In data 12 ottobre 2010, in Milano
UniCredit.
UniCredit MedioCredito Centrale S.p.A.,
e le Delegazioni delle Organizzazioni Sindacali FABI, FIBA/Cisl, FISAC/Cgil, SILCEA, SIMFUB, UGL Credito e UILCA
premesso che:
-> da parte aziendale, si è deciso di realizzare – in correlazione al progetto di focalizzazione del ruolo di UniCredit MedioCredito Centrale S.p.A. di seguito “UMCC”) – l’integrazione delle attività aventi natura “corporate” con quelle già presenti in UniCredit Corporate Banking S.p.A. (di seguito “UCCB^^ attraverso il loro trasferimento del relativo ramo di azienda a quest’ultima, in coerenza con il modello di business del Gruppo, secondo il quale la gestione di tutte le attività corporate saranno svolte nella futura Capogruppo ed affidate alla Divisione C1B;
-> detto ramo è sostanzialmente costituito dalle risorse, organizzative e strumentali, svolgenti ed inerenti le relative attività specialistiche rivolte alla clientela corporate (come dettagliate nella documentazione consegnata in corso di trattativa) di:
– Project Finance;
– Credito Industriale;
– Structured Trade and Export Finance (ad esclusione dello stock creditizio in essere);
– Strumenti finanziari collegati al Ramo;
– Attività agevolative “ad esaurimento” (ad es. L. 488/92 – vecchi Bandi, L. 388/00);
– Attività di Corporate Center connesse e strumentali alle attività sopra indicate;
-> a seguito di tale operazione, UMCC – quale azienda del Gruppo specializzata nel “settore pubblico” – ha focalizzato il proprio business nella promozione e nella gestione di agevolazioni pubbliche nazionali e regionali alle imprese, a sostegno dello sviluppo economico;
-> alla luce di quanto sopra, i rapporti di lavoro delle risorse interessate dal trasferimento del ramo “corporate” sono stati trasferiti senza soluzione di continuità in capo ad UCCB;
-> gli atti traslativi relativi ai trasferimenti dianzi citati – espletati i necessari adempimenti ed ottenute le relative autorizzazioni – sono stati effettuati entro il 31 agosto 2010 ed hanno avuto effetto dal 1° settembre 2010;
tenuto conto che
-> in data 10 giugno 2010 è stata avviata la trattativa di cui al presente verbale, nei fatti proseguita anche dopo la scadenza dei termini previsti per la relativa procedura; in tale ambito le Parti si sono ripetutamente incontrate per esaminare le ricadute del progetto in parola sulle condizioni di lavoro del personale interessato;
considerato che
-> in virtù di quanto sopra, con le tempistiche citate, le attività del ramo d’azienda “Corporate” di UMCC ed il relativo personale (210 risorse circa) sono state trasferite senza soluzione di continuità ai sensi e per gli effetti dell’art. 2112 Cod. Civ. in capo a UCCB;
-> pur in presenza di un rilevante processo di riorganizzazione e razionalizzazione delle attività coinvolte, non si sono verificati fenomeni di mobilità territoriale;
tutto quanto sopra premesso, in coerenza con quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di contratto,
le Parti hanno convenuto quanto segue:
Art. 1
La premessa costituisce parte integrante della presente intesa.
Art. 2
Fermo quanto stabilito nel Protocollo del 3 agosto 2007 (e successive modifiche ed integrazioni), nell’Accordo del 28 settembre 2007 (fusione di Capitalia Holding in UniCredit), nell’Accordo generale di armonizzazione dei trattamenti del 31 maggio 2008 e salvo quanto disposto nel presente verbale, nei confronti del personale di UMCC oggetto della presente intesa dal momento del trasferimento a UCCB cessa di produrre effetto ogni accordo ed intesa, di qualunque natura, in essere presso la società di origine e viene applicata – in termini globalmente sostitutivi, anche di trattamenti e provvidenze frutto di delibere aziendali – la normativa nazionale e aziendale applicata al personale di UCCB.
Per quanto non espressamente previsto nell’ambito del presente accordo valgono le prassi in vigore presso UniCredit
Art. 3
Nei confronti dei dipendenti interessati dall’operazione di cui alla presente intesa si applicano le disposizioni definite nell’Accordo generale di armonizzazione del 31 maggio 2008 in materia di trattamento economico e normativo e nell’Accordo del 12 jugno 2008.
Dichiarazione a verbale
In relazione alla richiesta delle Organizzazioni Sindacali, UCCB dichiara la propria disponibilità a tenere in opportuna considerazione, ai fini dello sviluppo professionale, anche in termini di valorizzazione del pregresso, le competenze acquisite presso l’Azienda di provenienza (nonché durante i periodi di distacco eventualmente intervenuto presso UCCB medesima).
Art. 4
Le Parti concordano che alle risorse coinvolte nel progetto di cui al presente accordo saranno assicurati adeguati percorsi di formazione e addestramento (anche con periodi di aula).
Art. 5
Le Parti firmatarie della presente intesa si incontreranno per verificare l’applicazione della stessa entro sei mesi dalla decorrenza della presente operazione (con un primo momento entro la fine del corrente anno). In tale ambito si approfondirà l’andamento dei processi formativi e la valutazione delle anzianità pregresse ai fini degli inquadramenti che saranno previsti in base al modello di servizio della banca.
Art. 6
Per quanto non disciplinato nel presente Verbale, si rimanda alle previsioni contenute nel Protocollo del 3 agosto 2007 e successive modifiche ed integrazioni, nell’Accordo del 18 dicembre 2007 sulla mobilità infragruppo, nell’Accordo generale di armonizzazione dei trattamenti del 31 maggio 2008 (e relative note esplicative). nell’accordo del 12 giugno 2008 (e relative note esplicative), nonché infine con l’intesa del 23 dicembre 2009 (e relativi allegati).
Le clausole del presente accordo e quelle delle intese dianzi richiamate sono da intendersi, ad ogni effetto, tra di loro collegate ed inscindibili.
Norma transitoria
Le Parti convengono che – in via eccezionale – le rappresentanze sindacali UMCC coinvolte nel trasferimento ad UCCB restino di fatto in vigore sino al 31 dicembre 2010