Fondo pensione complementare: possibile effettuare versamenti “una tantum” entro novembre

La settimana scorsa è apparsa sul Portale di Gruppo una news (“Fondo Pensione: contribuzione aggiuntiva”) relativa alla nuova possibilità – a partire da quest’anno – di decidere, entro il 30 novembre (ferma restando l’analoga possibilità di opzione nel mese di maggio), un conferimento aggiuntivo una-tantum a favore della propria posizione individuale aperta presso il Fondo Pensione per il Personale delle Aziende del Gruppo UniCredit – Sezione II (o altro Fondo complementare operante nel Gruppo a cui si è iscritti/e).

Pertanto,
la decisione di effettuare, entro la fine del c.m., un eventuale versamento una-tantum (che sarebbe trattenuto nel foglio-paga del successivo mese di dicembre) andrebbe ad integrare la propria situazione previdenziale complementare del 2014, essendo cosa diversa dalla tradizionale possibilità di aggiornare la percentuale del contributo ordinario mensile a favore del Fondo Pensione Complementare di appartenenza (effettuabile sempre entro il 30 di novembre 2014, ma che inciderebbe sui contributi trattenuti mensilmente a partire da gennaio 2015 e per tutto l’anno prossimo).

Come Sindacato ci siamo attivati affinché il Fondo Pensione di Gruppo e gli altri Fondi operanti nel Gruppo introducessero questa nuova previsione all’interno dei propri Statuti/Regolamenti, da aggiungersi a quella tradizionale stabilita nel mese di maggio, per dare modo ai Colleghi ed alle Colleghe di poter gestire più agevolmente i propri flussi contributivi verso la previdenza complementare, alla luce delle diverse variabili da tenere in considerazione (il limite annuo di deduzione fiscale dei contributi, pari a complessivi € 5.164,57 fra contributi a carico dell’azienda e quelli versati dal lavoratore/trice, con esclusione di quelli derivanti dal T.F.R.; la possibile presenza di flussi contributivi percentuali ordinari superiore alla misura minima statutariamente prevista; la possibile presenza di versamenti aggiuntivi una-tantum, decisi a maggio e/o a novembre; la possibilità di ulteriori flussi contributivi legati al cosiddetto “Welfare aziendale”, disposti sia d’iniziativa che quale residuo disponibile, ecc.).

In tale contesto, non va dimenticato che, per l’anno in corso, il decreto-legge 24 aprile 2014, n.66 ha introdotto il cosiddetto “bonus fiscale “ di 80 € (da maggio a dicembre 2014, per un totale di 640 € annui), da riconoscersi ai possessori di un reddito complessivo annuo per il 2014 non superiore ai 24.000 € (e previsto, in misura ridotta, anche a favore dei possessori di redditi annui 2014 compresi fra i 24.001 ed i 26.000 €).

A quest’ultimo riguardo,
riteniamo opportuno fare presente:
ai Colleghi e alle Colleghe che, a partire dal mese di maggio 2014, hanno riscontato nei fogli-paga mensili (anche solo in alcuni mesi) l’apposita voce: “CRED. RID. CUNEO FISCALE DL 66 2404/14” ed il relativo importo (80 € o una cifra inferiore, in relazione al maggior reddito complessivo annuo presunto per il 2014 rispetto ai 24.000 € e, comunque, entro i 26.000);

ai Colleghi e alle Colleghe che, non avendo percepito tale “bonus”, sono consapevoli che per il 2014 non percepiranno un reddito annuo complessivo di molto superiore ai 26.000 € (N.B. nell’ambito del reddito complessivo annuo 2014 non va considerato il reddito del fabbricato adibito ad abitazione principale e relative pertinenze, ma si deve tener conto di eventuali redditi assoggettati a cedolare secca),

==>
di considerare con attenzione l’opportunità – anche al fine di vedersi riconosciuto questo “bonus fiscale” per l’anno 2014 – di ricorrere a tale versamento aggiuntivo una-tantum a favore della propria posizione previdenziale complementare in modo da ridurre adeguatamente il reddito complessivo da lavoro percepito nel 2014 (non dimenticando, comunque, la richiamata soglia annua di deducibilità fiscale dei contributi alla previdenza complementare).

Precisiamo che per attivare tale nuova possibilità di conferimento volontario aggiuntivo una-tantum il percorso da seguire sul Portale di Gruppo è:
MY HR WELFARE E BENEFIT, poi nel riquadro a sinistra “PREVIDENZA COMPLEMENTARE” > Le tue scelte > Variazione contributiva > Conferimento importo una tantum.

In proposito ci preme, comunque,
evidenziare quanto segue:

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l’importo lordo una tantum di 840 €, che sarà corrisposto in busta-paga nel corrente mese di novembre a chi ha rinunciato esplicitamente al riconoscimento del Premio Speciale Una Tantum quale disponibilità, a partire dall1.01.2015, di 1.140 € in “Conto Welfare” – grazie alla sottoscrizione del Verbale d’accordo di Gruppo 9.07.2014 sulla detassazione – sarà soggetto ad imposta sostituiva dell’IRPEF e delle addizionali regionale e comunale nella misura del 10% per i Colleghi/Colleghe che nel 2013 abbiano percepito un reddito da lavoro dipendente fino a 40.000 €. Per effetto di ciò, per tali Lavoratori/lavoratrici questi 840 € non costituiscono reddito ai fini del cosiddetto “bonus fiscale” di 80 €;

–>
l’erogazione straordinaria lorda una tantum collegata al venir meno della liberalità del 35° anno di servizio, che sarà corrisposta in busta-paga nel corrente mese di novembre a tutti gli aventi diritto, è retribuzione a tutti gli effetti (soggetta a contribuzione e fiscalità ordinaria ma non imponibile ai fini del T.F.R.) e, pertanto, costituisce reddito ai fini del cosiddetto “bonus fiscale” di 80 €.

Ricordiamo, in ogni caso, che i Segretari/le Segretarie R.S.A. FISAC-CGIL sono a disposizione degli Iscritti/Iscritte nonché dei Colleghi/Colleghe per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento relativi alla presente materia.

Fraterni saluti.

Milano, 20 novembre 2014
LA SEGRETERIA DI GRUPPO

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