Accordo per il servizio di registrazione delle comunicazioni elettroniche

In Milano, il 16 aprile 2014 tra Unicredit Spa e le RSA dell’Unita’ produttiva di Milano delle OO.SS., premesso che:

1- Le funzioni di business di Unicredit Spa (di seguito “Banca”) elencate nell’allegato “A” svolgono servizi ed attivita’ di investimento aventi per oggetto strumenti finanziari, quali la negoziazione, la ricezione e trasmissione ordini e/o altre attivita’ connesse, nei confronti di clientela istituzionale e corporate, anche utilizzando modalita’ di comunicazione di “messaging” fornite da Bloomberg e Reuters e di Posta Elettronica aziendale (di seguito “comunicazioni elettroniche”).
L’utilizzo delle comunicazioni elettroniche nello svolgimento di tali servizi ed attivita’ comporta un alto rischio operativo per la Banca.

2- Al fine di contenere tale rischio operativo, acquisire certezza sul contenuto di tali comunicazioni elettroniche tutelando la Banca e i dipendenti in caso di contestazioni da parte della clientela istituzionale e corporate, ed ottemperare alle disposizioni di legge in materia di intermediazione finanziaria di cui al Regolamento Consob adottato con Delibera 16190 del 29 ottobre 2007 (Regolamento Intermediari), art.57 (Registrazione degli ordini telefonici ed elettronici) e di cui al Regolamento Congiunto Banca d’Italia e Consob, art.29 (Conservazione delle registrazioni), la Banca con il presente accordo intende definire le modalita’ di registrazione e conservazione delle suddette conversazioni elettroniche, nonche’ i casi in cui è consentito accedere alle stesse e con quali modalita’.

tutto cio’ premesso, si conviene quanto segue…..

…..CONTINUA IN ALLEGATO…..

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