Nella giornata del 17 dicembre si è concluso, con la firma di un accordo, il confronto tra le Organizzazioni Sindacali e la Capogruppo relativo all’individuazione dei criteri per attivare, sperimentalmente per il 2016, uno strumento mirato al sostegno ai superstiti dei dipendenti morti in costanza di attività lavorativa.
Tale risultato è il frutto della tenacia con cui da tempo abbiamo rivendicato l’individuazione di una indispensabile forma di parziale ristoro a fronte di un evento drammatico che spesso provoca, purtroppo, situazioni di forte disagio economico alle famiglie dei deceduti.
Abbiamo condiviso, pertanto, con l’azienda, la necessità di dare a questo tipo di intervento caratteristiche innovative e indirizzate ad alleviare i possibili problemi economici sopra richiamati.
In considerazione della natura dell’intervento, orientata agli aspetti sociali e solidaristici, si è deciso di non prendere in considerazione, tra i possibili parametri da utilizzare per determinare l’indennizzo, la “posizione” del/della dipendente all’interno dell’azienda (inquadramento, RAL, etc.).
Per la determinazione dell’importo da destinare ai superstiti si seguirà un criterio che abbiamo definito “sociale”, in quanto tiene conto della situazione familiare.
L’ACCORDO
Si applicheranno quindi i seguenti parametri:
– la presenza di nucleo familiare anche non formalizzato in maniera classica (è quindi sufficiente la convivenza more uxorio risultante da certificato di stato di famiglia o Registro delle Unioni Civili): in tal caso il coniuge/convivente percepirà un indennizzo pari a € 25.000 che diventano € 75.000 se a carico fiscalmente;
– se il/la deceduto/a è genitore unico (single, vedova/o, divorziata/o, ecc.) con figli a carico, l’importo riconosciuto sarà di € 25.000 (a cui si aggiungono gli importi per i figli); in assenza di nucleo familiare, è previsto un indennizzo base di € 5.000.
– Ogni figlio fiscalmente a carico, fino a un massimo di 3, incrementa l’importo di € 50.000, per i successivi l’incremento è di € 25.000 per ciascun figlio;
– la somma così determinata, escluso nel caso di single senza figli, viene incrementata di una percentuale del 50%, se l’evento colpisce il/la dipendente fino a 35 anni di età. Tale percentuale decresce del 2,50% per ogni anno di anzianità ulteriore.
All’importo così determinato può aggiungersi un’ulteriore maggiorazione (€ 50.000), unica per nucleo, laddove al/la coniuge o a uno o più figli sia riconosciuto il contributo disabili, secondo le prassi tempo per tempo in vigore nel Gruppo.
Va ricordato che gli importi sono esenti da imposizione fiscale.
Nei prossimi giorni l’argomento sarà oggetto di una news sul portale aziendale. Per ulteriore chiarezza potete consultare l’all.to 1.
INFORTUNI
A partire dal 1° gennaio 2016, sempre in via sperimentale, abbiamo concordato l’introduzione di un nuovo criterio di calcolo per l’indennizzo in caso di invalidità permanente da infortunio professionale/extra professionale, per il quale viene abbandonato ogni riferimento alla RAL (Retribuzione Annua Lorda) individuale, a favore di un criterio universalistico di copertura. Così facendo è possibile indennizzare al 100% del capitale assicurato (€ 350.000) le invalidità a partire dal 66%.
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Consideriamo questo accordo un ulteriore passo importante verso la costruzione di un sistema di Welfare Aziendale integrativo che, attraverso la contrattazione tra Organizzazioni Sindacali e Azienda, possa rispondere in maniera articolata alle esigenze di colleghe e colleghi.
A partire dal 1° gennaio 2017, effettuata una verifica congiunta sulle casistiche occorse, in virtù del proseguimento del processo di razionalizzazione del sistema di
Previdenza di Gruppo, si valuteranno l’efficacia delle coperture provvisorie e le relative modalità di stabilizzazione, nonché la possibilità di estendere la Copertura Superstiti anche alla casistica della invalidità permanente (esclusa quella derivante da infortuni, già in essere). Proprio per accentuare il valore dell’integrazione tra le forme di Welfare e favorirne la diffusione, è nostra intenzione collegarne la fruizione “solo a corredo dell’iscrizione al sistema previdenziale di Gruppo”.
Il raggiungimento di questo Accordo è stato possibile, nel quadro delle previsioni dell’”Accordo programmatico di percorso” firmato lo scorso 8 ottobre, grazie all’avvio della razionalizzazione del sistema di Previdenza Complementare di Gruppo sancito con l’Accordo di confluenza dei Fondi Interni nel Fondo Pensione di Gruppo, e l’Accordo sulla capitalizzazione delle prestazioni pensionistiche erogate dagli stessi Fondi, firmati rispettivamente lo scorso 10 novembre e 4 dicembre. Inoltre, l’anticipo della Copertura Superstiti, in via sperimentale al 1° gennaio 2016, in luogo della data prevista (1° gennaio 2017) si è reso possibile a seguito dei risparmi che deriveranno dagli effetti della firma di un ulteriore Accordo, anch’esso firmato in data 17 dicembre. A seguito delle modifiche introdotte dalla legge di stabilità 2015 e successive circolari Inps, si è infatti verificata l’opportunità di interrompere la condizione di un numero ragguardevole di ex colleghe/i, attualmente percettori di assegno da parte del Fondo di Solidarietà in condizione di cd. salvaguardia, per avviarli alla percezione della pensione, avendo nel frattempo raggiunto i requisiti AGO, secondo la riforma Monti-Fornero ed essendo venuto meno il vincolo di permanenza nel Fondo di Solidarietà fino al compimento del 62° anno. I casi interessati da quanto sopra saranno oggetto di apposita comunicazione da parte delll’Azienda, la quale si è impegnata a versare la contribuzione correlata necessaria e mantenere la copertura sanitaria, con oneri a proprio carico, e le condizioni finanziarie agevolate, fino al compimento dei 62 anni.
Segreterie di Gruppo UniCredit Fabi First/Cisl Fisac/Cgil Unisin Sinfub Ugl UilCa
Milano, 21 dicembre 2015
Allegato 1: “Accordo di attivazione in via di prima sperimentazione nell’anno 2016 della copertura superstiti”
Allegato 2: “Accordo di attivazione in via di prima sperimentazione nell’anno 2016 delle copertura superstiti in caso di invalidità permanente”