Il Dlgs.252/05 prevede (art. 8 comma 4) che i contributi a qualunque titolo versati dal lavoratore e dall’azienda alla previdenza complementare sono deducibili fiscalmente per un importo annuo non superiore a 5.164,57 euro (da tale computo è escluso l’eventuale conferimento del TFR ).
Tale operazione, nel nostro caso, viene effettuata dall’azienda, in quanto sostituto d’imposta, che l’assolve mensilmente all’interno della busta paga e successivamente riepilogata nel CUD dell’anno di riferimento (cas.52). Pertanto, nell’ambito del massimale all’iscritto al Fondo Pensione non compete alcuna incombenza fiscale aggiuntiva.
Qualora,invece, nel corso dell’anno l’ammontare complessivo dei contributi versati superasse tale massimale, l’azienda provvederà per la parte eccedente ad assoggettarla ad imposizione fiscale. Tale operazione viene effettuata nella busta paga, a decorrere dal mese in cui si evidenzia il superamento del massimale, e comunque riepilogata nel CUD (cas.52 e 53).
In quest’ultimo caso all’iscritto compete un’incombenza.
Deve comunicare al Fondo pensione l’ammontare degli importi contributivi non dedotti (entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento) evidenziato dal CUD ( cas. 53 ).
Di tale comunicazione il Fondo Pensione ne terrà conto, in quanto produrrà effetti fiscali al momento dell’erogazione delle prestazioni finali. Infatti, in quel momento, la quota di prestazioni (sia in rendita che in capitale) riveniente da contributi dedotti fiscalmente sarà assoggettata alla fiscalità; viceversa, la quota di prestazione riveniente da contributi non dedotti fiscalmente sarà esente dalla fiscalità.
IMPORTANTE
Nel caso di iscritto alla previdenza complementare a capitalizzazione collettiva, o altra forma dove non sussista una posizione individuale riferita al singolo, i contributi che concorrono a formare il suddetto massimale in esenzione sono soltanto quelli a carico del lavoratore
BENEFICIARIO DELLA POSIZIONE PREVIDENZIALE
Giova ricordare che l’iscritto ad un Fondo pensione a capitalizzazione individuale può designare un beneficiario (persona fisica o giuridica) della propria posizione contributiva.
Infatti, in caso di decesso dell’iscritto il Fondo devolverà la sua posizione a favore di persona da questi designata ovvero a favore degli eredi. In mancanza di entrambe le categorie di beneficiari la posizione verrà trattenuta dal Fondo stesso.
Pertanto, volendo beneficiare una persona non erede o in loro assenza, è necessario esprimere una volontà specifica a favore di cui devolvere il proprio montante accumulato.
Milano maggio 2009
La segreteria di gruppo Fisac/cgil
UniCredit Group