In data 9 luglio 2014, in Milano
UniCredit e le Aziende del Gruppo
e
le Delegazioni di Gruppo delle Organizzazioni Sindacali DIRCREDITO, FABI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, SINFUB, UGL CREDITO e UILCA,
Premesso che:
a) la Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (art. 1, commi 481 e 482) ha disposto la proroga delle “misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro”, rinviando la definizione delle modalità di attuazione di tale “speciale agevolazione” all’emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DCPM);
b) il DCPM 22 gennaio 2013 (pubblicato sulla G.U. n. 75 del 29 marzo 2013) ha in merito stabilito quanto segue:
– (art. 1) “per il periodo dal 1° gennaio 2013 al 3 1 dicembre 2013 le somme erogate a titolo di retribuzione di produttività in esecuzione di contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale ai sensi della normativa di legge e degli accordi confederali vigenti .. sono soggette ad una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10%”;
– (art. 2) “…. per retribuzione di produttività si intendono le voci retributive erogate, in esecuzione di contratti, con espresso riferimento ad indicatori quantitativi di produttività/redditività/qualità/efficienza/innovazione, o, in alternativa le voci retributive erogate in esecuzione di contratti che prevedano l’attivazione di almeno una misura in almeno tre delle aree di intervento” indicate nello stesso;
c) la Circolare attuativa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 15 del 3 aprile 2013 ha fornito ulteriori delucidazioni in merito all’applicazione della misura agevolativa e ancora, la Circolare delle Agenzie delle Entrate n. 11/E del 30 aprile 2013 fornisce i principali orientamenti interpretativi in merito alla stessa agevolazione;
d) il DCPM 19 febbraio 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 94 del 29 aprile 2014) ha ulteriormente confermato sino al 31 dicembre 2014 l’applicazione dell’agevolazione per le retribuzioni di produttività di cui ai precedenti punti secondo le previsioni già in essere per lo scorso anno (per percettori nel 2013 di redditi da lavoro dipendente sino a 40.000 euro lordi) ed elevando a 3.000 euro lordi l’importo massimo individualmente assoggettabile a detto beneficio fiscale;
e) la Circolare attuativa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 14 del 29 maggio 2014 ha confermato anche per il 2014 le indicazioni contenute nella già citata Circolare n. 15/2013 del medesimo dicastero;
tutto ciò premesso,
le Parti,
datosi atto che
le iniziative di rilancio della produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione del lavoro definite nel Piano Straordinario 2018 (in particolare per quanto concerne il modello di banca multicanale/tecnologica e l’adozione di modelli distributivi “flex4you”, caratterizzati da flessibilità nell’utilizzo delle strutture e del personale interessato) e le previsioni contenute nell’Accordo/Protocollo del 28 giugno 2014 (in particolare in termini di mobilità infragruppo/mansionistica e di fruizione di ferie/ex festività/banca ore) integrano le fattispecie e rispondono ai requisiti di cui all’art. 2 del DCPM 22 gennaio 2013, secondo quanto dettagliato nel DCPM stesso e nella correlata Circolare esplicativa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 15 del 3 aprile 2013, confermati anche per il 2014;
convengono quanto segue:
1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo;
2) le Parti si danno atto che il “Premio Speciale Una Tantum” di cui al Protocollo 28 giugno 2014 sulle prospettive di rilancio connesse al Piano Strategico 2018 del perimetro Italia del Gruppo UniCredit, qualora erogato in forma di specifico “importo monetario”, subordinato alla verifica “del positivo andamento del primo semestre 2014 e degli effetti conseguenti alle medesime intese”, risponde ai requisiti di produttività/redditività richiesti dall’art. 2 del DCPM 22 gennaio 2013;
3) le Parti – per favorire il recupero della competitività del Gruppo attraverso un significativo miglioramento della produttività/redditività nonché il raggiungimento degli obiettivi della riduzione dei costi nei termini definiti con il Protocollo di rilancio e l’Accordo sule ricadute del 28 giugno 2014 – hanno convenuto sulla necessità del contenimento del lavoro straordinario e supplementare: l’utilizzo delle prestazioni aggiuntive viene limitato ai casi ritenuti dai responsabili urgenti e necessari al raggiungimento degli obiettivi di produttività/redditività. In particolare, l’azienda ritiene infatti che l’adozione del nuovo modello commerciale, la relativa ridefinizione degli orari e della loro distribuzione, la sperimentazione di modelli flessibili sono complessivamente azioni finalizzate al raggiungimento di obiettivi di produttività.
