Banca delle ore, Riduzione orario, Ex Festività, Permessi Retribuiti frazionabili

Informativa agli/alle iscritti/e Fisac/Cgil in UniCredit

Banca delle ore
Con riferimento alle prestazioni aggiuntive al normale orario di lavoro, l’Azienda ha facoltà di richiedere, nel limite massimo di due ore al giorno o di dieci ore settimanali, prestazioni lavorative aggiuntive al normale orario giornaliero. Il quantitativo massimo annuo delle stesse, previsto dalla normativa contrattuale, assomma a 150 ore.
Le prestazioni aggiuntive effettivamente prestate da parte di Lavoratori/Lavoratrici a tempo pieno appartenenti alle tre aree professionali, sono accantonate in procedura con le seguenti modalità: le prime 50 ore rappresentano strumento di flessibilità, da imputare a “Banca delle Ore” per il recupero; le successive 50 ore possono essere, dietro indicazione che l’interessato formulerà volta per volta, recuperate con inserimento in “Banca delle ore”, ovvero retribuite con il compenso per lavoro straordinario; le ulteriori 50 ore danno esclusivamente luogo al compenso per lavoro straordinario, in applicazione delle vigenti disposizioni contrattuali.
Anche le colleghe e i colleghi in part time ‐ in alternativa al compenso per lavoro supplementare ‐ possono fruire di permessi con lo stesso meccanismo della banca delle ore (resta confermato il limite massimo di 2 ore al giorno e di 50 ore all’anno per lo svolgimento di lavoro supplementare).

IL CCNL ABI , ALL’ARTICOLO 106, STABILISCE CON PRECISIONE I TERMINI DI PREAVVISO E DI DIRITTO/CONCESSIONE DI FRUIZIONE DEL RECUPERO DELLA BANCA DELLE ORE: NEI PRIMI 6 MESI DALL’EFFETTUAZIONE DELLA PRESTAZIONE AGGIUNTIVA IL RECUPERO DEVE ESSERE CONCORDATO CON L’AZIENDA; TRASCORSI 6 MESI È UN DIRITTO DEL LAVORATORE, SUBORDINATO ESCLUSIVAMENTE AL RISPETTO DEL PREAVVISO, CHE È ARTICOLATO NEL MODO SEGUENTE A SECONDA DELLE DURATA DELL’ASSENZA:
– assenza oraria: preavviso di 1 giorno lavorativo;
– assenza da 1 a 2 giorni: preavviso di 5 gg.lavorativi;
– assenza oltre 2 giorni: preavviso di 10 gg.lavorativi.

L’art. 13 dell’Accordo 28/6/2014 sulle ricadute del piano Strategico 2018 del Gruppo UniCredit, lasciando impregiudicato quanto stabilito dall’art. 106 del CCNL in termini di preavviso e diritto/concessione della fruizione, ha sostanzialmente previsto per la Banca Ore (oltre ad un piano di azzeramento entro il 31/12/2015 dei residui cumulati che avevano scadenza al 31/12/2014) un nuovo regime transitorio fino al 31/12/2018, che prevede la fruizione obbligatoria della “Banca delle ore” nel corso dell’anno di maturazione.
Unica eccezione è rappresentata dalla possibilità di rinviare all’anno successivo solo la fruizione delle prestazioni aggiuntive effettuate nei mesi di novembre e dicembre di ogni anno.

Riduzione orario
Per quanto concerne la Riduzione Orario ricordiamo che le 23 ore previste dal dettato contrattuale nazionale sono, per le Aree Professionali, decurtate di una giornata lavorativa (7 ore e 30 minuti) ai fini del finanziamento del Fondo per la Nuova Occupazione (F.O.C.).
L’art. 13 dell’Accordo 28/6/2014 f a r i f e r i m e n t o ai permessi per “Banca delle ore” (PBO) derivanti da prestazioni aggiuntive e non ai permessi per riduzione d’orario (PRO).
In sede di incontri di approfondimento tecnico delle tematiche dell’Accordo, UniCredit ha ufficializzato la propria posizione di assimilare – ai fini delle previsioni della fase eccezionale e transitoria che durerà fino al 31/12/2018 – i permessi per riduzione di orario contrattuale ai permessi per Banca Ore.
Questo in quanto, a detta dell’Azienda, le 23 ore di riduzione contrattuale annua, quale opzione alternativa alla riduzione oraria settimanale di 30 minuti – a norma del CCNL – sono riversate ad inizio d’anno nel contatore della “Banca delle ore” di ciascun/a Lavoratore/Lavoratrice.
Questa impostazione, fortemente contestata dalle OO.SS., è ritenuta da UniCredit coerente con l’Accordo 28.06.2014 che persegue la riduzione dei costi del Personale e dei relativi accantonamenti e con la Dichiarazione delle Parti su “RIPOSO SETTIMANALE, FESTIVITA’ E FERIE” del CCNL 19 GENNAIO 2012.

Ex Festività 2015
Per il 2015 i giorni di permesso retribuito relativi a “Festività soppresse” sono pari a 5. Bisogna considerare che i Quadri Direttivi e i Dirigenti sono tenuti a contribuire al Fondo nazionale per il sostegno all’occupazione nel settore del credito (F.O.C.) con una giornata di ex Festività annua nel periodo 2012‐2016, e quindi le loro giornate per il 2015 sono pari a 4.
IL TERMINE ULTIMO PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI PER EX FESTIVITÀ È, PER QUEST’ANNO, L U N E D Ì 1 4 D I CEMBRE. COME GIÀ DETTO LE GIORNATE DI EX FESTIVITÀ NON FRUITE, IN BASE AGLI ACCORDI VIGENTI, NON VERRANNO MONETIZZATE, NÉ È POSSIBILE IN ALCUN MODO IL LORO RECUPERO O COMPENSAZIONE DOPO LA DATA DEL 14 DICEMBRE.
Tali permessi (fruibili dal 16 gennaio al 14 dicembre di ogni anno) vanno richiesti con congruo preavviso e possono essere fruiti anche in aggiunta ai periodi di ferie (in tal caso, così come nell’ipotesi in cui s’intenda fruirli in tre o più giornate consecutive, vanno segnalati in sede di predisposizione dei piani ferie). Ricordiamo, infine, che è possibile fruire di queste giornate anche in modo frazionato, la mattina o il pomeriggio.

Permessi retribuiti frazionabili
I permessi retribuiti frazionabili vanno fruiti entro l’anno, quindi quelli dicompetenza del 2015 vanno fruiti entro il 31 dicembre del corrente anno.

Settembre 2015
A cura della Segreteria di Gruppo

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