Verbale interpretativo
Il giorno 16 febbraio 2011 in Milano
UniCredit S.p.A.. nelle persone dei Sigg. Angelo Carletta, Gianluigi Robaldo, Massimo Giovannelli, Silvio Lops, Fabrizio Rinella, Fabrizio Ferretti. Andrea Ceglie, Patrizia Nelva. Miriam Travaglia. Renato De Mattia. Pier Lacaita, Flavia Di Felice. Anna Lisa Rizza. Giancarla Zemiti, Bettina Corsini, Giampaolo Pierno, Sergio D’Ercole, Maria Di Marco. Franca Giordano
e le Delegazioni di Gruppo delle Organizzazioni Sindacali FABI, FISAC/CGIL, SINFUB, UGL CREDITO e UILCA, nelle persone dei Sigg.:
FABI, Carmelo Rafia
FIBA/CISL, Ezio Massoglio
FISAC/CGIL, Andrea Bonansea
SINFUB, Roberto Biccari
UGL CREDITO. Sergio Isella
UILCA, Guido Decidue
premesso che
1) in data 3 agosto 2007 è stato stipulato il “Protocollo di gestione del processo di integrazione del nuovo Gruppo UniCredit” concernente il sistema di regole di gestione dei processi di aggregazione del nuovo Gruppo UniCredit nonché, in particolare, le ricadute sui Lavoratori/Lavoratrici conseguenti al progetto di integrazione tra il Gruppo UniCredit e l’ex Gruppo Capitalia nonché l’Appendice n° 3 ai Protocollo stesso;
2) in particolare, con l’art, 11 del Protocollo e il 3° comma dell’Appendice di cui al precedente alinea, le Parti stipulanti hanno provveduto a disciplinare gli effetti in materia di previdenza complementare correlati al Progetto di integrazione disponendo, tra l’altro:
il mantenimento, ai dipendenti che accedano alle prestazioni del Fondo di Solidarietà ex DM 158/2000, della piena applicabilità degli Statuti/Regolamenti vigenti delle forme pensionistiche complementari di iscrizione operanti nel Gruppo, a parità di condizioni pertanto con gli altri dipendenti iscritti non interessati dal piano di esodo incentivato di cui al Protocollo;
la possibilità per i dipendenti che accedano alle prestazioni sopra citate di poter richiedere, in luogo del conferimento dei contributi a carico delle aziende alle forme pensionistiche complementari di iscrizione operanti nel Gruppo alla data dell’1 ottobre 2007, la liquidazione dei contributi in parola purché privi di qualsiasi natura solidaristica/mutualistica e cioè in quanto direttamente ed esclusivamente destinati ad alimentare la posizione previdenziale individuale dell’iscritto in essere presso dette forme;
3) in data 19 ottobre 2007 le Parti hanno altresì sottoscritto un apposito Verbale interpretativo con il quale, nel confermare le previsioni di cui ai precedenti punti, hanno altresì condiviso:
la piena applicabilità ai dipendenti che accedano alle prestazioni sopra citate delle eventuali vigenti previsioni degli Statuti/Regolamenti delle forme pensionistiche complementari di rispettiva iscrizione, concernenti la possibilità, di richiedere le prestazioni erogate dalle predette forme in via anticipata rispetto alla maturazione dei requisiti AGO e, pertanto, anche in anticipo rispetto al termine dei periodo di permanenza nel Fondo di Solidarietà;
che i fondi pensione citati nel capoverso dell’Appendice di cui al punto 1) della presente premessa sono da individuarsi in quelli a contribuzione definita con capitalizzazione individuale,
tenuto conto che
è emersa la necessità di definire alcuni aspetti applicativi degli accordi su richiamati, in particolare in favore di coloro che, accedendo alle prestazioni dei Fondo di Solidarietà ex DM 158/2000 ed essendo iscritti alle forme pensionistiche complementari di cui ai 2° alinea del punto 3 della premessa al presente Verbale, mantengano l’iscrizione a dette forme per tutto il periodo di permanenza nel Fondo in parola,
ribadendo che
con gli accordi sopra richiamati le Parti hanno inteso consentire agli interessati aderenti ai Fondo di Solidarietà di poter opzionare, in base alle necessità di ciascuno e attesa la particolare situazione correlata all’adesione ai piani di esodo, la continuità del progetto previdenziale.
le Parti
si danno reciprocamente atto della possibilità per i predetti, compatibilmente con i presupposti di legge e Statutari, di poter richiedere – in via opzionale, non più di una volta nel corso del periodo di permanenza nel Fondo di Solidarietà – il riscatto parziale di cui al secondo comma, lett. b), dell’art. 14 del D.Lgs. 252/05, fermo per il resto quanto già stabilito nel Protocollo 3 agosto 2007 e successive modifiche e integrazioni circa il mantenimento dell’iscrizione alle forme pensionistiche complementari di appartenenza e i correlati obblighi di contribuzione.