In detti casi per le prestazioni non confluenti in banca ore vengono corrisposte (di massima con la retribuzione del mese successivo a quello di svolgimento della maggiore prestazione), le voci retributive di seguito indicate:
• straordinari 100%
• straordinari 125%
• straordinari 130%
• straordinari 155%
• straordinari 165%
• maggiorazione 20%
• maggiorazione 25%
• maggiorazione 30%
• prestaz. aggiuntiva
4) le Parti convengono altresì che tra le erogazioni finalizzate a consentire una flessibilizzazione degli orari di lavoro, un più esteso utilizzo degli impianti anche con collocazioni orarie non standard ed a rendere compatibili lo svolgimento delle attività lavorative con la nuova organizzazione nonché con l’adozione di nuove tecnologie connesse alla multicanalità, in coerenza con le strategie e gli obiettivi di Gruppo anche in materia di completa fruizione e recupero delle eventuali giacenze relative alle ferie, ex festività e banca ore, rientrano anche le seguenti voci retributive:
• diurno
• comp.turno diurno
• comp. turno nott.
• maggiorazione str.prosecuz.turno
• giornata lunga
• comp. turno d/n
• intervento
• indennita’ sabato lavorativo
• reperibilita’
• ind.spost.orario
• straordinari 100%
• straordinari 125%
• maggiorazione 30% turno
• turno notturno
• turno serale
• turno m/p
• turno pomeridiano
• turno diurno
• ad personam ex intesa 9.02.2011
5) le Parti si danno quindi atto che anche le erogazioni di cui ai punti 3 e 4 che precedono – effettuate a partire dalla data di sottoscrizione del presente accordo in applicazione dei relativi istituti – costituiscono remunerazione della produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione del lavoro raggiunta e rispondono alla nozione di “retribuzione di produttività” di cui all’art. 2 del DCPM 22 gennaio 2013, secondo quanto dettagliato nel DCPM stesso e nella correlata circolare esplicativa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 15 del 3 aprile 2013, confermati anche per il 2014;
6) il presente Accordo è operante nei confronti delle Aziende di cui all’allegato 1 (che fa parte integrante della presente intesa);
7) nel caso il delineato quadro normativo dovesse modificarsi, le Parti si riservano di valutarne gli eventuali profili applicativi nel corso di un apposito incontro.
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ (ART. 3 DCPM 22 gennaio 2013)
Le Parti si danno atto che il presente accordo e tutti quelli ivi richiamati sono conformi alle disposizioni del DCPM del 22 gennaio 2013, così come confermato per il 2014 dal DCPM del 19 febbraio 2014 e che le erogazioni effettuate a partire dalla data di sottoscrizione del presente accordo in applicazione degli istituti ivi elencati consentono l’agevolazione fiscale ai sensi della vigente normativa richiamata in premessa.
UniCredit/Aziende del Gruppo
DIRCREDITO FABI FIBA/CISL FISAC/CGIL SINFUB UGL CREDITO UILCA
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Allegato 1
Aziende del Gruppo UniCredit perimetro Italia destinatarie del presente
Verbale di accordo sull’applicazione dell’imposta sostitutiva agevolata
(cd “detassazione” 2014)
UniCredit S.p.A.
UniCredit Business Integrated Solutions S.c.p.A. Italy Fineco Bank S.p.A.
UniCredit Credit Management Bank SpA
UniCredit Leasing S.p.A.
UniCredit Factoring S.p.A.
Pioneer Investment Management S.G.R.P.A
Pioneer Global Asset Management S.p.A.
Cordusio Società Fiduciaria per Azioni
UniCredit Bank AG – Filiale Italia
UniCredit Business Integrated Solutions GMBH – Sede Italia
PE Baca