Maggiorazioni dell’Indennità di rischio

Ci è stato segnalato che, da qualche tempo ed inspiegabilmente, non è più disponibile a Portale il modulo per la segnalazione del superamento delle sei ore di adibizione giornaliera allo sportello.

Vi ricordiamo che l’art. 44 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, con riferimento alle tabelle di cui all. 5 (Indennità di rischio – misure mensili in euro), prevede espressamente che:

“qualora vi sia una adibizione giornaliera allo sportello di durata superiore alle cinque ore, le relative misure mensili della indennità di rischio devono essere proporzionalmente maggiorate fino ad un massimo del 20%; qualora la predetta adibizione sia superiore a sei ore, le misure stesse devono essere maggiorate di un ulteriore 14%”.

In attesa che venga ripristinata la procedura a Portale, come già richiesto dalle scriventi OO.SS.,
Vi invitiamo a prendere nota delle giornate nelle quali, nel corso del mese, non Vi è stato possibile effettuare la pausa di mezz’ora prevista e conseguentemente l’adibizione giornaliera è stata superiore alle sei ore e di farne pervenire copia al Direttore di Agenzia, all’HRBP e al Vostro Rappresentante Sindacale di fiducia, ai fini del riconoscimento economico corrispondente.

Dalla segnalazione sono esonerati i cassieri (ASC) unici delle agenzie e sportelli leggeri ai quali la maggiorazione dell’indennità di rischio dovrebbe essere corrisposta in via automatica, cosa che vi invitiamo a verificare.

Milano 23 maggio 2011



Le Segreterie
Fabi – Fiba/Cisl – Fisac/Cgil – Sinfub – UGL – UilCA
UniCredit Spa

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