodita la busta per verificarne l’integrità.
Qualora si rendesse necessario l’utilizzo immediato delle immagini, su richiesta delle Forze dell’Ordine, l’incaricato di Cordusio Sim Spa, informerà tempestivamente il rappresentante sindacale designato, chiarendo i motivi che determina la necessità di utilizzo tempestivo delle immagini e procedendo comunque all’apertura della busta contenente la password qualora quest’ultimo sia impossibilitato a recarsi immediatamente presso la struttura interessata o in caso non fosse possibile rintracciarlo telefonicamente in tempo utile; in quest’ultimo caso il rappresentante sindacale designato sarà avvisato tempestivamente dell’avvenuto utilizzo della password anche via e-mail (nella quale saranno indicati i motivi dell’utilizzo e ora della telefonata effettuata) e dovrà recarsi appena possiible presso la struttura interessata per sigillare nuovamente la busta contenente la password affidata alle OO.SS., da modificare se del caso; ogni apertura della busta e conseguente utilizzo della password sarà annotato nei registri previsti dalla normativa vigente.

Art. 3
Le parti convengono che ogni modifica all’impianto di videosorveglianza descritto nell’allegato tecnico, sarà portata preventivamente a conoscenza delle Organizzazione Sindacali firmatarie del presente verbale per le valutazioni necessarie.

A richiesta congiunta delle OO.SS. firmatarie del presente accordo, le OO.SS. medesime potranno effettuare sopralluoghi, unitamente alle funzioni tecniche aziendali, al fine di verificare il rispetto di quanto contenuto nel presente accordo.

Cordusio SIM Spa

OO.SS. Fabi, First/Cisl, Fisac/Cgil

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