In data 10 marzo 2011, in Milano
UniCredit S.p.A. e le Aziende del Gruppo,
e
le Delegazioni Sindacali delle Organizzazioni Sindacali FABI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, SINFUB, UGL CREDITO e UILCA
Premesso che:
a) l’articolo 1, comma 47, della L. 13 dicembre 2010, n. 220 ha prorogato per il 2011 il regime di detassazione – imposta sostitutiva del 10%, nel limite complessivo di 6.000 euro lordi – delle erogazioni c.d. di produttività corrisposte ai lavoratori del settore privato titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell’anno 2010, a 40.000 euro;
b) il predetto articolo costituisce norma attuativa dell’articolo 53, comma 1, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella L. 30 luglio 2010, n. 122, che riferisce l’agevolazione fiscale per il 2011 alle “somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato, in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all’andamento economico o agli utili dell’impresa o ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale”;
c) la complessiva materia è stata oggetto di chiarimenti da parte della Circolare congiunta Agenzia delle Entrate e Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 3/E del 14 febbraio 2011, che ha precisato che “stante l’applicazione della misura negli anni passati anche ai contratti collettivi nazionali di settore (…), nulla vieta la stipulazione di accordi o contratti territoriali o anche solo aziendali che replichino i contenuti della contrattazione nazionale di riferimento al fine di mantenere l’operatività delle intese raggiunte in attuazione della misura”,
tutto ciò premesso,
le Parti
a tale fine convengono quanto segue:
1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo;
2) le Parti concordano di replicare quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell’8 dicembre 2007 in riferimento ai seguenti istituti:
– lavoro straordinario (art. 100);
– lavoro supplementare (art. 31);
– indennità di turno (art. 96, commi 2 e 6);
– indennità di reperebilità ed intervento (art. 36);
– compenso corrisposto al personale che svolge attività di promozione e consulenza, ovvero è addetto ad una succursale situata in località turistica o presso centri commerciali, ipermercati e grandi magazzini, al sabato (nei casi di settimana lavorativa dal lunedì pomeriggio al sabato mattina o dal martedì al sabato) (art. 94, comma 7);
– indennità girnaliera nei casi in cui l’orario giornaliero termini oltre le ore 18.15 ed entro le 19.15 (19.30 per le attività soggette a specifiche regolamentazioni) (art. 95, terzo comma);
– ore confluite in banca delle ore (sia quelle rivenienti dalla riduzione di orario di cui all’art. 94, comma 2, sia quelle concernenti prestazioni aggiuntive), qualora le stesse vengano monetizzate per risoluzione del rapporto di lavoro (art. 100);
– compenso per le prestazioni svolte nei giorni di riposo settimanale (art. 101, comma 3);
– specifico compenso pari al 20 % della paga oraria per le prestazioni svolte nella giornata di domenica, nei casi in cui detta giornata non coincida con quella destinata al riposo settimanale (art. 101, comma 4);
– compenso per le prestazioni svolte nei giorni festivi infrasettimanali, laddove per le prestazioni svolte in tali giornate il lavoratore non chieda di fruire di un corrispondente permesso (art. 101, comma 5);
– compenso per le prestazioni svolte nelle giornate semifestive oltre il limite delle cinque ore (art. 101, comma 6);
3) le Parti inoltre riconfermano i seguenti istituti operanti nel Gruppo:
– indennità di reperibilità (Ugis, Accordo Ugis 24 maggio 2010)
– trattamento per intervento (Ugs, Accordo 24 maggio 2010)
– trattamenti per “sala operativa Verona (Ugis, Accordo 3 maggio 2007)
– trattamento per il personale adibito a turni nelle giornate di sabato o domenica (Quercia Software, Accordo 9 febbraio 2011)
4) le Parti si danno atto che le erogazioni effettuate nel corso dell’anno 2011 in applicazione dei predetti istituti consentono l’applicazione dell’agevolazione fiscale di cui all’articolo 1, comma 47, della L. 13 dicembre 2010, n. 220;
5) la vigenza del presente Accordo è comunque correlata all’applicazione del CCNL 8 dicembre 2007, degli Accordi Ugis 3 maggio 2007 e 24 maggio 2010 e dell’Accordo Quercia Software 9 febbraio 2011.
6) il presente Accordo è operante nei confronti delle Aziende di cui all’allegato 1).
Allegato 1)
Aziende del Gruppo UniCredit perimetro Italia destinatarie del presente Accordo
UniCredit S.p.A.
UniCredit Business Partner S.C.p.A.
UniCredit Global Information Services S.p.A.
UniCredit Bank AG
UniCredit Credit Management Bank SpA
UniCredit Leasing S.p.A.
UniCredit Real Estate S.c.p.A.
UniCredit MedioCredito Centrale S.p.A.
UniCredit Audit S.C.p.A.
Pioneer Investment Management S.G.R.P.A
UniCredit Factoring S.p.A.
FinecoBank S.p.A.
Fineco Leasing
Cordusio Società Fiduciaria per Azioni
Pioneer Global Asset Management S.p.A.
Sofipa SGR S.p.A.
Pioneer Alternative Investment Management S.G.R.P.A
Family Credit Network S.p.A.
Unimanagement Srl
P.E. BACA
Irfis
Quercia Software S.p.A.